Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23859/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding breach of contract and transaction acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23859/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the plaintiff's appeal inadmissible, ordering him to pay the defendant's legal costs. The plaintiff argued that the bank breached a transaction agreement by failing to formally renounce enforcement proceedings, causing him significant financial loss. The court rejected this claim, ruling that the appeal sought to re-examine factual determinations already made by the lower appellate court regarding the acceptance of the transaction proposal and the gravity of the alleged breach.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is directed at a re-examination of facts or a different interpretation of facts already ascertained by the court of appeal, which constitutes a violation of the principle of res judicata regarding factual findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal re-examination of facts breach of contract transaction acceptance res judicata principle civil procedure law supreme court ruling negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
Art. 13, comma 1, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r.
art. 1327 c.c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14594-2019 proposto da: PIZZACALLA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE BERNARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO CATALDI, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIA PIETRO OTTOBONI, 37, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SERAFINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO SAMBENEDETTO, con procura speciale a margine del controricorso; - controrkorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2031/2018 della COR1E D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con citazione notificata 1'11.11.10, Renato Pizzacalla convenne innanzi al Tribunale di Sulmona la Banca di Credito cooperativo di Roma, r.I., chiedendo la risoluzione per inadempimento di una transazione tra loro contratta, con condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 153.278,65 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre agli interessi e rivalutazione. Al riguardo, l'attore espose che: con lettera del 16.7.07, la banca convenuta aveva accettato una sua proposta transattiva formulata per la definizione di un debito di euro 35.000,00; per il recupero di tale credito, la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e, successivamente, aveva pignorato alcuni immobili di proprietà dell'attore; con la suddetta lettera, la banca aveva ricevuto il pagamento iniziale della somma di eunD 10,000,00, conferendo mandato al proprio difensore perché rinunciasse alla procedura esecutiva e alla relativa vendita forzata, fissata per il 30 luglio successivo; non ostante la raggiunta transazione- cui l'attore aveva aderito al fine di evitare la vendita forzata degli immobili di sua proprietà- la banca non depositò alcuna rinuncia all'azione esecutiva, rendendosi così inadempiente all'obbligo negoziale assunto, procedendo alla vendita coattiva; il 12.9.07, la stessa banca rinunciò tardivamente all'azione esecutiva, con conseguente estinzione della procedura.

Ric. 2019 n. 14594 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -2- La banca si costituì eccependo l'infondatezza della domanda in quanto assumeva che l'attore non aveva accettato la proposta transattiva. Con sentenza emessa il 15.2.13 il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che dalla condotta della banca non era derivato alcun danno per l'attore e che, pertanto, l'inadempimento ascritto alla parte convenuta era da considerare di scarsa importanza. Avverso la sentenza, il Pizzacalla propose appello che la Corte di L'Aquila, con sentenza emessa 29.10.08, respinse, osservando che: tra le parti non era stato raggiunto un accordo transattivo, in quanto la lettera della banca convenuta aveva modificato i termini della proposta, con la conseguenza che la stessa proposta era divenuta una nuova proposta di contratto, a norma dell'art.1327 c.c.; era da confermare la motivazione del Tribunale sull'insussistenza di un danno per l'attore, in quanto, qualora la vendita coattiva non fosse stata eseguita, l'attore non avrebbe visto mutare il suo patrimonio; infatti, la non contestata somma ricevuta dall'attore a seguito della vendita, per euro 9513,35, risultava in linea con il valore della quota di sua spettanza sugli immobili pignorati in base al valore commerciale stimato dal Tribunale; non era stato dimostrato il danno da lucro cessante; l'attore non era l'unico soggetto legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, attesa la comproprietà dei beni oggetto della procedura esecutiva; in conclusione, l'inadempimento della banca non era grave, non avendo causato uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.

Renato Pizzacalla ricorre in cassazione con tre motivi; resiste la banca con controricorso, formulando ricorso incidentale condizionato. Ric. 2019 n. 14594 sez. M1 - ud. 09-03-2021 -3- RITENUTO CHE Il primo motivo del ricorso principale denunzia falsa applicazione degli artt. 1326 e 1327, c.c., nonché erronea motivazione su punto decisivo della causa, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la lettera della banca, in risposta alla proposta dell'attore, ne avesse modificato il contenuto (in modo da configurare una nuova proposta ex art. 1327 c.c.), mentre essa avrebbe invece rappresentato l'accettazione della stessa proposta.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453 e 1455, c.c., nonché motivazione contraddittoria, in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'inadempimento della banca convenuta fosse stata di scarsa gravità, poiché la vendita forzosa degli immobili pignorati, di cui era comproprietario, non avrebbe determinato un mutamento del suo patrimonio. AD riguardo, il ricorrente lamenta che la gravità del danno determinato dall'accertato inadempimento della banca fosse in realtà correlato alla violazione del sinallagma, posto che la transazione era stata finalizzata proprio ad evitare la vendita coattiva degli immobili.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1223, c.c.. nonché contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della causa; al riguardo, il ricorrente si duole della vendita dell'immobile di cui era comproprietario, indipendentemente da quanto argomentato dal Tribunale in ordine al fatto che la somma conseguita dalla procedura forzata corrispondesse al valore reale del bene staggito, circostanza da ritenere comunque erronea poiché i lotti espropriati erano stati venduti per una somma molto inferiore al valore stimato, sicché il ricorrente assume che il danno lamentato fosse da calcolare in tale differenza oltre al Ric. 2019 n. 14594 sez.

M1 - ud. 09-03-2021 -4- lucro cessante per euro 50000,00 presunto per il mancato guadagno per la perdita della disponibilità degli immobili. Il ricorso incidentale condizionato ha per oggetto l'accertamento della compensazione parziale del credito vantato dall'attore con il debito nei confronti della banca. Il ricorso principale è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti inerenti alla questione della proposta transattiva, ovvero prospetta una diversa interpretazione dei fatti relativi alla mancata accettazione dalla proposta transattiva e alla modifica del relativo contenuto attraverso la lettera inviata dalla banca all'attore.

Al riguardo, la Corte territoriale, con adeguata motivazione, incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il ricorrente non avesse accettato la proposta della banca, formulando a sua volta un'ennesima proposta. Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono assorbiti dall'inammissibilità del primo e, comunque, inammissibili perché diretti al riesame dei fatti circa la non gravità dell'inadempimento ascritto alla banca e i danni che sarebbero stati cagionati dallo stesso inadempimento, oggetto in questa sede di insindacabile valutazione della Corte d'appello.

Il ricorso incidentale della banca, essendo condizionato all'accoglimento del ricorso principale, non va dunque esaminato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5600,00 di Ric. 2019 n. 14594 sez. MI. - ud. 09-03-2021 -5- cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13,