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Ordinanza — n. 23606/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses teachers' appeal regarding fixed-term contract conversion, citing lack of specific damage claims and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23606/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by teachers against a lower court ruling that awarded damages for excessive fixed-term contracts. The teachers argued for automatic conversion to permanent contracts under EU directives, while the Ministry of Education contended the lower court correctly identified procedural flaws in the complaint's specificity. The court dismissed the appeal because the lower court's reasoning was not arbitrary and the appeal failed to specifically address the concrete statutory violation regarding additional damages.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.: The Court of Cassation dismisses an appeal if the lower court's decision is not vitiated by absolute lack of reasoning or apparent reasoning, and if the appeal grounds lack the required specificity and do not directly target the operative part of the contested judgment.

Parole chiave

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fixed-term contract conversion EU directive 1999/70/CE specificity of appeal grounds procedural defect in complaint damages calculation error Cassation appeal dismissal labor law interpretation risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
19959 del 2014), il motivo del ricorso in cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.
Art. 360 nr. 4 cod. proc. civ.
19959 del 2014), il motivo del ricorso in cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.
Art. 132 nr. 4 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia [...]» (Cass.
Direttiva 1999/70/CE
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art.360 nr.3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione della direttiva 1999/70/CE, ivi inclusa la Clausola nr.5 e/o la relativa disciplina di attuazione nell'ordinamento italiano, ivi incluso, ratione temporis, il decreto legislativo nr.
Decreto legislativo nr. 368 del 2001
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 112 c.p
4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
19959 del 2014), il motivo del ricorso in cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 26764 del 2019
Cass. nr. 17224 del 2020
Cass. nr. 11603 del 2018
17224 del 2020; Cass. nr. 11603 del 2018; Cass.
Cass. nr. 19959 del 2014
11603 del 2018; Cass. nr. 19959 del 2014), il motivo del ricorso in cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 12472-2019 proposto da: LUCIA LAURA, DANIELE MARIA ANTONIETTA, PANEBIANCO CLARA MARIA GIUSY, VALERIA PELLEGRINI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA 195 presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO ANGIOLINI; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'STRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BERGAMO, USR LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis; - controricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CARCELLI TIZIANA, BISCEGLIA ANNA, CHL‘TTI MASCIA, CONFORTI MARIA CARMELA, MAGLIANO GIANETA GAETANA, MUSCA ILARIA, SANFILIPPO MARIA, SPINGILA DEBORAH, TADINI AMALIA, VALENTINO FRANCESCA, VIGLIONE ASSUNTA; - intimati - avverso la sentenza n. 1522/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Milano respingeva il gravame di Maria Antonietta Daniele e di altre litisconsorti avverso la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato il MIUR a risarcire, in loro favore, il danno derivante dalla reiterazione di contratti a termine per periodi complessivamente superiore a 36 mesi, quantificandolo in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'anno Ric. 2019 n. 12472 sez. ML - ud. 21-04-2021 -2- successivo ai primi 36 mesi, con l'aggiunta di una mensilità per ogni anno ulteriore al quarto; hanno proposto ricorso in cassazione le docenti indicate in epigrafe, con sei motivi; ha resistito con controricorso, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con gli altri enti indicati in epigrafe; sono rimaste intimate le altre parti indicate in epigrafe; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. ; parte ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art.360 nr.3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione della direttiva 1999/70/CE, ivi inclusa la Clausola nr.5 e/o la relativa disciplina di attuazione nell'ordinamento italiano, ivi incluso, ratione temporis, il decreto legislativo nr. 368 del 2001, per avere la sentenza impugnata, pure a fronte dell'accertata abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore al termine di 36 mesi, omesso di riconoscere il diritto alla conversione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto, tra l'altro dall'art. 5, comma 2, decreto legislativo nr. 368 del 2001; il motivo è infondato; per i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Pubblica Amministrazione, vige il principio secondo cui «l'eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto per espressa disposizione legislativa» (tra le più recenti, v.

