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Ordinanza — n. 23626/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23626/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23626/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23718-2019 proposto da: DOMINI FILOMENA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria t,/ della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GRANIERO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e 3j:ctS difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - resistente - avverso la sentenza n. 270/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 91 cod. proc. civ, art. 394 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23626/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Parole chiave

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riesame della rendita AI incasso dei contributi di mantenimento mantenimento della previdenza rimborso delle spese prestazioni d'invalidità dell'assicurato compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Filomena Domini domanda la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 91 cod. proc. civ
- contraddittorietà della motivazione", per avere, la Corte territoriale in sede di rinvio, compensato le spese dell'intero processo sebbene abbia ritenuto la fondatezza sostanziale delle pretese della ricorrente; sotto il profilo della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.
art. 394 cod. proc. civ
contesta l'esistenza di gravi motivi di compensazione delle spese del giudizio; quanto all'asserita violazione dell'art. 394 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23718-2019 proposto da: DOMINI FILOMENA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria t,/ della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO GRANIERO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e 3j:ctS difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - resistente - avverso la sentenza n. 270/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 23718 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- RG .23718/2019 RILEVATO CHE: il Tribunale di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di Filomena Domini a vari estratti di ruolo relativi all'omissione di crediti previdenziali, ritenendo gli stessi non impugnabili ex se, e aveva condannato l'opponente a rifondere le spese di giudizio; la Corte d'appello di Salerno aveva riformato la sentenza di primo grado affermando la regolarità formale delle notifiche delle cartelle e l'infondatezza dell'appello per mancata decorrenza del termine decennale di prescrizione, e aveva compensato le spese del doppio grado di giudizio; la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso proposto da Filomena Domini dichiarando la decorrenza quinquennale della prescrizione estintiva, e rinviando alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche sulle spese dell'intero processo; la Corte d'appello di Salerno, in sede rescissoria, ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti compensando per intero le spese del giudizio, considerata anche l'incidenza sull'esito complessivo della controversia, dell'originaria statuizione di inammissibilità del ricorso;

Filomena Domini domanda la cassazione della sentenza emessa in sede di rinvio sulla base di un unico motivo; l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso; l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta "Violazione degli artt. 91 e 394 cod. proc. civ. - contraddittorietà della motivazione", per avere, la Corte territoriale in sede di rinvio, compensato le spese dell'intero processo sebbene abbia ritenuto la fondatezza sostanziale delle pretese della ricorrente; sotto il profilo della violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. contesta l'esistenza di gravi motivi di compensazione delle spese del giudizio; quanto all'asserita violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. prospetta uno sconfinamento dei limiti della pronuncia emessa in sede di rinvio; il motivo è infondato; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente a evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare"(Così, da ultimo, Cass. n. 26912 del 2020); circa il profilo dell'asserito sconfinamento dei limiti da parte della pronuncia di rinvio (art. 394 cod. proc. civ.), esso deve considerarsi assorbito a seguito della dichiarata infondatezza della censura riguardante la statuizione di compensazione delle spese del processo; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rimasta intimata, né in favore dell'Inps che ha depositato procura in calce al ricorso senza svolgere attività difensiva; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 22 aprile 2021 DEP