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Ordinanza — n. 23629/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pension fund's appeal, ruling voluntary registration triggers minimum contribution regardless of continuous practice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23629/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's decision and remanded the case to the Court of Appeal of Turin. The pension fund argued that voluntary registration in the professional registry, not continuous practice, should trigger minimum contributions under relevant laws. The court agreed, establishing that such registration is sufficient to create the obligation, rendering the nature of the practice irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 1, I. 37/67; Artt. 10 e 22, I. 773/1982; Artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994; Art. 5 dello Statuto della Cassa; Artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994; Art. 3, c.12, I. 335/1995: For privatized pension funds, voluntary registration in the professional registry is sufficient to trigger minimum contribution obligations, making the continuity of professional practice irrelevant.

Parole chiave

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voluntary professional registration minimum pension contributions geometers professional registry privatized pension funds continuous practice requirement solidarity obligations contribution obligation trigger contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, I. 37/67
civ., la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, I. 37/67, degli artt.
Artt. 10 e 22, I. 773/1982
37/67, degli artt. 10 e 22, I. 773/1982, degli artt.
Artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994
773/1982, degli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994 e dell'art.
Art. 5 dello Statuto della Cassa
1 ss., d.lgs. 509/1994 e dell'art.
Artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994
Art. 3, c.12, I. 335/1995
1 ss.d.lgs.509/1994, dell'art. 3, c.12, I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt.
art. 380-bis cod. proc. civ
Maria Vittoria Panzone ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4568 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 37171-2019 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio legale FONDERICO - BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrente - contro PANZONE MARIA VITTORIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO DAPINO, GIANGIACOMO DAPINO; - controficorrente - avverso la sentenza n. 689/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 37171 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- R.G.37171/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale di Asti, ha stabilito non dovuti da Maria Vittoria Panzone, geometra, i contributi minimi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza (d'ora in avanti CIPAG) per l'attività libero professionale svolta nel periodo 2011-2014, rilevando che questa era all'epoca dipendente presso lo studio tecnico del geom. Carlo Margarino, il quale già versava i contributi alla gestione obbligatoria INPS e che l'esercizio della libera professione non risultava continuativo; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi;

Maria Vittoria Panzone ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, I. 37/67, degli artt. 10 e 22, I. 773/1982, degli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa", per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il requisito per l'insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa fosse costituito dall'esercizio continuativo della libera professione e non riguardasse, di contro, tutti i geometri iscritti all'albo professionale; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 ss.d.lgs.509/1994, dell'art. 3, c.12, I. 335/1995 (come modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/2013)"; contrappone alla tesi espressa nel provvedimento impugnato - secondo cui la Cassa avrebbe violato i limiti al potere regolamentare ad essa delegato dal d.lgs. n. 509/1994 e, successivamente, dalla I. n.335/1995 - una diversa lettura della sostanziale delegificazione attuata dai provvedimenti legislativi sopra richiamati, i quali hanno introdotto il criterio secondo cui condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di contribuzione minima ai fini previdenziali è la sua volontaria iscrizione all'albo, essendo irrilevante a tali fini la natura occasionale dell'esercizio della libera professione da parte dell'interessato; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti" (cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021); in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanz