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Ordinanza — n. 23811/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to prove factual differences between lower court decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23811/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate factual differences between the first-instance and appellate court decisions. The appellant argued that the lower courts improperly revalued evidence regarding blank promissory notes and debt acknowledgments, but the court found this to be a challenge to the discretionary assessment of facts rather than a violation of law. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for admissibility under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove that the facts supporting the first-instance decision differ from those supporting the rejection of the appeal, as mere criticism of the discretionary evaluation of evidence is insufficient.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual differences requirement discretionary evaluation of evidence blank promissory notes guarantee liability civil procedure code ratio decidendi riconoscimento di debito astratto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con un unico motivo di ricorso si prospetta «Omesso esame, ex art. 360, n.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con un unico motivo di ricorso si prospetta «Omesso esame, ex art. 360, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 54, comma 3, d.l. n. 83
(applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, Sentenza n. 20994 del 6/8/2019
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016
Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/3/2014
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016
Cass., Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/7/2010
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6886-2020 proposto da: COLATRIANO MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO MARCHESE; - ricorrente - contro S.r.l. ENNIO LAURETI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIANSANTE; - COMT017.COrrelltC - avverso la sentenza n. 1190/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECC1DNI. Rilevato che:

1. Con atto notificato il 7/2/2020, Maria Teresa Colatriano propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, avverso la sentenza n. 1190/2019 della Corte d'Appello di L'Aquila, depositata in data 9/7/2019 e non notificata. Con controricorso notificato il 10/3/2020 resiste la S.r.l. Ennio Laureti.

2. Il Tribunale di Pescara ingiungeva ai sig.ri Emiliano Vespasiano, quale debitore principale, e Maria Teresa Colatriano, quale garante, di pagare in solido la somma di C 57.000,00 in favore della ricorrente S.r.l. Ennio Laureti per forniture di carburante portato in due riconoscimenti di debito e in tre cambiali. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la sola sig.ra Colatriano, sottoscrittrice delle due scritture in quanto garante e delle tre cambiali, che veniva rigettata da entrambi i giudici di merito di prima e seconda istanza.

3. Per quanto qui rileva, la Corte d'appello di I 'Aquila ha confermato in toto la sentenza del Tribunale di Pescara. Nella sentenza si legge che il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto opposto, in particolare dando atto che a sostegno della domanda avanzata in via monitoria l'opposta aveva allegato due dichiarazioni del 2001 e del 2011, contenenti ricognizioni di debito della ricorrente quale garante del pagamento dell'obbligo del Vespasiano nei confronti di Ennio Laureti s.r.I., nonché tre cambiali, consegnate nel 2001 tutte a firma della sig.ra Colatriano, consegnate anch'esse in bianco e riempite nel 2011 con l'importo portato nella seconda ricognizione di debito; benché l'importo riconosciuto come dovuto fosse limitato alla prima scrittura contenente la ricognizione lasciata in bianco per l'importo di C 12.000,00, pari alle obbligazioni pregresse del Vespasiano dalla medesima garantite, il giudice aveva ritenuto che la scrittura del 4.1.2011 (sottoscritta dalla ricorrente in bianco quanto alla cifra, e portante il riconoscimento dell'importo di C 57.000, 00), pari alla cifra portata dalle cambiali consegnate il 4.1.2001, rilasciate altrettanto in bianco, non fosse frutto di un abusivo riempimento da parte del creditore della seconda scrittura e delle cambiali, come contestato invece dalla opponente, e ciò sulla base delle dichiarazioni rese dai testi portati dalla opponente, non in grado di provare l'abusivo riempimento contra pacta delle scritture rilasciate dal debitore e dalla fideiubente qui ricorrente.

Riteneva quindi che dalle prove acquisite doveva inferirsi che il patto di riempimento non si riferisse alle obbligazioni esistenti al tempo della consegna delle cambiali con importo lasciato in bianco, ma a quelle sussistenti alla scadenza delle cambiali, nel 2011, poi riempite in base al credito comprovato in una scheda contabile del Vespasiano riferita all'anno 2011, non contestata dall'opponente e comprovata da una ulteriore ricognizione di debito del debitore principale resa nell'ottobre 2010, pari a C 45.000,00 (v. sentenza, p. 6). La Corte d'appello condivideva anche la motivazione alternativa del Tribunale che aveva ritenuto comunque provato il credito portato nel decreto ingiuntivo, sulla base delle cambiali che attestavano che la ricorrente fosse non solo garante delle obbligazioni assunte dal Vespasiano in base alle scritture, ma obbligata in proprio in base ai titoli portati nelle cambiali (v. sentenza, p. 7).

