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Ordinanza — n. 23594/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling lawyers must join separate INPS management for non-regular freelance income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23594/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS appeal against the Palermo Court of Appeal's decision. The lower court had excluded the mandatory contribution to the separate INPS management for freelance income earned by a lawyer who was already covered by another mandatory insurance scheme. The Court ruled that such lawyers must still join the separate management to ensure universal insurance coverage, as only contributions creating a pension benefit exempt the obligation. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 I. n. 335/1995; Art. 3 co. 26 e 31 I. n. 335/1995: Lawyers practicing freelance activities without habitual character, while covered by other mandatory schemes, remain obligated to join the separate INPS management to guarantee universal insurance coverage.

Parole chiave

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separate INPS management lawyer freelance activity mandatory social security universal insurance coverage concurrent employment schemes assicurazione volontaria o facoltativa continuata suddivisione della previdenza professionale prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 I. n. 335/1995
943/2018 la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello dell'Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Marsala aveva escluso l'obbligo di iscrizione di Caleca Girolama alla Gestione separata presso l'Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I.
Art. 3 co. 26 e 31 I. n. 335/1995
Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 co.1 n.
Art. 2 co. 25 e 26, e co. 12 art. 18 DL n. 98/2011
335/1995, art. 2 co. 25 e 26, e co. 12 art. 18 DL n. 98/2011, per aver, la Corte di appello palermitana, escluso l'obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata presso l'Inps in relazione a redditi prodotti nell'esercizio della professione di avvocato, quale quella svolta da Girolama Caleca.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.n.32167/2018
335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass.n.32167/2018;
Cass. n. 32508/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11605-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e / difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINd SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro CALECA GIROLAMA; - intimata - avverso la sentenza n. 943/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/10/2018; 2RR udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE con sentenza n. 943/2018 la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello dell'Inps avverso la decisione con la quale il tribunale di Marsala aveva escluso l'obbligo di iscrizione di Caleca Girolama alla Gestione separata presso l'Inps ed il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, in relazione all'attività libero-professionale svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria; che avverso tale pronuncia l'Inps ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura anche coltivato da successiva memoria; che la Caleca è rimasta intimata; che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., dell'art.3 co.26 e 31, I.n. 335/1995, art. 2 co. 25 e 26, e co. 12 art. 18 DL n. 98/2011, per aver, la Corte di appello palermitana, escluso l'obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata presso l'Inps in relazione a redditi prodotti nell'esercizio della professione di avvocato, quale quella svolta da Girolama Caleca. Il motivo risulta fondato. Questa Corte ha precisato che "Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione Ric. 2019 n. 11605 sez.

ML - ud. 24-03-2021 -2- dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass.n.32167/2018;

Cass. n. 32508/2018). I principi enunciati, a cui si intende dare seguito, non sono stati considerati dalla Corte territoriale che, pertanto, dovrà farne applicazione. Il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla Corte di appello di Palermo, diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 marzo 2021/ IL PRESID NT eSPOUTATO !N 01191 ..... .... ... ...

Q .. IL CANCELLIERE