Ordinanza Interlocutoria — n. 23993/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12537-2020 proposto da: EBOIGBOON UHUNOMA, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO SOTTILE; - ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 8ø±&569O85, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3631/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 23993/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs.286/1998, errato e omesso esame dei fatti decisivi anche in riferimento alla integrazione socio lavorativa in Italia». Con il primo motivo, in sintesi, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dai Giudici di merito, che non avevano applicato il principio dell'onere della prova attenuato, né avevano correttamente valutato le dichiarazioni del ricorrente, in presenza di fatti narrati linearmente, che la Corte locale aveva interpretato erroneamente e prescindendo dalla situazione socio-politica della Nigeria, quale emerge dalle diverse fonti internazionali.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12537-2020 proposto da: EBOIGBOON UHUNOMA, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO SOTTILE; - ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 8ø±&569O85, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3631/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CLOTILDE PARISE. CONSIDERATO CHE 1. Con sentenza n.3631/2019 pubblicata il 31-12-2019 la Corte D'Appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da Eboigboon Uhunoma, cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza, affermando, altresì, di condividere il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di professare la religione cattolica e di essere fuggito dal suo Paese perché, alla morte del padre, sacerdote del culto del Dio Ebo, si era rifiutato di prendere il suo posto.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
3. I motivi di ricorso sono così rubricati: « 1. Violazione ex art. 360 n. 3 in relazione al d. Igs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 e 27 d. Igs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e art. 2 e 3 CEDU, art. 16 della direttiva europea n. 2013/32 UE oltre al difetto di motivazione, travisamento dei fatti e Ric. 2020 n. 12537 sez. M1 ud. 13-05-2021 -2- omesso esame dei fatti decisivi ;
2. Violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs.286/1998, errato e omesso esame dei fatti decisivi anche in riferimento alla integrazione socio lavorativa in Italia». Con il primo motivo, in sintesi, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità espresso dai Giudici di merito, che non avevano applicato il principio dell'onere della prova attenuato, né avevano correttamente valutato le dichiarazioni del ricorrente, in presenza di fatti narrati linearmente, che la Corte locale aveva interpretato erroneamente e prescindendo dalla situazione socio-politica della Nigeria, quale emerge dalle diverse fonti internazionali.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto della sua integrazione lavorativa, come da documentato rapporto di lavoro part-time più volte prorogato fino a luglio 2020, di cui si dava atto nella sentenza impugnata. RITENUTO CHE Con l'ordinanza interlocutoria n.28316/2020, la Sezione Sesta- sottosezione Prima- di questa Corte ha rimesso al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, per l'assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla «configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza dell'art. 5 c.6. d.lgs. n. 286 del 1998 ed in continuità con la collocazione nell'alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il "radicamento" effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU».
Ric. 2020 n. 12537 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- Ne consegue che - in ragione del contenuto delle doglianze sollevate dal ricorrente in riferimento al diniego della domanda di protezione umanitaria - si impone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU..
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione