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Ordinanza Interlocutoria — n. 23689/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new docket for joint hearing due to pending related appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23689/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's request to proceed with the appeal against the regional commission's decision. The court noted that the taxpayer had already obtained a favorable judgment in a related case involving other parties and the same transaction. Consequently, the court ordered a remand to a new docket to allow for the joint hearing of both pending appeals.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 1306 c.c.: When related appeals involve the same factual matrix and one judgment has become final while another remains pending, the court must remand the case for joint proceedings to ensure consistent application of the binding precedent.

Parole chiave

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joint hearing remand res judicata extension tax appeal procedure related cases consolidation pending cassation appeal imposta sui profitti derivanti da partecipazioni quota sociale imposta sulle successioni e sulle donazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 1306 c.c.
Rileva preliminarmente il Collegio che il controricorrente ha eccepito l'effetto estensivo, ex art. 1306, secondo comma, cod.
Art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art.
Art. 10-bis della legge n. 212 del 2000
131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e con l'art.
Art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973
212 del 2000 e con l'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 3428/10/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Campania
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33846-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - BOLLETTI CENSI SERGIO BLLSRG70P21F839N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MARCO CIPOLLONI, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO NAPOLI, MASSIMO FOGLIA; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3429/10/2019 della COMMISSIONE TRIBTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3429/10/2019, depositata il 17 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello di Sergio Censi Bolletti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio recuperava la maggior imposta di registro, ritenendola dovuta in misura proporzionale, relativa all'atto unico con il quale tutti i soci della FIN.SE.CO . s.r.l. avevano ceduto le rispettive quote di quest'ultima al terzo acquirente Gustavo Conte, con contratto che l'Amministrazione aveva riqualificato, ai fini dell'imposizione controversa, come cessione di azienda.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenza deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e con l'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell'accogliere il relativo motivo d'appello, avrebbe erroneamente ritenuto che Ric. 2019 n. 33846 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- la riqualificazione, in termini di cessione d'azienda, dell' atto unitario di cessione di quote, sottoscritto da tutti i soci cedenti, costituisse la contestazione di una condotta abusiva dei contribuenti, rilevante ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e come tale presupponesse quindi che l'avviso di liquidazione fosse preceduto dall'attivazione del contraddittorio preventivo previsto da tale disposizione, con puntuale richiesta di chiarimenti indirizzata al contribuente, e, comunque, fosse motivato in relazione alla condotta abusiva rilevata, alle norme ed ai principi con essa elusi ed ai chiarimenti che il contribuente avrebbe potuto fornire entro 60 giorni dalla predetta richiesta erariale, ove l'Ufficio gliela avesse effettivamente rivolta.

La mancata esecuzione di tali adempimenti, da parte dell'Agenzia, avrebbe quindi reso illegittimo l'avviso di liquidazione. Tuttavia, secondo la ricorrente, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna contestazione di un abuso commesso dal contribuente, ma la mera interpretazione dell'atto presentato alla registrazione, secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici desumibili da quest'ultimo a norma dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986. 1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che il controricorrente ha eccepito l'effetto estensivo, ex art. 1306, secondo comma, cod. civ., del giudicato favorevole che si sarebbe formato sulla sentenza d'appello n. 3428/10/2019, anch'essa depositata il 17 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l'appello dei predetti resa dalla medesima CTR nei confronti delle altre parti contraenti, ed in particolare degli altri soci cedenti, la BC GROUP s.r.l. e la BC TRADE s.r.I., e Ric. 2019 n. 33846 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -3- dell'acquirente Gustavo Conte, che ha accolto gli appelli di tali contribuenti e che sarebbe stata impugnata dall'Ufficio con ricorso per cassazione, avente n.r.g. 33860/2019, proposto soltanto nei confronti della la BC TRADE s.r.I., con conseguente irrevocabilità della statuizione favorevolle alla BC GROUP s.r.l. ed a Gustavo Conte, della quale anche il Censi Bolletti vorrebbe giovarsi attraverso l'estensione. Tanto premesso, deve darsi atto che il controricorrente ha prodotto la predetta sentenza n. 3428/10/2019 e che l'attuale pendenza, avverso la stessa, del ricorso per cassazione (avente n.r.g. 33860/2019, per il quale non risulta ancora fissata l'udienza) evidenzia l'opportunità della trattazione quanto meno congiunta dei due ricorsi, avuto riguardo alla loro connessione oggettiva, derivante dall'unicità dell'atto sottoposto all'imposizione e dalla comunanza delle relative questioni, oltre che dalla predetta eccezione.

Pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta di questo procedimento con quello di cui al ricorso n.r.g. 33860/2019, pendente presso questa Corte. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta con il ricorso avente n.r.g. 33860/2019, pendente presso questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. Il Presidente DEPOSITATA IN CANCEL RIA Dott. Antonio Greco