Ordinanza — n. 23628/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 37166-2019 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio legale FONDERICO - BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrente - contro GUIDOTTI VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANO GIUGGIOLI, RODOLFO SERAFINI; controricorrente - 3 bc<c--ì avverso la sentenza n. 276/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 38 della Costituzione; Ordinanza — n. 23628/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 276/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 37166-2019 proposto da: CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio legale FONDERICO - BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, HARALD MASSIMO BONURA; - ricorrente - contro GUIDOTTI VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANO GIUGGIOLI, RODOLFO SERAFINI; controricorrente - 3 bc<c--ì avverso la sentenza n. 276/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 37166 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- R.G.37166/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Torino, a conferma della sentenza del Tribunale di Novara, ha stabilito non dovuti da Valter Guidotti, geometra, i contributi minimi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza (d'ora in avanti CIPAG) per l'attività libero professionale svolta nel periodo 2009-2012, rilevando che questi era all'epoca dipendente della ditta Platini Costruzioni, la quale già versava i contributi alla gestione obbligatoria INPS, e che l'esercizio della libera professione da parte del Guidotti non risultava essere stato continuativo; la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi;
Valter Guidotti ha depositato controricorso; le parti hanno depositato memoria, in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, I. 37/67, degli artt. 10 e 22, I. 773/1982, degli artt. 1 ss., d.lgs. 509/1994 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa" per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il requisito per l'insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa fosse costituito dall'esercizio continuativo della libera professione e non riguardasse, di contro, tutti i geometri iscritti all'albo professionale; col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37/1967,10, 17, 18 e 22,1. 773/1982; 2, c.26, 1.335/1995;1 ss.d.lgs.509/1994, oltreché dell'art. 38 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa geometri (quale normativa di rinvio ai sensi del predetto decreto n.509/1994)"; contrappone alla tesi espressa nel provvedimento impugnato - secondo cui la Cassa avrebbe violato i limiti al potere regolamentare ad essa delegato dal d.lgs. n. 509/1994 e, successivamente, dalla I. n.335/1995 - una diversa lettura della sostanziale delegificazione attuata dai provvedimenti legislativi sopra richiamati, i quali hanno introdotto il criterio secondo cui condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di contribuzione minima ai fini previdenziali è l'iscrizione all'albo, essendo irrilevante a tali fini la natura occasionale dell'esercizio della libera professione da parte dell'interessato; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento; questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: "In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla I. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti"(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021); in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 aprile 2021 Il Pre cl9n