Cass. nr. 4801 del 2019, seguita, ex multis, da Cass. nr. 24776 del 2020); il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. nr. 4801 del 2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine non possa derivare la Ric. 2019 n. 12472 sez. ML - ud. 21-04-2021 -3- costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni; si è, peraltro, precisato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell'ipotesi in cui per l'assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all'esito di procedura concorsuale; all'esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede; il provvedimento impugnato che ha escluso la possibilità di conversione è dunque immune dalle esposte censure; le argomentazioni del ricorso e quelle svolte con la memoria depositata in occasione della presente adunanza non offrono elementi di rimeditazione e neppure pongono temi effettivamente nuovi, non affrontati nelle numerose pronunce intervenute sull'argomento, con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 32, comma 5, della legge nr.183 del 2010 per avere la Corte di appello liquidato il danno in applicazione di criteri differenti da quelli indicati dall'art. 8 della legge nr. 604 del 1966; sotto diverso profilo, per avere comunque quantificato l'indennità sulla base «dell'ultima retribuzione globale di fatto per l'anno successivo ai primi 36 mesi» anziché sulla base «dell'ultima retribuzione globale di fatto» come invece espressamente previsto; anche il secondo motivo è, complessivamente, da respingere; fermo il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 di cui si è detto, il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, invece, al risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge nr. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, Ric. 2019 n. 12472 sez.

ML - ud. 21-04-2021 -4- avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della I. n. 604 del 1966 (Cass.nr. 16095 del 2016 e successive conformi); nella fattispecie, osserva il Collegio come la Corte territoriale, valorizzando il periodo successivo ai trentasei mesi, abbia, di fatto, considerato l'anzianità di servizio e, dunque, correttamente ancorato la liquidazione del risarcimento ad uno dei criteri normativamente previsti; la determinazione, poi, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 resta valutazione sottratta al controllo di legittimità, di esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. nr. 6122 del 2014); genericamente prospettato è il secondo profilo di censura che, a tacer d'altro, non illustra la decisività del supposto riferimento ad una retribuzione parametro diversa da quella normativamente indicata; con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr.3 e/o nr.4 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e/o dell'art. 6 del decreto legislativo nr. 368 del 2001 nonché la violazione e/o falsa applicazione del principio circa la prevalenza della pronuncia del dispositivo sulla motivazione in caso di espresso contrasto tra i due e/o per violazione o falsa applicazione del principio di interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione; secondo le ricorrenti, la sentenza impugnata risulterebbe erronea per aver attribuito prevalenza al dispositivo della sentenza del Tribunale e ritenuto che quest'ultimo avesse riconosciuto, senza limiti, il diritto delle docenti alla medesima progressione stipendiare dei lavoratori a tempo determinato.

In tal modo, non avrebbe considerato che il medesimo dispositivo conteneva un rinvio alla motivazione («come da motivazione») e quest'ultima, ai punti nn. 16 e 17, prevedeva una serie di limitazioni al riconoscimento. La Corte territoriale, quindi, avrebbe errato nel decidere la questione, con il richiamo al principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, dovendo piuttosto rimuovere detta limitazione; Ric. 2019 n. 12472 sez. ML - ud. 21-04-2021 -5- le censure sono inammissibili per carenza di specificità; questa Corte, nell'arresto nr. 31149 del 2019, ha chiarito che «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»; ne deriva la necessità, da parte del giudice nazionale, di procedere ad una comparazione, in concreto, tra la posizione dell'assunto a tempo determinato e poi immesso nei ruoli della pubblica amministrazione con quella dell'assunto, ab origine, a tempo indeterminato che postula un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito; venendo al caso di specie, il motivo con cui, in definitiva, si contesta alla Corte di appello la mancata rimozione delle «limitazioni» al riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale è carente di specificità, non chiarendo, in che termini, la statuizione in ordine alle differenze retributive, come in concreto riconosciute, si sia posta in contrasto con i principi di Cass. nr. 31149 Ric. 2019 n. 12472 sez.

