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Ordinanza — n. 23608/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses INPS appeal, upholding that low income proves non-habitual freelance lawyer activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23608/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Bari Court of Appeal, which had ruled that the claimant's freelance lawyer activity was not habitual due to low income. The INPS argued that membership in the bar association implied habitual work, but the court held that habituality is a factual assessment requiring proof of regular earnings exceeding the statutory threshold. Consequently, the lower court's finding that the claimant's income was insufficient to establish habituality was upheld as a valid exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, legge 335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. 269/2003: The requirement of habituality for mandatory social security registration is a factual assessment based on income levels, not a legal presumption derived from professional bar membership.

Parole chiave

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habitual activity assessment freelance lawyer registration social security threshold INPS contribution obligation judicial discretion on facts categoria contributiva computo dei contributi contributi di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995
3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art.
Art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012
111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art.
Art. 44, comma 2, d.l. nr. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003
247/2012, dell'art. 44, comma 2, di.
Art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art.
art. 380 bis cod.proc.civ
22-04-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 11108/07
22-04-2021 -4- concerne, infatti, le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. nr. 11108/07; Sez.
Sez. 6 nr. 6606 del 2016
11108/07; Sez. 6 nr. 6606 del 2016).
Cass. nr. 4419 del 2021
Cass. S.U. nr. 5083 del 2014
Cass. nr. 7231 del 2021
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Testo completo

to la seguente C ORDINANZA sul ricorso 20922-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente contro IORIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'AMBA ARAD_AM N. 24, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DI PUMPO, rappresentato e difeso dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 948/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di Alessandro Iorio e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; la Corte territoriale ha ritenuto che il dato contabile della percezione, nell'anno oggetto di causa (id est: nel 2010), di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00 euro rappresentasse «un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività, tanto più che l'INPS, su cui incombeva l'onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non (aveva) offerto alcun concreto elemento di prova a supporto della natura abituale dell'attività»; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; l'avv.

Iorio ha resistito con controricorso; Ric. 2019 n. 20922 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, di. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est:

Euro 5.000,00); l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, legge nr. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. nr. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha sostenuto che, nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l'attuale controrìcorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell'Istituto alla contribuzione pretesa; il ricorso non può trovare accoglimento; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a Ric. 2019 n. 20922 sez.

ML - ud. 22-04-2021 -3- contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell'avvocato nell'anno in contestazione di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro nonché l'assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l'INPS; il motivo di ricorso dell'INPS, che fa leva sul dato pacifico dell'esercizio della professione di avvocato della controparte e sulla mancata contestazione del requisito di abitualità, risulta anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto degli atti processuali da cui dovrebbe desumersi l'operare del meccanismo di non contestazione; non solo, ma lo stesso principio di non contestazione appare invocato in modo improprio, cioè come mancata contestazione della insussistenza del requisito di abitualità.

L'onere di contestazione Ric. 2019 n. 20922 sez. ML - ud. 22-04-2021 -4- concerne, infatti, le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. nr. 11108/07; Sez. 6 nr. 6606 del 2016). In relazione al caso di specie, il requisito di abitualità, elemento costitutivo della pretesa avanzata dall'INPS, non ha una dimensione meramente fattuale ma implica un'attività di valutazione e, come tale, si sottrae all'operare del principio di non contestazione; l'INPS, inoltre, come reso evidente dal contento della memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., pretenderebbe di ricavare il requisito di abitualità della professione dall'iscrizione del controricorrente all'albo degli avvocati.

In tal modo -giova ribadire- l'Istituto non considera che «non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero- professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata» (Cass. nr. 4419 del 2021, cit.); sotto diverso profilo, il motivo di ricorso dell'INPS è prospettato in termini di violazione e/o falsa applicazione di legge mentre l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto.

La Corte di appello, per quanto sopra evidenziato, ha effettuato il richiesto accertamento di merito e, pertanto, la pronuncia è conforme ai principi di diritto innanzi esposti; i giudici hanno considerato la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 e valutato detto elemento indiziario in uno alla condotta processuale dell'Ente per escludere, in concreto, che l'attività fosse stata svolta con carattere di abitualità; si è in presenza di un tipico giudizio riservato al giudice di merito che l'INPS avrebbe dovuto censurare, in questa sede, nei termini tracciati dalla Suprema Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v.

Cass., S.U. nr. 5083 del 2014); Ric. 2019 n. 20922 sez. ML - ud. 22-04-2021 -5- sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque complessivamente rigettato; le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. nr. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avv.to Bartolomeo Emilio Biuso; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanz