Ordinanza — n. 23593/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso 36689-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; - ricorrente - contro MAURI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SA VELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 575/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Ordinanza — n. 23593/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass.n. 19403/2019). Il principio, cui si intende dare seguito, impone la considerazione, quale dies a quo, del termine di scadenza per il pagamento dei contributi, e ad esso risulta coerente la decisione del giudice d'appello.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36689-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO; - ricorrente - contro MAURI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SA VELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 575/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE La Corte di appello di Bologna con la sentenza n.575/2018 aveva rigettato l'appello dell'Inps avverso la decisione con cui il tribunale di Rimini aveva escluso l'obbligo di iscrizione di Mauri Silvia alla gestione separata dell'Inps anche ritenendo da cio' assorbita l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito . La Corte territoriale aveva preliminarmente trattato la eccezione di prescrizione ritenendo prescritto il credito previdenziale, trattandosi di credito relativo all'anno 2009 azionato dall'Inps con avviso notificato il 11.6.2015.
Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Inps affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso Silvia Mauri. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cc e art. 3 co.9 I.n.335/95 nonché art. 1 dlgs n.462/1997 e art. 10 co 1 e 2 dlgs n.241/1997 , per aver la Corte d'appello individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data della scadenza del termine per il Ric. 2018 n. 36689 sez.
ML - ud. 24-03-2021 -2- versamento dei contributi. Ritiene l'Istituto che il termine decorra dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il motivo è infondato. Questa Corte ha chiarito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" ( Cass.n.27950/2018;
Cass.n. 19403/2019). Il principio, cui si intende dare seguito, impone la considerazione, quale dies a quo, del termine di scadenza per il pagamento dei contributi, e ad esso risulta coerente la decisione del giudice d'appello.
2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art.2935 c.c, dell'art. 2 co.26-31 I.n. 335/1995, con riguardo alla mancata considerazione del secondo termine di pagamento previsto (15 luglio 2010- DPCM 10 giugno 2010) da cui far decorrere il termine prescrizionale . Questa Corte ha di recente chiarito che "In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass.n. 10273/2021).
Il principio impone dunque la valutazione del secondo termine fissato per il pagamento ( 15 luglio 2010), rispetto al quale la notifica dell'avviso di addebito effettuata in data 11 giugno 2015 risulta antecedente alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale. La doglianza proposta è dunque fondata. Ric. 2018 n. 36689 sez. ML - ud. 24-03-2021 -3- 3) Il terzo motivo lamenta la mancata considerazione della dichiarazione dei redditi quale atto interruttivo. La censura risulta assorbita dall'accoglimento del secondo motivo. Il ricorso deve pertanto essere accolto con riguardo al secondo motivo, cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinviata la causa alla corte di appello di Bologna, diversa composizione, per la decisione della controversia in applicazione dei principi posti e degli effetti sulla materia del contendere, oltre che per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di censura; rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo. Rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità Cosi' deciso in Roma in data 24 marzo 2021 . Il President OrzPOS.fr;adt(flenik IL CANCELLI