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Ordinanza — n. 23631/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against social security contributions, ruling professional registration is sufficient regardless of work continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23631/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by the Geometers' Social Security Fund against a lower court ruling that exempted a professional from contributions based on occasional work. The Fund argued that voluntary registration in the professional register alone triggers mandatory contributions, independent of income or continuity. The Court agreed, establishing that registration is the sole condition for liability, thereby overturning the lower court's decision on the basis of established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 37/1967; Art. 5 dello Statuto della CIPAG; In private social security funds for free professionals, mandatory registration in the professional register is sufficient for contribution obligations, rendering the occasional nature of practice and lack of income irrelevant.

Parole chiave

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professional registration social security contributions occasional practice geometers profession continuity requirement private social funds burden of proof contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 37/1967
civ., la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 I.
Art. 5 dello Statuto della CIPAG
37/1967, dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG .
D.M. del 27/02/2003
approvato con D.M. del 27/02/2003, pubblicato in G.U.R.I.
d.lgs. 509/94
A), d.lgs. 509/94, nonché dell'art.
Art. 16 R.D. 274/1929
509/94, nonché dell'art. 16 R.D.
Art. 2229 cod. civ.
civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 2229 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Oreste Splendore ha depositato controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 380-bis cod. proc. civ
Oreste Splendore ha depositato controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2229 cod. civ
civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 2229 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4568 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37396-2019 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VI1TORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio legale FONDERICO - BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrente - contro SPLENDORE ORESTE, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANPIERO LONGOBARDI; - C011tfOriCOITelitC - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 314/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 37396 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- R.G.37396/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha stabilito non dovuti da Oreste Splendore, geometra, i contributi minimi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza (d'ora in avanti CIPAG) per l'attività libero professionale svolta nel periodo 2010-2011 rilevando l'occasionalità delle prestazioni, definite dalla Corte territoriale isolate, riconoscendo, di contro, dovuti i contributi medesimi per gli incarichi svolti dallo stesso professionista nell'anno 2012, dal cui numero era giustificato presumere che l'attività libero professionale fosse stata svolta con continuità; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

Oreste Splendore ha depositato controricorso; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 I. 37/1967, dell'art. 5 dello Statuto della CIPAG . approvato con D.M. del 27/02/2003, pubblicato in G.U.R.I. serie gen. del 7/04/2003, n. 81, ex art. 3, c.2, lett. A), d.lgs. 509/94, nonché dell'art. 16 R.D. 274/1929 "Regolamento per la professione di geometra"; per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il requisito per l'insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa sia costituito dall'esercizio continuativo della libera professione e non riguardi, di contro, tutti i geometri volontariamente iscritti all'albo professionale, in base a una lettura costituzionalmente orientata della normativa di delegificazione dei poteri regolamentari delle Casse di previdenza professionali; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 2229 cod. civ. - il concetto dinamico ed evolutivo di libera professione"; deduce l'irrilevanza, ai fini dell'imposizione dell'obbligo contributivo in capo al geometra volontariamente iscritto all'albo, della circostanza che i pochi ed isolati incarichi sarebbero stati svolti a titolo gratuito e in favore di soggetti legati da vincoli di parentela; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti."(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021); in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio dì legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 aprile 2