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Ordinanza — n. 23543/2021 — snciv Generato dall'IA

Court corrects material error on costs for one appeal but dismisses request for second appeal due to lack of notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23543/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed a request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. While the court ordered the correction of costs for one specific appeal procedure due to an omission, it declared the request for the second procedure inadmissible. The decision hinged on the requirement that such correction requests must be served on the opposing party to ensure procedural fairness, which was missing for the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 373 c.p.c.: The omission of cost liquidation constitutes a correctable material error, but the request is inadmissible if not served on the opposing party to guarantee the principle of contradictory proceedings.

Parole chiave

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material error correction litigation costs liquidation procedural notice requirement contradictory proceedings Cassation order amendment spese di difesa cauzione per le spese ripetibili legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
RILEVATO CHE: con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ., Vincenzo De Lucta proponeva istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte nr.
Art. 373 c.p.c.
conclusioni) è finalizzato alla «correzione dell'errore materiale mediante la liquidazione delle spese e competenze legali relativamente ai due procedimenti ex art. 373 cod.proc.civ.
Art. 378 c.p.c.
Art. 372, comma 2 c.p.c.
art. 391 bis cod.proc.civ
RILEVATO CHE: con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ., Vincenzo De Lucta proponeva istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte nr.
art. 337 cod.proc.civ
22366 del 2019 nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto dalla società La Gardenia s.r.I., ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ma non anche di quelle sostenute per resistere a due procedimenti di sospensione ex art. 337 cod.proc.civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
art. 373 cod.proc.civ
conclusioni) è finalizzato alla «correzione dell'errore materiale mediante la liquidazione delle spese e competenze legali relativamente ai due procedimenti ex art. 373 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 26966 del 2018
Cass. nr. 24201 del 2018
Cass. nr. 18079 del 2020
Cass., sez.un., nr. 16415 del 2018
Cass. nr. 15818 del 2019
Cass. nr. 15818 del 2019); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez.
Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002
15818 del 2019); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., ord., nr.
Cass., ord., nr. 10203 del 2009
9438 del 2002; Cass., ord., nr. 10203 del 2009; Cass., ord., nr.
Cass., ord., nr. 21213 del 2013
10203 del 2009; Cass., ord., nr. 21213 del 2013).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 32443-2020 proposto da: DE LUCIA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO MAIURI; - ricorrente - contro LA GARDENIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell'avvocato PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA MAROCCO; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 25922/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod.proc.civ., Vincenzo De Lucta proponeva istanza di correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 22366 del 2019 nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto dalla società La Gardenia s.r.I., ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ma non anche di quelle sostenute per resistere a due procedimenti di sospensione ex art. 337 cod.proc.civ. attivati dalla società soccombente dinanzi alla Corte di appello di Napoli che dichiarava inammissibile sia il primo (con provvedimento reso all'udienza del 13 dicembre 2017) che il secondo (all'udienza del 28 febbraio 2018); con ordinanza nr. 25922 del 2020, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione; con l'odierno ricorso, Vincenzo De Lucia ha riproposto analoga istanza, cui ha resistito la società La Gardenia s.r.I., con controricorso, illustrato con memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO CHE: il ricorso (v. conclusioni) è finalizzato alla «correzione dell'errore materiale mediante la liquidazione delle spese e competenze legali relativamente ai due procedimenti ex art. 373 cod.proc.civ. definiti innanzi alla Corte di appello di Napoli, con conseguente condanna Ric. 2020 n. 32443 sez. ML - ud. 21-04-2021 -2- della società La Gardenia al relativo pagamento in favore del ricorrente»; come tale, è proponibile senza limiti di tempo; la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod.proc.civ. spetta a questa Corte per la natura incidentale del giudizio (Cass. nr. 26966 del 2018); nel caso di specie, tale liquidazione, è stata richiesta con il controricorso, quanto ad uno dei due procedimenti sopra indicati, mentre è stata sollecitata, nella memoria illustrativa, quanto all'altro, come è possibile rilevare dalla lettura degli atti; l'istanza può essere esaminata a «condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che (detta istanza) è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi degli artt. 378 e 372, comma 2, c.p.c. non notificata alla controparte» (Cass. nr. 24201 dei 2018;

Cass.nr.18079 del 2020); è, dunque, valutabile l'istanza proposta nel controricorso e relativa al sub-procedimento definito all'udienza del 13.12.2017 dinanzi alla Corte di appello di Napoli mentre è inammissibile quella formulata con la memoria difensiva del 26 gennaio 2019, in relazione alla quale non risulta ritualmente instaurato contraddittorio; l'omissione della liquidazione delle spese costituisce mero errore materiale come tale correggibile (Cass., sez.un., nr.16415 del 2018; con specifico riferimento alla correzione per omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 cod.proc.civ., v.

Cass. nr. 15818 del 2019); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., ord., nr. 10203 del 2009; Cass., ord., nr. 21213 del 2013). PQM La Corte dispone correggersi l'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 22366 del 2019, nel senso che nel dispositivo deve Ric. 2020 n. 32443 sez. ML - ud. 21-04-2021 -3- aggiungersi quanto segue: «Condanna, altresì, parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal controricorrente in relazione al procedimento di cui all'art. 373 cod.proc.civ., definito il 13.12.2017, che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali».

Dichiara inammissibile l'istanza con riferimento al procedimento ex art. 373 cod.proc.civ., definito il 28.2.2018. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 aprile 2021. IL PRESDENTE Dott.ssa Carl