Italian Supreme Court allows CIPAG's appeal, ruling professional registry membership, not continuous practice, triggers minimum contribution obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the lower court's decision and allowed the appeal by the National Pension Fund for Geometers. The Fund argued that voluntary registry membership, rather than continuous practice, should trigger minimum contribution obligations under the relevant regulations. The court agreed, establishing that registration in the professional roll is the sufficient condition for contributions, regardless of whether the profession was exercised continuously or profitably.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 d.lgs. 509/1994; Art. 3 co. 12 L. 335/1995: In privatized professional pension funds, registration in the professional roll is the sufficient condition for mandatory membership and minimum contributions, rendering the continuity of practice irrelevant.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37394-2019 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio legale FONDERICO - BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati HARALD MASSIMO BONURA, GIUSEPPE MAZZARELLA; - ricorrente - contro FEDERICO VINCENZO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER PROVINCIE AVELLINO, BENEVENTO, BOLOGNA, CAMPOBASSO, CASERTA, ISERNIA, NAPOLI, PADOVA, ROVIGO, SALERNO E VENEZIA; 3qat avverso la sentenza n. 3609/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 37394 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- R.G.37394/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito non dovuti da Vincenzo Federico, geometra, i contributi minimi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza (d'ora in avanti CIPAG) per l'attività libero professionale svolta nel periodo 2008-2009, rilevando l'illegittimità della norma regolamentare (art. 3, co.1, reg. Cassa in vigore dal 2003) che ha attribuito alla CIPAG il potere di incidere sulla disciplina primaria circa l'individuazione dei soggetti obbligati all'iscrizione e alla contribuzione; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
Vincenzo Federico e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione sono rimasti intimati; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. d.lgs. 509/1994, art. 3, co. 12 L. 335/1995, art. 6 d.lgs. 103/1996, art.1, co.763 L. 296/2006, art.1 co.488, L. 147/2013, arti_ L. 37/1967, artt.10 e 22 L. 773/1982 ed Art. 5 statuto CIPAG approvato con d.m. del 27/2/2003 (quale norma di rinvio ai sensi del d.lgs. 509/94), oltreché dell'art. 38 Cost.)", per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il requisito per l'insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa sia costituito dall'esercizio continuativo della libera professione e non che detto obbligo vada esteso, invece, a tutti i geometri volontariamente iscritti all'albo professionale, in base a una lettura costituzionalmente orientata della normativa di delegificazione dei poteri regolamentari delle Casse di previdenza professionali; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione di norme in tema di riparto dell'onere della prova, in particolare dell'art. 5 dello Statuto CIPAG, della delibera CIPAG n. 2/2003, della delibera n.123/2009 e dell'art. 2697 c.c.", per avere la sentenza impugnata posto a carico della Cassa l'onere di provare l'espletamento dell'attività professionale da parte di Vincenzo Federico, là dove, l'art. 5 dello Statuto CIPAG, pone in capo al professionista l'onere di fornire la prova negativa del suo esercizio; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha enunciato, sulla controversa materia, il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti" (cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021); in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 aprile 2021 Il PreLUenté Margherita 6ne DEPGINTATO IN QANt` Og