4. In specie, il giudice di secondo grado ha rilevato che il tenore della seconda scrittura, datata 4/1/2011 e sottoscritta dall'appellante qui ricorrente e dal sig. Emiliano Vespasiano, conteneva l'impegno dei medesimi a saldare, in solido, alla ditta Laureti la somma di C 57.000,00, mentre l'assunto dell'appellante - per cui vi sarebbe stato abusivo riempimento relativamente all'importo portato dalla ricognizione - non aveva trovato adeguato e sufficiente riscontro nelle risultanze processuali. Peraltro, dalla scheda contabile della impresa del Vespasiano, relativa all'anno 2011, emergeva che in data 3/1/2011 il debito ammontava a C 55.401,94, dunque, in ogni caso non vi era stata una violazione dell'asserito patto di riempimento dedotto dall'appellante, considerato il pregresso credito garantito nella prima scrittura. La Corte territoriale, inoltre, ha rigettato anche le ulteriori censure svolte dall'appellante avverso la motivazione addotta dal Tribunale con riguardo alla valutazione delle prove acquisite. Considerato che:

1. Con un unico motivo di ricorso si prospetta «Omesso esame, ex art. 360, n. 5, c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardo l'importo di cui era debitore il Sig. Emiliano Vespasiano nei confronti della compagine resistente alla data del 4 gennaio 2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.». La Corte d'Appello non avrebbe vagliato in maniera adeguata il materiale probatorio in atti e, in particolare, avrebbe omesso di esaminare il dato materiale ricavabile dalle fatture ex adverso prodotte. Dalle medesime emergerebbe che, alla data della sottoscrizione della scrittura del 4/1/2011, erano rimaste inevase solo due fatture, per un importo totale di C 9.730,44 e, dunque, l'attuale ricorrente aveva inteso obbligarsi per quella somma, e non per l'importo di C 57.000,00 richiesto da controparte, di cui non sarebbe stato a conoscenza. Pertanto, nelle cambiali l'importo sarebbe stato abusivamente riempito, contra pacta.

2. Il motivo è inammissibile. 2.1. La Corte d'Appello ha confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo sulla scorta del materiale probatorio ex actis, dando conto di una ricognizione del debito, delle tre cambiali a firma dell'opponente lasciate in bianco e delle prove acquisite, tutti elementi ritenuti convergere verso la tesi della sussistenza di un patto di riempimento per le obbligazioni future, e non solo per le obbligazioni pregresse, nonché della sussistenza dell'obbligo in proprio della ricorrente portato dalle cambiali, confermando due motivazioni alternative rese dal Tribunale. 2.2.

Sul punto la ricorrente non deduce in quali parti le considerazioni fattuali poste alla base delle due decisioni di merito divergano. Né tale omissione sarebbe rimediabile con la memoria illustrativa. 2.3. Conseguentemente, il motivo dedotto e articolato sub specie art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. incontra l'ostacolo della espressa previsione di inammissibilità di cui all'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto il giudizio di gravame è stato introdotto nel 2018 e, a fronte della conformità delle decisioni rese nei precedenti gradi di merito, la ricorrente - per rendere scrutinabile la censura nonostante l'esito doppiamente conforme - avrebbe dovuto indicare se vi sia una divergenza tra le due decisioni di merito, menzionando le ragioni addotte prima dal Tribunale e, poi, dalla Corte d'Appello a fondamento del rigetto dell'opposizione. 2.4.

Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste alla base, rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis, Cass., Sez.

L - , Sentenza n. 20994 del 6/8/2019; Sez. 1 - , Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/3/2014). 2.5. Per quanto dedotto come violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e, in particolare, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile in quanto mira non solo a una surrettizia rivalutazione dei fatti e delle risultanze di causa operata dal giudice di merito sulla base della documentazione offerta quale mezzo di prova (le cambiali e i riconoscimenti di debito non disconosciuti), senza argomentare sui criteri di legge in tesi violati per la valutazione delle prove, ma anche a intaccare una seconda ratio decidendi alternativa, sviluppata in parallelo alla prima dai giudici di merito, con argomenti in ordine al raggiungimento della prova del credito, non in grado però di scalfire la validità della prima ragione del decidere riguardante la validità dell'obbligazione cartolare portata dalle cambiali. 2.6.

Con tutta evidenza, la doglianza si risolve in una censura in ordine alla valutazione complessiva del compendio probatorio puntualmente svolta dal giudice di merito, qualificandosi piuttosto come una critica alla valutazione discrezionale delle prove, in questa sede insindacabile, in quanto involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.

Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016; Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/7/2010). 2.7. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per l'effetto condanna la ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in C 3500,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 marzo 2021, nella