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Ordinanza — n. 23526/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against business transfer nullity, ruling decadenza applies only to transfers post-2010 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23526/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's application of a statutory decadenza period to a business transfer occurring before the 2010 law's enactment. The appellant argued the transfer was void due to procedural defects, while the lower court held the statute's time limit did not apply retroactively. The court ruled that the specific wording of the law limits its temporal scope to transfers occurring after its entry into force, thereby overturning the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 4, lett. c) della legge n. 183 del 2010; The decadenza period applies exclusively to business transfers occurring after the law's enactment, excluding prior transfers from its temporal scope.

Parole chiave

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business transfer nullity statutory decadenza period retroactive application temporal scope of law labor contract transfer decadenza legale perenzione dell'azione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 4, lett. c) della legge n. 183 del 2010
183 del 2010, fosse applicabile la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.
Art. 2112 cod. civ.
si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
con l'unico motivo di ricorso Caramia Paola ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 252 disp. att. c.p.c.
183 del 2010", sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si "manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione" di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c.;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
art. 252 disp. att. c.c
occorre premettere che l'art. 252 disp. att. c.c.
art. 2112 cod. civ
si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n.
art. 252 disp. att. c.p
183 del 2010", sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si "manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione" di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c.;
art. 2112 c.c
si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6449 del 2020
Cass. n. 966 del 2021
anche Cass. n. 966 del 2021);
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Testo completo

seguente C (4 ORDINANZA sul ricorso 1510-2019 proposto da: CARAMIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA TOMASINO; - ricorrente - contro VODAFONE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSI'', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TOFACCHI; - controricorrente - contro COMDATA SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 presso lo studio legale PIACCI DE VIVO PETRACCA, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO MAJER, NICOLA DOMENICO PETRACCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4771/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello di Caramia Paola, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda volta all'accertamento di nullità, illegittimità o inefficacia della cessione di ramo d'azienda dall'appellata Vodafone Italia spa a Comdata spa, con condanna della cedente alla reintegra e al riconoscimento del relativo trattamento economico;

2. la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha ritenuto che alla fattispecie oggetto di causa, di cessione di contratto avvenuta il 9.11.2007, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore (24.11.2010) della legge n. 183 del 2010, fosse applicabile la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett.

c) della legge citata, con effetto, in ragione della proroga disposta dall'art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011, dal 31.12.2011;

3. nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che l'impugnazione della cessione del contratto era avvenuta in data 18.1.2011, per cui il successivo termine di decadenza di 270 giorni, applicabile ratione temporis, decorrente dal Ric. 2019 n. 01510 sez. ML - ud. 23-03-2021 -2- 31.12.2011, era scaduto il 27.9.2012; l'impugnativa giudiziale con ricorso depositato il 26.7.2016 risultava all'evidenza tardiva;

4. avverso tale sentenza Caramia Paola ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Vodafone Italia spa e Comdata spa hanno resistito con distinti controricorsi;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che:

6. con l'unico motivo di ricorso Caramia Paola ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, I. n. 183 del 2010, sul rilievo che la decadenza suddetta non troverebbe applicazione alla cessione del contratto di lavoro avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge;

7. il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, condividendo questo Collegio le motivazioni adottate nella sentenza n. 6649 del 2020, che si riportano;

8. occorre premettere che l'art. 252 disp. att. c.c. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile; che tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento alla entrata in vigore della modifica legislativa; che l'applicazione di detti principi richiede due condizioni:

a) la prima, è Ric. 2019 n. 01510 sez. ML - ud. 23-03-2021 -3- rappresentata dal fatto che in precedenza non era previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza;

b) la seconda, è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi;

9. la S.C., con la sentenza n. 6449 del 2020 cit. ha proceduto ad analizzare il testo dell'art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione "con termine decorrente dalla data del trasferimento", al fine di accertare se potesse rivenirsi nella disposizione suddetta "la individuazione della decorrenza dell'ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale";

10. al riguardo, ha ritenuto che "il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 cod. civ., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010", sul rilievo che la suddetta precisazione, nella articolazione della norma, si "manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l'ambito applicativo di operatività della disposizione" di cui all'art. 252 disp. att. c.p.c.;

11. con la conseguenza che "la specifica indicazione del momento della -data del trasferimento- deve essere intesa, pertanto, come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l'applicabilità del Ric. 2019 n. 01510 sez. ML - ud. 23-03-2021 -4- nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza";

12. si è ritenuto "significativo.., il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di "trasferimento", e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge";

13. si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4 lett.

c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021);

14. per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.3.2021 Il Presidente