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Ordinanza — n. 23537/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural violations regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23537/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate specific procedural violations under Articles 115 and 116 of the Civil Procedure Code. The lower court freely evaluated contested evidence to establish the INPS's claim, rather than applying the principle of non-contestation or burden of proof rules. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments regarding evidence assessment did not meet the strict criteria for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: A cassation appeal alleging violation of procedural rules regarding evidence is inadmissible unless the appellant proves the lower court used undeduced evidence or disregarded legal evidence without critical evaluation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal burden of proof allocation principle of non-contestation free evaluation of evidence procedural violation criteria credito di contributi responsabilità dell'istituto di previdenza frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, parte ricorrente -ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
3 cod.proc.civ.- la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
Art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, parte ricorrente -ai sensi dell'art. 360 nr.
art. 380-bis cod.proc.civ
art. 2697 cod.civ
3 cod.proc.civ.- la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
art. 115 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 27000 del 2016
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32639-2019 proposto da: FLORICOLA 44 SNC di ALBARELLO ROBERTA - SOCIETA' AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO PAOLUCCI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 671/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Roma ha respinto l'impugnazione della società in epigrafe avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto il ricorso volto ad accertare l'insussistenza del credito vantato dall'INPS e fondato sull'accertamento della Guardia di Finanza - compagnia di Latina - del 9 giugno 2009; avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società La Floricola 44 snc di Albarello Roberta soc.agr., con due motivi, cui ha resistito l'I.N.P.S., con controricorso la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, parte ricorrente -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello fondato la decisione su elementi di prova contestati dalla società; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod.civ. per non avere l'INPS assolto l'onere di prova; i motivi possono congiuntamente trattarsi, presentando analoghi profili di inammissibilità; il richiamo contenuto in rubrica agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.

è del tutto inconferente rispetto ai contenuti delle censure; il Ric. 2019 n. 32639 sez. ML - ud. 21-04-2021 -2- ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, mentre una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito:

1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;

2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (ex plurimis, Cass. nr. 27000 del 2016); impropria è anche la deduzione di violazione dell'art. 2697 cod.civ., disposizione che viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della stessa;

è in tale eventualità che il soccombente può censurare la non corretta ripartizione del carico probatorio; nel caso in esame, non è prospettata alcuna delle indicate evenienze; la Corte territoriale non ha deciso la controversia né in applicazione del principio di non contestazione (ritenendo cioè incontroversi e non bisognevoli di ulteriore prova i fatti indicati dall'INPS) né in applicazione della regola di riparto degli oneri di prova (individuando come soccombente la società in quanto onerata della prova dei fatti); i giudici di appello hanno piuttosto liberamente valutato e apprezzato il materiale probatorio e, all'esito, hanno ritenuto accertato -e dunque provato- il fatto costitutivo del credito dell'Istituto; la Corte di merito ha deciso la controversia, osservando come «il verbale [...] d(ovesse) valutar(si) in concorso con gli altri elementi» Ric. 2019 n. 32639 sez.

ML - ud. 21-04-2021 -3- (v. pag. 5 della sentenza impugnata), nella specie individuati oltre che in altro precedente giudiziale e nella «documentazione acquisita» anche nella condotta processuale della società che aveva sviluppato «deduzioni generiche (neppure) [...] prospettate in sede di accesso»; si tratta, con riferimento al rilievo dato alle deduzioni difensive, non di applicazione del principio di non contestazione, come codificato nell'art. 115 cod.proc.civ., ma di argomentazioni di rinforzo della decisione che operano interamente sul piano del libero convincimento, non censurabile in questa sede, se non nei ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.; assorbite le ulteriori questioni controverse in causa, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 aprile 2021. Il Presidente Dott.ssa Carla Ponte