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Ordinanza — n. 23813/2021 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation ruling to specify costs awarded to each resisting party separately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23813/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the allocation of litigation costs. Both the individual plaintiff and the municipality had filed separate counterclaims against the company, but the original order failed to explicitly state that costs were awarded to each resisting party individually. The court ruled that this omission was a mere material error and ordered the text amended to clarify that costs apply to 'each resisting party,' thereby ensuring procedural clarity for all involved litigants.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A material error in a judgment or order that fails to specify the parties entitled to costs constitutes a ground for correction, requiring the amendment to explicitly state that costs are awarded to each resisting party separately.

Parole chiave

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material error correction litigation costs allocation separate resisting parties Cassation order amendment procedural clarity requirement assunzione delle spese spese di assistenza condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
16-03-2021 -2- Rilevato che: Wilhelma De Dominicis propone ricorso ex art. 391-bis cod.
Art. 380 bis c.p.c.
La ricorrente De Dominicis ha chiesto la riunione dei due procedimenti con successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c. Con separato ricorso il Comune di Foligno propone la medesima istanza di correzione con atto notificato il 21 dicembre 2020.
Art. 121 att. c.p.c.
Manda la cancelleria per l'adempimento anche ai sensi dell'art. 121 att. c.p.c. Nulla spese.
art. 391-bis cod. proc. civ
16-03-2021 -2- Rilevato che: Wilhelma De Dominicis propone ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 380 bis c.p
La ricorrente De Dominicis ha chiesto la riunione dei due procedimenti con successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1741-2021 proposto da: (ÌÌ DE DOMINICIS WILHELMA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa GIUSEPPE BERELLINI; - ricorrente - contro VALLE UMBRA SERVIZI SPA, COMUNE di FOLIGNO; - intimati - sul ricorso 2101-2021 proposto da: DE DOMINICIS WILHELMA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BERELLINI; - ricorrente - contro COMUNE di FOLIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTL che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro V.U.S. - VALLE UMBRA SERVIZI SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24476/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, per il ricorso n. rg. 1741/2021 depositata il 4/11/2020; avverso l'ordinanza n. 24476/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, per il ricorso rg. 2101/2021 depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCA FIECCONI. Ric. 2021 n. 01741 sez. M3 - ud. 16-03-2021 Ric. 2021 n. 02021 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -2- Rilevato che: Wilhelma De Dominicis propone ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. per la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 24476/2020, depositata il 4 novembre 2020, con la quale questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da V.U.S. - Valle Umbra Servizi s.p.a., avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 368/2018, ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità omettendo di specificare che la liquidazione doveva intendersi "per ciascuna parte resistente", ossia la sig.ra Wilhelma De Dominicis e il Comune di Foligno, costituitisi con separati controricorsi.

La ricorrente De Dominicis ha chiesto la riunione dei due procedimenti con successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c. Con separato ricorso il Comune di Foligno propone la medesima istanza di correzione con atto notificato il 21 dicembre 2020. Considerato che: Il ricorso 2101/2021 deve essere riunito al' ricorso 1741/2021, previamente iscritto, trattandosi di medesima richiesta giunta da altra parte del giudizio, separatamente resistente. L'istanza deve essere accolta, in quanto trattasi di mera omissione materiale circa la specificazione delle parti resistenti in favore delle quali sono state liquidate le spese giudiziali.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, previa riunione del ricorso n.r.g. 2101/2021 a quello n.r.g. 1741/ 2021, in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 24476/2020, dispone che nel dispositivo, dopo le parole «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in C 7.800,00, oltre C 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge», debba aggiungersi la locuzione «a favore di ciascuna parte resistente», con correzione da annotarsi sull'originale del provvedimento. Manda la cancelleria per l'adempimento anche ai sensi dell'art. 121 att. c.p.c. Nulla spese. Così deciso in Roma il 16 marzo 2021, nella camera di consiglio della sesta sez