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Ordinanza Interlocutoria — n. 23692/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23692/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23692/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3671-2019 proposto da: SECONDI CLAUDIO, anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell'avvocato UGO SARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO GUARALDI, SILVIA MARZOT; - ricorrente - contro PANINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BALDI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4653/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 23692/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Secondi interponeva appello, avverso una pronuncia indicata con valore di sentenza, e la Corte di appello per un verso riqualificava la domanda ai sensi dell'art. 630, cod. proc. civ., per altro verso rigettava il gravame rilevando che l'introduzione del giudizio di merito aveva inibito meccanismi di stabilizzazione estintiva della procedura esecutiva; avverso questa decisione ricorre per cassazione Claudio Secondi articolando due motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso Panini, s.p.a., che ha depositato, altresì, memoria; RG n 3671 del 2019 Cons. rel.

Parole chiave

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sospensione dell'esecuzione validità dell'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione ritiro dell'effetto sospensivo inattività successiva alla sospensione esecuzione del pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3671-2019 proposto da: SECONDI CLAUDIO, anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN, 23, presso lo studio dell'avvocato UGO SARDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO GUARALDI, SILVIA MARZOT; - ricorrente - contro PANINI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BALDI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4653/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2019 n. 03671 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- Considerato che: Claudio Secondi si opponeva all'esecuzione e ai relativi atti inerenti a un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da Panini, s.p.a.; il giudice dell'esecuzione sospendeva in ragione della dedotta e rilevata mancanza di sottoscrizione del pignoramento; seguiva reclamo dichiarato inammissibile e, per quanto qui ancora rileva, l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione formale definito dal Tribunale dichiarando inammissibile la domanda per carenza d'interesse, ritenuta conseguita alla stabilizzazione della disposta sospensione; la società procedente. depositava istanza di riassunzione della procedura coattiva e, al contempo, l'esecutato chiedeva l'estinzione della stessa; il Tribunale rigettava l'istanza di estinzione osservando che il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva era stato riassunto dal medesimo esecutato, e il Collegio, pronunciando sul correlato reclamo, lo dichiarava inammissibile in quanto valutato come proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies, cod. proc. civ., invece che, correttamente, a norma dell'art. 630, cod. proc. civ.;

Secondi interponeva appello, avverso una pronuncia indicata con valore di sentenza, e la Corte di appello per un verso riqualificava la domanda ai sensi dell'art. 630, cod. proc. civ., per altro verso rigettava il gravame rilevando che l'introduzione del giudizio di merito aveva inibito meccanismi di stabilizzazione estintiva della procedura esecutiva; avverso questa decisione ricorre per cassazione Claudio Secondi articolando due motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso Panini, s.p.a., che ha depositato, altresì, memoria; RG n 3671 del 2019 Cons. rel.

Paolo Porreca Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando considerare che il difetto di pronuncia nel merito sull'opposizione agli atti, dichiarata inammissibile, aveva consolidato la sospensione già disposta; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 92 e dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la Panini, s.p.a., era stata soccombente sulla pure formulata domanda di responsabilità processuale aggravata, sicché, essendovi stata soccombenza reciproca, le spese avrebbero dovuto compensarsi;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: tenuto conto di quanto evidenziato in memoria in ordine alla tempestività del ricorso, il Collegio ritiene che quest'ultimo ponga questioni - riguardo la peculiare fattispecie di prospettata e discussa estinzione della procedura esecutiva per stabilizzazione della correlativa sospensione - il cui valore nomofilattico rende opportuno il rinvio alla pubblica udienza;

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 27 aprile 2021 DEPOSITATA IN CANCEL~1 4091, - 1 SET 2021 iL C