Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to atypical grounds and failure to list evidence in opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits. The applicants failed to list specific evidence or request its acquisition in their opposition act, a procedural requirement under bankruptcy law. The Court rejected the atypical ground for review as it did not address the specific omission of evidence in the initial filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 99, 2° comma, n. 4 legge fall.: The appeal must be based on typical grounds; new censure cannot be introduced via illustrative memorandum, and failure to list evidence in the opposition act precludes its subsequent use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24198-2019 proposto da: BRINI GIUSEPPE, CORRADINI SILVIA, elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 299, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO BERTOLINI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE BRINI; - ricorrenti - contro CURATELA FALLIMENTO IMMOBILIARE REGGIOLO (n. 80/18 Fall.); - intimato - avverso il decreto n. 6465/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCO FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con decreto del 2.7.2019 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dagli avvocati Giuseppe Brini e Silvia Corradini al decreto del 28.11.2018 del Giudice delegato del fallimento della Reggiolo Immobiliare s.r.1., con tale decreto era stato ammesso in privilegio ex art.2751 bis cod.civ. il credito vantato dai due legali per la somma di € 78.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. al momento del pagamento, per il deposito della domanda di concordato, escludendo però la prededuzione richiesta perché il concordato era stato dichiarato inammissibile e faceva difetto la dimostrata utilità per la massa del ricorso alla procedura di concordato preventivo; il Tribunale ha rigettato l'opposizione perché i ricorrenti non solo non avevano prodotto i documenti già sottoposti in sede di accertamento, ma neppure li avevano elencati o non ne avevano domandato l'acquisizione con l'atto di opposizione; avverso il predetto decreto, comunicato il 2.7.2019, con atto notificato il 26.7.2019 hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati Giuseppe Brini e Silvia Corradini, svolgendo due motivi; il Fallimento intimato non si è costituito in giudizio;
è stata proposta ai sensi dell'art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; i ricorrenti hanno illustrato con memoria ex art.380 bis, comma 2, cod.proc.civ., le loro difese; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze del giudizio di merito r.g.c. 59820/2018, perché risultava prodotta in atti e sottoposta al Collegio la documentazione comprovante l'utilità per la massa dei creditori dell'attività svolta dai legali con la domanda di concordato; il motivo è inammissibile per la mancata formulazione di un mezzo tipico di ricorso per cassazione ex art.360 c.p.c.; non giova ai ricorrenti la postuma riqualificazione del motivo in termini di denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art360 n.5, cod.proc.civ., effettuata con la memoria illustrativa; da un lato, infatti, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 o 380 bis, comma 2, cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017, Rv. 645587 — 01;
Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016, Rv. 642766 — 01; Sez. 6 - 3, n. 3780 del 25.02.2015, Rv. 634440 — 01; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018, Rv. 651598 - 01); dall'altro, l'argomentazione non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha fatto leva sulla mancata indicazione specifica da parte dei reclamanti dei documenti già prodotti e acquisiti al fascicolo informatico della procedura fallimentare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 - 1, n. 25663 del 13.11.2020, Rv. 659596 —01; Sez.1, 16.1.2018 n.824;
Sez. 1, n. 5570 del 08.03.2018, Rv. 647749 — 01; Sez. 1, n. 12548 del 18.05.2017, Rv. 644079 — 01; Sez. 1, n. 12549 del 18.05.2017, Rv. 644080 — 01; Sez. 1, n. 12548 del 18.05.2017, Rv. 644079 — 01; Sez.1, n.25513 del 26.10.2017); la pronuncia impugnata non ha valutato il fatto in questione per un vizio di attività processuale della parte ricorrente, preclusivo dell'esame del merito; secondo la richiamata giurisprudenza, che ha rivisto il precedente orientamento più restrittivo, l'art. 99, 2° comma, n. 4) , legge fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l'indica.zioneecifica dei mei di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti'> non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, al fine di farli valere quali mezzi di prova nel corso successivo del giudizio, quei documenti siano elencati nell'atto introduttivo, ovvero che con tale atto ne sia domandata l'acquisizione; adempimenti questi che secondo il Tribunale non erano stati eseguiti dagli avv.Brini e Corradini, con affermazione che il motivo « atipico» comunque non affronta e non confuta; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.111 legge fall. con riferimento alla mancata prova dell'utilità per la massa della proposizione della domanda di concordato preventivo; la censura è evidentemente del tutto estranea rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sull'omissione di un'attività (indicazione specifica o richiesta di acquisizione dei documenti) nell'atto di opposizione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezio