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Ordinanza Interlocutoria — n. 23547/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify if pre-role teaching at provincial public schools counts for civil service treatment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23547/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Fourth Section to determine if teaching periods before obtaining a permanent role at a provincial public school count for civil service treatment. Angela Accascina argued that her work at a paritary school linked to the Province of Enna should be recognized as public service, while the Ministry of Education opposed this interpretation. The court declined to rule on the merits due to the lack of specific precedent and the need for a binding clarification on the legal status of such employment relationships.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a cassation question lacks specific precedent and requires a binding clarification, the court may remand the case to a different section to establish the legal rule.

Parole chiave

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pre-role service recognition paritary school status provincial administration link civil service treatment binding precedent clarification remand procedure public employment contract diritto all'istruzione primaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 380 c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27889-2019 proposto da: ACCASCINA ANGELA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO LICARI; - ricorrente - contro MINISTERO dell' ISTRUZIONE, dell' UNIVERSITA' e della RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 100/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE I A, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 27889 sez. ML - ud. 20-05-2021 -2- R.G.27889/2019 RILEVATO CHE: Angela Accascina, insegnante, domanda la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Enna, ha rigettato la sua domanda diretta a ottenere il riconoscimento del servizio, prestato fra il 2000 e il 2007 presso il Liceo linguistico paritario "A.Lincoln" di Enna, sezione distaccata "M.L.King" di Agira, istituito dalla Provincia, ai fini dell'inquadramento e del trattamento giuridico ed economico; la ricorrente ha affidato le sue ragioni a un motivo di ricorso, ed ha altresì depositato memoria illustrativa in prossimità dell'Adunanza camerale; il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo la ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello, ritenendo che all'Istituto di Studi Superiori "A.Lincol", di Enna si addica lo status di scuola paritaria facente capo all'ente pubblico Provincia Regionale di Enna, oggi "Libero consorzio comunale", e che, pertanto, le vadano riconosciuti i servizi non di ruolo svolti in forza di incarichi annuali assegnati negli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 su base "selettiva" e, a decorrere dal 2002-2003 su base concorsuale, avendo la ricorrente superato il concorso pubblico per dipendente di ruolo della Provincia Regionale di Enna; lamenta l'inconferente richiamo alla giurisprudenza di legittimità da parte della Corte territoriale, sì come riferita alle scuole private paritarie, insistendo sulla natura pubblica dell'Istituto provinciale di Studi Superiori e sulla natura pubblica del rapporto di impiego instauratosi con la Provincia di Enna a seguito di pubblico concorso; il Collegio rileva che sulla fattispecie non sussistono precedenti specifici da parte di questa Corte e che il quesito di diritto prospettato dalla ricorrente riveste valore nomofilattico; non sussistendo i presupposti per decidere la controversia in Sesta Sezione, dispone, pertanto, di rimettere la causa alla Quarta Sezione perché chiarisca se i periodi di insegnamento pre - ruolo svolti presso un istituto scolastico istituito dall'amministrazione provinciale debbano essere riconosciuti ai fini dell'inquadramento e del trattamento giuridico ed economico del dipendente della medesima amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 20 maggio 2021 Il P Margh ne .