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Ordinanza — n. 23634/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order to exempt claimant from litigation costs due to filed income exemption declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23634/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. Although the claimant's late submission of a memory was deemed inadmissible, the court recognized the validity of his prior declaration of exemption from expenses under civil procedure rules. Consequently, the court ordered the correction of the original judgment to reflect that the claimant was not liable for the costs of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: A declaration of exemption from litigation expenses filed by a claimant in social security matters, even if submitted late as a memory, must be respected to avoid discouraging access to justice, requiring the correction of prior orders that incorrectly imposed costs.

Parole chiave

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material error correction litigation expenses exemption social security benefits civil procedure code access to justice income declaration Cassation order esposizione all'amianto

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
per carenza di prova di esposizione qualificata all'amianto, lo aveva condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene egli avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; l'Inps ha depositato controricorso;
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Saverio Positano ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 134, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
che, tuttavia, in quanto inviata a mezzo posta e pervenuta presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine stabilito dall'articolo citato, deve ritenersi inammissibile ed il suo contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l'art. 134, comma 5, disp.
Art. 42, comma 11 del d.l. 269 del 2003 conv. con modifiche nella I. n. 326 del 2003
civ., avente ad oggetto l'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (art. 42, comma 11 del d.l.
Art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001.
art. 152 disp. att. cod. proc. civ
per carenza di prova di esposizione qualificata all'amianto, lo aveva condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene egli avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; l'Inps ha depositato controricorso;
art. 380-bis cod. proc. civ
Saverio Positano ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31041 del 2019
civ., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 31041 del 2019 e Cass.
Cass. n. 8216 del 2020
31041 del 2019 e Cass. n. 8216 del 2020); il ricorso merita accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la finalità dell'art.
Cass. n. 15659 del 2019
Sez. Un.n.9438 del 2002
Cass. n.10203 del 2009
Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass.
Cass. n.21213 del 2013
n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013)
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 28386-2020 proposto da: POSITANO SAVERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 24142/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 28386 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- R.G.28386/2020 RILEVATO CHE: Saverio Positano domanda la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 21142 del 2020 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso di questi avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva negato l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 13, I. n. 257 del 1992 e succ. mod. per carenza di prova di esposizione qualificata all'amianto, lo aveva condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene egli avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; l'Inps ha depositato controricorso;

Saverio Positano ha depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: Saverio Positano ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. che, tuttavia, in quanto inviata a mezzo posta e pervenuta presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine stabilito dall'articolo citato, deve ritenersi inammissibile ed il suo contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l'art. 134, comma 5, disp. att. cod. proc. civ., disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 31041 del 2019 e Cass. n. 8216 del 2020); il ricorso merita accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la finalità dell'art. 152 disp.att. cod. proc. civ., avente ad oggetto l'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (art. 42, comma 11 del d.l. 269 del 2003 conv. con modifiche nella I. n. 326 del 2003) è quella di non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza (Cass. n. 15659 del 2019); tale finalità si attaglia pienamente alla domanda oggetto del provvedimento di cui si chiede la correzione, sì come riferita a prestazioni di natura previdenziale; in definitiva, il ricorso va accolto e l'ordinanza Cass. n. 24142, pubblicata il 30 ottobre del 2020 va corretta in motivazione alla pag. 6, 3° e 4°cpv., e in dispositivo, alla pag. 6 ult. cpv. e alla pag. 7, 1° e 2° cpv., disponendo l'irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità, sì come non dovute da Saverio Positano giusta dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sottoscritta dal ricorrente e ritualmente prodotta in atti; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez.

Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013)

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza Cass. n.24142 del 2020, aggiungendo alla pag. 6, 3° e 4° cpv. della motivazione dopo la locuzione "...che il ricorso, conclusivamente, va rigettato,..." la locuzione "...senza provvedere sulle spese stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sottoscritta dal ricorrente, ritualmente prodotta in atti", nonché nel dispositivo, alla pag. 6 ult. cpv. e alla pag. 7, 1° e 2° cpv., aggiungendo dopo la locuzione "La Corte rigetta il ricorso..." la locuzione "...senza provvedere sulle spese stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sottoscritta dal ricorrente, ritualmente prodotta in atti". Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 aprile 2020 /u/ Il Presicieri Margherita fvf