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Ordinanza — n. 23808/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding equitable damage assessment and procedural admissibility of first-instance rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23808/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiffs to bear the costs. The lower court had rejected the claim for damages due to lack of evidence regarding causality and the defendant's fault, while also dismissing the request for equitable compensation for vehicle downtime. The Supreme Court ruled that the first-instance judge's equitable assessment of the downtime loss was not an appealable 'judgment according to equity' under the Civil Procedure Code, but rather a factual evaluation of damages within a liability judgment that was properly appealed.

Regesto Legislator

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Art. 339, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 113, comma 2, e 114 cod. proc. civ.; The equitable assessment of a specific damage quantum within a liability judgment does not constitute a 'judgment according to equity' subject to separate appeal under Art. 339, as it is merely a factual evaluation of the damage amount.

Parole chiave

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equitable assessment of damages judgment according to equity procedural admissibility of appeal vehicle downtime loss Civil Procedure Code lack of causal evidence liability judgment valore litigioso

Disposizioni normative citate

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Art. 339, comma 3, cod. proc. civ.
Si deduce la violazione dell'art. 339, comma 3, cod. proc. civ. poiché il capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alla liquidazione del danno da fermo tecnico in via equitativa non sarebbe stato appellabile.
Art. 113, secondo comma cod. proc. civ.
Vale comunque la pena sottolineare che, in prime cure, il Giudice di Pace non ha pronunciato secondo equità, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 113, secondo comma e 114 cod.
Art. 114 cod. proc. civ.
Art. 1226 cod. civ.
Art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 2043 cod. civ
Il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda, condannava la società convenuta ex art. 2043 cod. civ.
art. 2043 c.c
Con il primo motivo si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c./art.
art. 2051 c.c
2043 c.c./art. 2051 c.c.) in relazione all'art.
art. 2051 cod. civ
Il Tribunale avrebbe errato nel non applicare l'art. 2051 cod. civ.
art. 1226 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019
Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013
civ.) in relazione al titolo o titoli dedotti, e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto) (Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013;
Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 09/11/2006
Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 09/11/2006).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4679-2020 proposto da: BECARELLI GIULIO, CHETRI CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato o SABRINA TAGLIAFERRI; - ricorrenti - contro AUTOSTAR FLANIINIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAGNONE 17, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 13048/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI. Ric. 2020 n. 04679 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -2- Rilevato che:

1. Giulio Beccarelli e Carla Chetri propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 13048/2019 del Tribunale di Roma. Resiste, con controricorso, la Autostar Flaminia s.p.a.

2. Per quanto ancora rileva, i sig.ri Beccarelli e Chetri convenivano in giudizio la Autostar Flarninia s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito, da liquidarsi in C 5.000,00; deducevano che il 26/6/2015 il Beccarelli, alla guida del veicolo Jaguar di proprietà della Chetri, si accingeva ad uscire dall'officina Autostar quando, in prossimità del cancello d'ingresso, l'autovettura subiva un forte urto a causa dell'impatto con un dosso artificiale al cui interno era posizionato il gancio del cancello carrabile, non visibile e non segnalato. Il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento della domanda, condannava la società convenuta ex art. 2043 cod. civ. al pagamento della somma di C 1.000,00 per fermo tecnico in favore del Beccarelli e di C 2.972,22 in favore della Chetri, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

3. Avverso la sentenza, la Autostar ha proposto gravame dinanzi al Tribunale di Roma che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha accolto l'appello e, per l'eff‘tto, rigettato l'originaria domanda risarcitoria, condannando gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la domanda ex art.2043 cod. civ. fosse sfornita di prova sia in ordine al nesso causale tra i danni lamentati e il sinistro, sia in ordine alla colpevolezza della convenuta. Sul punto, ha rilevato che la mancanza di idonea segnalazione del gancio non assumeva rilevanza ai fini della valutazione della colpa dell'officina poiché, da un lato, la presenza di un gancio nel cancello carrabile non costituisce di per sé un pericolo e, dall'altro, stante la sua visibilità, il Beccarelli avrebbe dovuto adottare quelle basilari cautele per evitarlo.

