Italian Court dismisses lawyer's appeal regarding legal fee calculation under simplified procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Matteo Morini's appeal against the Second Instance Court's decision to award only €1,369 in legal fees. Morini argued the fee was too low for a case with a claim value exceeding €5,200, while AXA insisted the simplified procedure under Article 281-sexies of the Civil Procedure Code justified the reduced amount. The Court held that the lower fee correctly applied the minimum tariff for the specific procedural phases and that the Court of Appeal had not violated the statutory minimums.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 281-sexies c.p.c.; D.M. 10 marzo 2014 n. 55: The court's discretion in quantifying legal fees allows for amounts between minimum and maximum tariff values, provided the reduction is motivated by the specific procedural circumstances, such as the application of simplified procedure rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3894-2020 proposto da: MORINI MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ERMINIO ANNONI, ALESSANRO DELBECCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1349/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata 1'08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Don. FRANCESCA FIECCONI. Ric. 2020 n. 03894 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -2- Rilevato che :
1. Con ricorso notificato il 28/1/2020, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova depositata in data 8/10/2019, l'avv. Matteo Morini propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. Con controricorso notificato il 17/2/2020, resiste l'Axa Assicurazioni s.p.a.
2. La sentenza in questa sede impugnata origina dall'appello interposto dall'avv. Morini contro la sentenza del Tribunale di Imperia che, con pronuncia emessa ex art. 281 sexies cod. proc. civ., aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra l'avvocato e la Axa Assicurazioni s.p.a. in quanto quest'ultima, in corso di causa, aveva provveduto a corrispondere al primo la somma di C 5.344,00; l'avvocato aveva proseguito in giudizio per ottenere rifusione delle spese legali. Per l'effetto, il giudice di primo grado condannava l'AXA al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore "liquidate in euro 1.369,00 per compenso legale (oltre rimborso spese - contributo unificato e bollo, oltre rimborso forfettario per spese legali 15%, IVA e CPA di legge"), operando una riduzione del 50% della somma di C 2.738,00 in ragione della particolare semplicità della causa, come richiesto anche dalla parte.
3. Avverso la pronuncia di prime cure, l'avv. Morini proponeva gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Genova, adducendo l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva liquidato, per compenso legale, la sola somma di C 1.369,00; ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto liquidare il compenso professionale con riguardo alle cause di valore superiore a C 5.200,00 visto il valore della domanda indicato nell'atto di citazione (C 5.344,00). Con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte d'Appello di Genova ha rigettato il gravame, rilevando che il Tribunale avesse correttamente applicato i valori minimi dello scaglione da C 5.200,00 a C 26.000,00 e che, nel caso di specie, la fase di trattazione/istruzione non era stata svolta e Ric. 2020 n. 03894 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -3- quella decisionale non aveva comportato il deposito di comparse conclusionali e repliche essendo stata decisa ex art. 281-sexies cod. proc. civ. Per l'effetto, ha condannato l'avv. Morini alle spese del secondo grado di giudizio. Considerato che :
1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55, con riferimento alla Tabella 2 allegata al D.M. medesimo (Tabella intitolata: "GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE"), nella parte in cui l'Ecc. Corte d'Appello di Genova, al fine del calcolo delle spese di soccombenza dovute da AXA Assicurazioni Spa all'odierno ricorrente, ha concluso nel senso che il Tribunale di Imperia non avrebbe dovuto tener conto degli importi previsti dalla Tariffa Forense per la "Fase istruttoria e/o di trattazione" e per la "Fase decisionale"».
Il ricorrente premette di aver sempre ritenuto equa la riduzione del 50% ciel compenso tabellare per la particolare semplicità della causa effettuata in prime cure. Tuttavia, la sentenza impugnata sarebbe errata per aver rilevato che nel corso del giudizio di primo grado non si sarebbe svolta la "fase istruttoria e/o di trattazione" e la "fase decisionale" e, pertanto, ha ritenuto congrua la liquidazione del compenso professionale effettuata dal giudice di prime cure. Di contro, nel caso concreto, tali fasi si sarebbero svolte. 1.1. Il motivo è infondato.
Nella sentenza impugnata sono riportate le conclusioni presentate dell'appellante che chiede la liquidazione in riferimento allo scaglione che va da C 5.200 a C 26.000: il ricorrente assume essere stato violato il minimo tabellare, pari al totale di €4835,00, con riduzione al 50% = C 2417,50 che tuttavia corrisponde ai valori medi. Nel caso di specie, non si rinviene nella sentenza impugnata né una violazione del principio di soccombenza, in quanto la Corte d'Appello ha confermato la Ric. 2020 n. 03894 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -4- sentenza di prime cure nella parte in cui aveva posto le spese di lite del primo grado interamente a carico della compagnia assicuratrice soccombente, né una violazione dei minimi tabellari portati dalla Tabella 2 allegata al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, invocata dal ricorrente.
Difatti, in applicazione della tabella de qua la somma dei valori minimi previsti per tutte le quattro fasi (compresa quella "istruttoria/trattazione" e "decisionale") è pari all'importo di C 2.738,00, ossia l'importo esattamente individuato in prime cure, su cui poi è stata effettuata la riduzione del 50% in ragione della particolare semplicità della causa, come richiesto dallo stesso ricorrente. Quindi nei fatti non risulta violata la normativa in questione, essendo stata liquidata la somma di C 1.369,00, tenendo conto dell'attività in concreto svolta dal legale in una causa che si è conclusa con contrazione della fase decisionale, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., che è stata comunque conteggiata come attività svolta. 1.2.
In conformità ai principi costantemente affermati da questa Corte, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti».
Inoltre, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o Ric. 2020 n. 03894 sez. M3 - ud. 16-03-2021 -5- diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi:sura di questo. (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 89 del 07/01/2021 ;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 4/8/2017; Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 9/10/2015; Sez. 3, Sentenza n. 406 dell'11/1/2008). 1.3. Conclusivamente il ricorso va rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese e al contributo unificato, da porsi a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; per l'effetto condanna il ricorrente alle spese, liquidate in favore del controricorrente in C 1000,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 16 marzo 2021, nella camera di consiglio della Sesta Sez