Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23592/2021 — snciv Generato dall'IA

Court corrects lower court order by removing erroneous reference to non-party INPS regarding litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23592/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a lower court order containing a clerical error. The original order incorrectly assigned litigation costs to the INPS, an entity that was not a party to the proceedings. The court ruled that this mistake constituted a material error of form rather than a substantive issue, necessitating its removal to align the written decision with the actual judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: A material error of form is a fortuitous discrepancy between the judgment's substance and its literal expression, caused by mere negligence, which must be corrected 'ictu oculi' when it does not affect the merits of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error of form clerical correction non-party entity litigation costs c.p.c. article 380 bis substantive judgment court order amendment prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
articolo 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19601 del 2011
Cass. n. 572 del 2019
Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

P\ ni z.-16\ CORREZIONE ERRORE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 1208-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MAZZA MARINELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio legale TRENIONTI ROMAGNOLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 29120/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 1'11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. l'avv. Giovanni Piazza Spessa, procuratore costituito per la sig.ra Mazza Marinella, controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 29120 del 2019, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui, nel dispositivo, dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali "nei confronti dell'Inps", benché quest'ultimo non fosse parte processuale;

2. l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.. Considerato che:

4. l'istanza di correzione merita accoglimento;

5. questa Corte ha precisato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; v. anche Cass.n. 572 del 2019);

6. nel caso in esame, l'errore materiale risulta evidente posto che è stata pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto Ric. 2021 n. 01208 sez. ML - ud. 23-03-2021 -2- soccombente, ma non in favore della controricorrente, sig.ra Mazza Marinella, bensì in favore dell'INPS che non era parte del processo;

7. deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell'errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4, secondo rigo, dell'espressione "nei confronti dell'Inps";

8. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

P.Q.M.

La Corte dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 29120 del 2019 sia corretta attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4, secondo rigo, dell'espressione "nei confronti dell'Inps". Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.3.2021 Il Presidente Dott.ssa Adriana Doronzo DEPOSITATO IN CANCELLECI