Cassation court dismisses appeal claiming prescription suspension during bankruptcy proceedings for social security claims. The court rules the one-year prescription period expired before the administrative request. The court held that the prescription period for social security claims does not suspend during bankruptcy proceedings and runs from the date the claim becomes actionable. The court established that the one-year prescription period for social security claims does not suspend during bankruptcy proceedings and runs from the date the claim becomes actionable. The court held that the one-year prescription period for social security claims does not suspend during bankruptcy proceedings and runs from the date the claim becomes actionable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by an employee against the INPS, which had declared the claim prescribed. The employee argued that the annual prescription period was suspended during the bankruptcy proceedings of the employer, but the court found the administrative request for the guarantee fund was filed after the one-year deadline had already passed. Consequently, the court ruled that the prescription period for social security claims does not suspend during bankruptcy proceedings and runs from the date the claim becomes actionable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 5, d.lgs. n. 80/1982; Art. 4, d.l. n. 384/1992: The one-year prescription period for social security claims does not suspend during bankruptcy proceedings and runs from the date the claim becomes actionable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30969-2019 proposto da: CHIABRA ERMANNO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MAZZI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORE FTI, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 763/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:
1. la Corte d'appello di Milano ha accolto l'appello dell'INPS ed ha dichiarato prescritto il diritto azionato da Chiabra Ermanno Luigi nei confronti dell'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al fine di ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate nei confronti della datrice di lavoro Opera 21 spa;
2. la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dato atto che la società Opera 21 spa è stata dichiarata in stato di insolvenza e posta in amministrazione straordinaria con sentenza del 16.7.2013; che la domanda di ammissione al passivo del credito retributivo è stata presentata il 3.4.2014 e lo stato passivo è stato reso esecutivo con provvedimento del 4.6.2014; che la domanda amministrativa di intervento del Fondo di garanzia è stata presentata dall'appellato il 12.10.2015 e respinta con provvedimento comunicato all'interessato 1'8.6.2016;
3. la Corte di merito ha ritenuto che da quest'ultima data decorresse il termine oggetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS e concernente il decorso del termine annuale dall'8.6.2016 fino alla presentazione, in data 26.7.2017, del ricorso al Comitato provinciale;
4. avverso tale sentenza Chiabra Ermanno Luigi ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l'INPS ha resistito con controricorso e successiva memoria;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. Ric. 2019 n. 30969 sez. ML ud. 08-04-2021 -2- Considerato che:
6. con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 80 del 1982 e dell'art. 4, d.l. n. 384 del 1992, conv. dalla I. n. 438 del 1992, per non avere la sentenza d'appello considerato che il termine annuale di prescrizione resta sospeso per la durata del procedimento amministrativo che deve concludersi entro 300 giorni dalla domanda;
7. l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e comunque l'infondatezza del ricorso, rilevando l'intervenuto decorso del termine annuale di prescrizione tra la data in cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo e la domanda amministrativa;
8. il ricorso è infondato;
9. questa Corte ha affermato (v. Cass. 16852 del 2020; n. 32 del 2020 n. 26819 del 2016, n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010) che il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti (sia a titolo di TFR e sia dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro) a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della I. n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
10. tale diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva);
11. per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta Ric. 2019 n. 30969 sez. ML ud. 08-04-2021 -3- amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata;
12. la prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all'INPS;
13. la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass.10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852);
14. deve inoltre osservarsi che„ in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice, che non è vincolato dalle allegazioni di parte (v. Cass. n. 15631 del 2016; n. 21752 del 2010; n. 11843 del 2007; 16573 del 2004; S.U. n. 10955 del 2002);
15. nel caso di specie, e in base ai dati riportati nella sentenza impugnata, risulta che l'odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 4.6.2014, ha presentato la domanda amministrativa il 12.10.2015, quindi dopo che era decorso il termine annuale di prescrizione.
16. il ricorso va quindi rigettato; Ric. 2019 n. 30969 sez. ML - ud. 08-04-2021 -4- 17. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'aduna