ML - ud. 21-04-2021 -6- del 2019 e delle successive pronunce di legittimità (ex plurimis, Cass. nr. 491 del 2021); con il quarto motivo -ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod.proc.civ.- le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2948 nr. 4 cod.civ., per avere i giudici di merito ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione non fosse sospesa nel periodo del rapporto di lavoro a termine; il motivo è infondato in relazione a Cass. nr. 15352 del 2020 (v. in motivazione, §§ 30, 31, 32 e ss.) secondo cui «Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod.civ., che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento»; all'indicato precedente, condiviso dal Collegio, va data continuità in questa sede; con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 e/o 4 e/o 5 cod.proc.civ.- parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 della legge nr. 124 del 99 e/o dell'art.112 cod. proc. civ., per violazione del principio della domanda e dei poteri di interpretazione da parte del giudice;

è censurata la statuizione secondo cui la domanda volta al riconoscimento, in relazione ad alcuni contratti, della scadenza del termine al 31 agosto e non al 30 giugno fosse carente di «specifica deduzione dei rapporti oggetto della richiesta medesima»; si assume la radicale contraddittorietà della pronuncia impugnata che, da un lato, avrebbe sostenuto la carente deduzione di informazioni necessarie a sostenere le censure e, dall'altro, valutato Ric. 2019 n. 12472 sez. ML - ud. 21-04-2021 -7- che la maggior parte dei contratti avevano in effetti la scadenza al 30 giugno; il motivo è infondato; l'infondatezza del vizio di omessa pronuncia discende agevolmente già solo dalla sintetica descrizione delle censure; la Corte territoriale si è, infatti, pronunciata sulla domanda, salvo giudicarla carente delle necessarie allegazioni; tale giustificazione esclude anche il vizio di una radicale carenza di motivazione; questa Corte ha già osservato che «Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 nr. 4 c.p.c., per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia [...]» (Cass. nr. 26764 del 2019); nella fattispecie di causa, i giudici di merito hanno giudicato come l'atto introduttivo del giudizio difettasse dell'indicazione dei contratti in relazione ai quali la parte domandava che il termine fosse fissato al 31 agosto (per essere supplenze conferite su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre); tale onere di specificazione hanno reputato necessario, osservando come i contratti riportati nella parte narrativa dell'atto (introduttivo), recassero scadenze differenti, non solo riferite al 30 giugno; un tale percorso argomentativo può essere condivisibile o meno ma è comprensibile come giustificazione del decisum e, pertanto, non è viziato nei termini qui denunciati; con l'ultimo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- le ricorrenti deducono la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ, in relazione al principio della domanda e ai poteri di interpretazione della domanda; i rilievi investono la statuizione con cui la Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento, proposta nei confronti della Ric. 2019 n. 12472 sez.

ML - ud. 21-04-2021 -8- Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancato recepimento della disciplina sovranazionale, per difetto di danni ulteriori risarcibili; il motivo è inammissibile, non confrontandosi specificamente con il decisum; come questa Corte ha ripetutamente chiarito (v.Cass.nr. 17224 del 2020; Cass. nr. 11603 del 2018; Cass. nr. 19959 del 2014), il motivo del ricorso in cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; le censure, a fronte dell'argomentazione decisiva di carente prospettazione di danni ulteriori risarcibili, sviluppano generiche critiche all'iter argomentativo, con argomentazioni prive di riferibilità alla statuizione concreta e perciò non riconducibili ai vizi enucleati dal codice di rito; sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque, complessivamente, rigettato; le spese, in favore della parte controricorrente, si liquidano come da dispositivo.

Non si provvede in relazione alle parti intimate, in difetto di attività difensiva; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 12472 sez.

MI - ud. 21-04-2021 -9- unificato pari a quell