Quanto al danno da fermo tecnico, il giudice dell'appello ha ritenuto la domanda altresì sfornita di prova, poiché essa non poteva avere ad oggetto la mera indisponibilità del Ric. 2020 n. 04679 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -3- veicolo, ma doveva sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2043 c.c./art. 2051 c.c.) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Il Tribunale avrebbe errato nel non applicare l'art. 2051 cod. civ. in luogo dell'art. 2043 cod. civ., quandanche gli attuali ricorrenti avrebbero assolto pienamente l'onere probatorio su di essi incombente in caso di responsabilità da cosa in custodia: fatto dannoso e nesso causale tra la res e il danno. 1.1. Il motivo è inammissibile perché, innanzitutto, parimenti al secondo motivo di ricorso investe il giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, i ricorrenti rilevano unicamente che il giudice di primo grado aveva condannato la convenuta ex art.2043 cod. civ., escludendo che la fattispecie concreta potesse essere sussunta sub specie art. 2051 cod. civ., come ha ritenuto il Tribunale di merito. 1.2. Inoltre, la tesi della necessità di inquadrare la vicenda entro il paradigma dell'art. 2051 cod. civ., anziché in quello dell'art. 2043 cod. civ., non può essere presa in esame: in primo luogo, perché i ricorrenti non si fanno carico di riportare i contenuti e di localizzare il primo atto di causa, in modo da dimostrare che la domanda, innanzi al GdP, è stata proposta anche entro il paradigma di cui all'art. 2051 cod. civ., ovvero che, fin dall'atto introduttivo del giudizio erano state enunciate in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee ad integrare la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29212 del 6/12/2017;

Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 5/8/2013; Sez. 3, Sentenza n. 18520 del 20/8/2009); in secondo luogo, perché non indicano, né soprattutto Ric. 2020 n. 04679 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -4- riportano nel ricorso, gli atti di parte dei gradi di merito successivi da cui desumere lo sviluppo della relativa specifica causa pentendi, posta l'inconciliabile diversità di presupposti tra le due forme di responsabilità (v. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 30920 del 22/12/2017).

2. Con il secondo motivo si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 c. c.) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riflessi in punto di motivazione». Il Tribunale non avrebbe compiutamente esaminato e, quindi, motivato la dinamica del sinistro, alla luce dei principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio. 2.1. Il motivo è ugualmente inammissibile perché, come sopra anticipato, riguarda un giudizio di fatto e, in ogni caso, è affetto dal medesimo difetto di specificità. In questo caso, i ricorrenti non si fanno carico di indicare e localizzare quali sarebbero le risultanze probatorie, i testi e le dichiarazioni non esaminate, nonché il carattere decisivo delle stesse, risolvendosi il motivo nella contrapposizione tra due stralci delle motivazioni assunte, rispettivamente, dal Tribunale e dal Giudice di pace. 2.2.

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

3. Con il terzo motivo si denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione di legge per inappellabilità del capo della sentenza di I grado relativo alla Ric. 2020 n. 04679 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -5- liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico». Si deduce la violazione dell'art. 339, comma 3, cod. proc. civ. poiché il capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alla liquidazione del danno da fermo tecnico in via equitativa non sarebbe stato appellabile. 3.1. Il motivo è assorbito. 3.2. Vale comunque la pena sottolineare che, in prime cure, il Giudice di Pace non ha pronunciato secondo equità, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 113, secondo comma e 114 cod. proc. civ., in relazione al valore complessivo della controversia che supera l'importo di € 1100,00 per cui il GdP pronuncia secondo equità, non essendo rilevante la singola voce di danno liquidata, poiché l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace va effettuata in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) in relazione al titolo o titoli dedotti, e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto) (Sez. 3, Sentenza n. 2966 del 07/02/2013;

Sez. 3, Sentenza n. 23896 del 09/11/2006). 3.3. Pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno da fermo tecnico - di cui, peraltro, non si ha contezza in mancanza di riferimenti al contenuto della sentenza di primo grado in parte qua - non equivale ad una pronuncia secondo equità, ma a una valutazione equitativa del quantum, operata nell'ambito dell'art. 1226 cod. civ. , la quale - evidentemente - è stata oggetto di motivo di appello in quanto collegata alla statuizione di responsabilità che è stata disattesa dal giudice di secondo grado per carenza di prova della riconducibilità del fatto integrativo del danno a condotta negligente della parte convenuta. 3.4.

Conclusivamente, il ricorso è inammissibile, con ogni ulteriore conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico dei ricorrenti. Ric. 2020 n. 04679 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -6-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; per l'effetto condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in favore della controricorrente in C 1500,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 marzo 2021, nella camera di consiglio della Sesta