Cassation court allows appeal against lower court for apparent lack of reasoning on passive standing proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court partially allowed the appeal against a lower court judgment regarding a dispute over a de facto company's liquidation. The appellants argued the lower court failed to properly address their evidence proving the respondent's passive standing, while the respondent claimed the lower court correctly dismissed the claim due to lack of proof. The court ruled that the lower court committed a defect in reasoning by omitting any analysis of the evidence presented by the appellants regarding the respondent's status as a party to the legal relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ.: The omission by a territorial court to verify and adequately account for evidence presented by the plaintiff regarding the defendant's passive standing constitutes a defect in reasoning, requiring the judgment to be quashed.
Parole chiave
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seguente CO CZ ORDINANZA sul ricorso 6185-2020 proposto da: ROMEO SEBASTIANO, ROMEO MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE D'OTTAVIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE D'OTTAVIO; - ricorrenti - contro QUATTROCCHI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro DELFINO DOMENICO FRANCESCO, PIZZO ANTONIO; - intimati - avverso la sentenza n. 58/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 28/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALDO ANGELO DOLMETTA. FATTI DI CAUSA 1.- Nel marzo del 1996, Sebastiano Romeo e Maria Romeo hanno convenuto avanti al Tribunale di Reggio Calabria Francesco Quattrocchi, Domenico Delfino e Antonio Pizzo, per chiederne la condanna al pagamento delle somme loro dovute a titolo di liquidazione di quote societarie o «qualsiasi altro titolo». A base della richiesta hanno assunto di essere stati soci, insieme ai convenuti, di una società di fatto denominata Hecos e che, nel giugno 1995, si era deciso di sciogliere il vincolo associativo, senza però raggiungere l'accordo sulle somme da liquidare.
Con sentenza depositata nell'ottobre 2006, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando i convenuti al pagamento di una data somma per la «quota di utili loro spettante». 2.- Avverso questa decisione hanno proposto appello Francesco Quattrocchi, Domenico Delfino e Antonio Pizzo, chiedendo di «dichiarare l'estraneità» di Francesco Quattrocchi «al rapporto Ric. 2020 n. 06185 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -2- giuridico dedotto», nonché l'infondatezza nel merito di ogni pretesa avversaria. 3.- Con sentenza depositata in data 28 gennaio 2019, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha, per quanto qui ancora viene in interesse, rigettato la domanda proposta nei confronti di Francesco Quattrocchi «difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa». 4.- La sentenza ha rilevato, in particolare, che la «contestazione del convenuto in ordine alla titolarità passiva, intesa come negazione della coincidenza tra il soggetto chiamato in causa e il soggetto obbligato a subire la pronuncia giudiziale richiesta dall'attore, attiene alla effettiva titolarità del rapporto controverso e come tale integra una mera difesa».
«A tanto consegue» - si è aggiunto - «che la titolarità del rapporto controverso - sia dal lato passivo, che dal lato attivo - deve necessariamente essere ricostruita in termini di requisito di fondatezza della domanda, del quale l'attore è tenuto a provare la sussistenza ex art. 2697 cod. civ., potendosene ritenere esonerato solamente quando il convenuto non lo contesti». Ciò posto, la sentenza ha poi rilevato la «mancanza assoluta di prova in tale senso, non fornita dagli attori nel primo grado del giudizio», cosi riformando la decisione del primo grado, con «sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore». 5.- Avverso questo provvedimento, Sebastiano e Maria Romeo ricorrono per cassazione, per un motivo.
Resiste, con controricorso, Francesco Quattrocchi. Non hanno svolto difese gli intimati Domenico Delfino e Antonio Pizzo. 6.- Ricorrente e resistente hanno anche depositato memoria. Ric. 2020 n. 06185 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -3- RAGIONI DELLA DECISIONE 7.- Il ricorso assume la «nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ. e art. 111 Cost.». La decisione «è criticabile sotto un duplice rilievo», si viene a sostenere. Per un verso - questa la prima censura -, la Corte territoriale non ha «idoneamente motivato la dichiarata violazione del principio regolatore dell'onere della prova ad opera del primo giudice».
Incombeva su Francesco Quattrocchi l'onere di «provare il contrario», ovvero di non essere socio dell'evocata società di fatto. Per altro verso - si rileva con osservazione ulteriore -, essa ha «totalmente pretermesso ogni motivazione sulle argomentazioni e istanze svolte dagli odierni ricorrenti in punto di sussistenza della legittimazione passiva del Quattrocchi, nonché sulle risultanze probatorie acquisite in prime cure e valorizzate dallo stesso tribunale sul punto». Per contro, erano state fornite più prove testimoniali, in sé stesse atte, comunque, a dimostrare che Francesco Quattrocchi partecipava come socio alla detta società 8.- Il ricorso va accolto limitatamente alla seconda delle censure che risulta svolgere. 9.- Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la «titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca e svolga difese incompatibili con la loro negazione» (così, da ultimo, la pronuncia di Cass., 27 giugno Ric. 2020 n. 06185 sez.
MI - ud. 23-03-2021 — -4- 2018, n. 16904, che riprende la sentenza di Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2016, n. 2951). 10.- Ribadito l'esposto principio, la Corte territoriale ha tuttavia omesso in toto di verificare le prove pur offerte al riguardo dagli attuali ricorrenti (come pure presi in considerazione dal giudice del primo grado), e di darne adeguato conto in motivazione. Un simile comportamento integra - secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte - il vizio di motivazione meramente apparente (cfr.„ tra le tante, Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819;
Cass.21 marzo 2019, n. 8098; Cass., 22 ottobre 2020, n. 23136). 11.- All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata nella parte sopra indicata. Di conseguenza, la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Reggio Calabria che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta