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Ordinanza — n. 23812/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows material error correction for omitted lawyer fee deduction via civil procedure articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23812/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the deduction of legal fees. The court found that the lower judgment failed to order the deduction of costs for the opposing lawyer, who had declared himself as an antistatario. Relying on recent jurisprudence, the court determined that the appropriate remedy for this omission is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, rather than ordinary appeals, as the request does not constitute an autonomous claim.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for an omitted order on a lawyer's fee deduction is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as it respects the principle of reasonable duration and serves the distrattario's interest.

Parole chiave

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material error correction omitted fee deduction antistatario lawyer Cassazione procedure legal costs distribution onorari legali ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, second comma c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 121 att. c.p.c.
Manda la cancelleria per l'adempimento anche ai sensi dell'art. 121 att. c.p.c.; Nulla spese.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n.
Cass., 10/01/2011, n. 293
16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n.
Cass., 11/04/2014, n. 8578
293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n.
Cass., 24/02/2016, n. 3566
8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 30903-2020 proposto da: ROBERTUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO VERONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO BARANELLO; - ricorrente - contro FORNARO ANDREA; - intimato - avverso l'ordinanza n. 24451/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 11 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Rilevato che: Michele Robertucci propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 24451/2020, depositata il 6 luglio 2020, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Andrea Fornaro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 371/2018, ha condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente Michele Robertucci le spese liquidate in C 8.200,00 oltre accessori, senza provvedere alla distrazione a favore dell'avv. Fabio Baranello, dichiaratosi antistatario nel controricorso e nella successiva memoria difensiva.

Considerato che: Secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr.

Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566). Per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte, accoglie l'istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 24451/2020, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole «La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in C 8.200,00, oltre C 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e onere di legge» si aggiunga «spese da distrarsi, per il resistente, a favore dell'avvocato Fabio Baranello, dichiaratosi antistatario», con correzione da annotarsi sull'originale del provvedimento . Manda la cancelleria per l'adempimento anche ai sensi dell'art. 121 att. c.p.c.; Nulla spese. Così deciso in Roma il 16 marzo 2021, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - so