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Ordinanza — n. 23600/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal error, only factual disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23600/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in law regarding the transfer of employment contracts. The workers argued for fraud and a single employer entity, but the appellate court found their consent valid based on documentary evidence and excluded the alleged fraud due to the timing of the dismissal. The Supreme Court ruled that the appeal focused solely on factual assessments and evidence evaluation, which fall outside the scope of cassation review under Article 360, paragraph 5 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the challenged judgment contains no erroneous application of law, but rather relies on the merit court's evaluation of factual evidence and witness testimony.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual assessment transfer of employment single employer entity code civil procedure contratti di lavoro trasferimento dei rapporti di lavoro licenziamento immediato per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
col secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
col secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
Art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., SU n. 8053 del 2014
Cass., SU n. 8053 del 2014);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30029-2019 proposto da: SOW AMAR, SOW MOUSTAPHA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE MARIA CRUPI, RICCARDO FARANDA; - ricorrenti - contro VIVENDA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato MARCO LANZILAO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro LE CAPPELLETTE DI SAN LUIGI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 5002/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di Sow Amar e Sow Moustapha, confermando la pronuncia di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda volta all'accertamento della nullità, illegittimità o inefficacia della cessione del rapporto di lavoro dalla società La Vivenda spa a Le Cappellette di San Luigi srl (da cui i predetti erano stati licenziati in data 10.4.2013), con diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cedente;

2. la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha escluso che la cessione del contratto fosse avvenuta senza il consenso dei lavoratori e con le modalità fraudolente dagli stessi descritte (firma di un foglio in bianco loro sottoposto dal responsabile della società Le Cappellette, senza alcuna spiegazione, e scoperta della esistenza di un nuovo datore di lavoro solo dalla intestazione della busta paga di aprile 2012); ciò in base ai documenti prodotti da La Vivenda, atti a dimostrare la comunicazione della cessione fatta ai lavoratori il 28.3.2012 e l'assenso manifestato dagli stessi, nonché sul rilievo che le deposizioni testimoniali raccolte, anche in appello, fossero inidonee a comprovare le allegazioni dei lavoratori; inoltre, in base alla considerazione che il licenziamento era intervenuto il 10.4.2013, a distanza di un anno dalla cessione, in concomitanza con la crisi del Nord Africa, comunicata con circolare del Ministero dell'Interno del 18.2.2013, che aveva determinato la chiusura di diversi centri Ric. 2019 n. 30029 sez.

ML - ud. 24-03-2021 -2- di accoglienza, principali fruitori dei pasti somministrati da La Vivenda;

3. ha escluso che le due società costituissero un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro in oggetto;

4. avverso tale sentenza Sow Omar e Sow Moustapha hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria; la società La Vivenda spa ha resistito con controricorso; la società Le Cappellette di San Luigi srl Italia srl non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1406, 1343, 1344, 1345, 1439, 1175 e 1375 cod. civ. con riferimento al vizio e alla inefficacia del consenso dei lavoratori alla cessione del contratto;

7. premesso che il consenso alla cessione del rapporto di lavoro deve essere validamente espresso e presuppone una esatta informazione in favore dei lavoratori, si censura la sentenza per avere omesso di fare applicazione di tali principi;

8. col secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1414 cod. civ., con riferimento al centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro e alle insufficienti allegazioni sul collegamento tra le due società;

9. si precisa che i lavoratori non hanno mai dedotto l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto ma, semplicemente, rivendicato l'appartenenza delle due società ad un unico gruppo al solo scopo di dimostrare il comportamento illecito della società La Vivenda che, per Ric. 2019 n. 30029 sez. ML - ud. 24-03-2021 -3- timore di perdere, a seguito di rimostranze, la commessa della Domus Caritas, si è liberata di ben otto lavoratori, cedendoli alla Le Cappelle di San Luigi srl;

10. i motivi di ricorso presentano vari profili di inammissibilità e non possono, quindi, trovare accoglimento;

11. essi, sebbene formulati attraverso il vizio di violazione di plurime disposizioni di legge, investono non la erronea applicazione dei precetti normativi bensì, unicamente, la valutazione dei dati probatori come effettuata dalla Corte di merito, e ciò attraverso ampi riferimenti a circostanze fattuali ed a documenti e testimonianze che non sono suscettibili di rivisitazione in questa sede di legittimità e che si collocano assolutamente al di fuori del perimetro segnato dall'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., SU n. 8053 del 2014);

12. la sentenza impugnata non contiene affermazioni in diritto in contrasto con le disposizioni invocate nel ricorso; essa, in base all'apprezzamento degli elementi di prova orale e documentale, ha ritenuto che i lavoratori fossero stati preventivamente informati ed avessero prestato il consenso alla cessione, ed ha negato che fossero state poste in essere condotte contrastanti con i precetti di correttezza e buona fede o integranti addirittura gli estremi della frode; le critiche avanzate dai ricorrenti, in quanto relative unicamente ai profili fattuali ed all'apprezzamento delle prove, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;

13. da ciò discende l'inammissibilità del ricorso;

14. le spese del giudizio di legittimità nei confronti di La Vivenda spa seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; non si provvede sulle spese nei confronti della società Le Cappellette di San Luigi srl in quanto non ha svolto difese;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. Ric. 2019 n. 30029 sez. ML - ud. 24-03-2021 -4- 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di La Vivenda srl delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso