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Ordinanza — n. 23525/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding ASL suspension of hiring due to financial laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23525/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the ASL's suspension of hiring procedures was legally justified by regional financial constraints. The appellant argued for damages regarding delayed indefinite-term employment, but the court confirmed the suspension was an act of due process mandated by the 2010 financial law. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court correctly assessed the legality of the conduct without needing to re-evaluate the burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 2043 cod. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: The suspension of hiring procedures by a public health authority due to mandatory financial restrictions constitutes a lawful act of due process, rendering claims for damages based on delayed employment stabilization inadmissible on appeal.

Parole chiave

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public health authority hiring suspension financial law compliance employment stabilization inadmissible appeal burden of proof reciprocal default sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 cod. civ.
- è dedotta la violazione dell'art. 2043 cod.civ, degli artt.
Art. 360 cod. proc. civ.
10-03-2021 -2- CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 700 cod. proc. civ.
5- la carenza di motivazione; parte ricorrente censura la statuizione di legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione da parte dell'ASL; assume che i provvedimenti cautelari (ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
art. 380-bis cod.proc.civ
art. 700 cod.proc.civ
5- la carenza di motivazione; parte ricorrente censura la statuizione di legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione da parte dell'ASL; assume che i provvedimenti cautelari (ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 20888 del 2018
10-03-2021 -4- uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa della domanda articolata in unico capo: ex plurimis, Cass. nr. 20888 del 2018; Cass.nr.
Cass. nr. 10113 del 2018
Cass. nr. 24502 del 2017
Cass. nr. 27369 del 2017
in argomento, tra le altre, Cass. nr. 27369 del 2017;
Cass. nr. 12605 del 2018
Cass. nr. 12605 del 2018); sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27270-2019 proposto da: DI MATTEO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell'avvocato CIRO CAFIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE MASCOLO; - ricorrente - Contro ASL NA 3 SUD, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la SEDE REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato EDUARDO MARTUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1854/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Asl Napoli 3 Sud, nei confronti di Di Matteo Lucia, avverso la decisione di primo grado, ha rigettato le domande di risarcimento del danno per la tardiva costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e della relativa posizione assicurativa e previdenziale; ha confermato, per il resto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva accolto la domanda della lavoratrice di riconoscimento dell'anzianità pregressa; per quanto solo rileva in questa sede, la Corte partenopea ha ritenuto che la determinazione dell'Asl di sospendere la procedura di stabilizzazione della Di Matteo, fino all'emanazione di un provvedimento giudiziale definitivo, dipendesse dal divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, imposto alle aziende sanitarie della regione Campania dal commissario ad acta; in particolare, la Corte di merito ha osservato come la procedura di stabilizzazione, iniziata nel rispetto della normativa di riferimento, venisse poi sospesa, in via di autotutela, nel rispetto della legge finanziaria 2010 con la quale si era stabilita la sospensione delle assunzioni fino al 31 dicembre 2011, per esigenze di carattere finanziario.

La sospensione, dunque, rappresentava atto dovuto; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Lucia Di Matteo, con tre motivi; ha depositato controricorso l'Asl in epigrafe; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Ric. 2019 n. 27270 sez. ML - ud. 10-03-2021 -2- CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione dell'art. 2043 cod.civ, degli artt. 669 octies, 669 terdecies e 700 cod.proc.civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5- la carenza di motivazione; parte ricorrente censura la statuizione di legittimità della sospensione della procedura di stabilizzazione da parte dell'ASL; assume che i provvedimenti cautelari (ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 cod.proc.civ. dal Tribunale di Torre Annunziata e successiva ordinanza collegiale a seguito di reclamo proposto dall'Asl Napoli 3 Sud), in esecuzione dei quali l'ASL aveva proceduto alla assunzione a tempo indeterminato della Di Matteo, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, avrebbero riconosciuto la condotta illegittima dell'Azienda sanitaria e che, pertanto, non avendo l'ASL promosso il giudizio di merito nell'ambito del procedimento cautelare, ogni questione relativa alla correttezza dell'operato dell'Amministrazione sanitaria avrebbe dovuto ritenersi preclusa nell'attuale giudizio risarcitorio; il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità.

Parte ricorrente non trascrive, in ricorso, i provvedimenti cautelari, in relazione ai quali assume la formazione di un giudicato, così violando l'onere imposto dall'art. 366 nr. 4 cod.proc.civ.; va osservato che, anche per gli errores in procedendo, ancorché in tal caso la Corte di cassazione sia «giudice del fatto» (inteso, ovviamente, come fatto processuale) e possa procedere all'esame diretto degli atti, l'esercizio del potere medesimo resta condizionato alla formulazione di un valido motivo di ricorso, secondo le regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della Corte (Cass., sez.un., nr. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass., sez.

Lav., nr. 13713 del 2015). L' evidenziata omissione impedisce, dunque, in radice, ogni verifica di fondatezza delle censure; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. :360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione degli artt. 2043 e 2697 cod.civ. nonché Ric. 2019 n. 27270 sez. ML - ud. 10-03-2021 -3- dell'art. 115 cod.proc.civ. Per la parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sussistevano tutti i presupposti della domanda risarcitoria, come correttamente affermato dal Tribunale, nel giudizio di primo grado; anche il secondo motivo è inammissibile; inappropriata è la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. poiché le censure piuttosto che denunciare un errore di applicazione, da parte della Corte di merito, delle regole contenute in dette norme si limitano, nella sostanza, ad esprimere una non consentita critica del convincimento della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso l'illegittimità della condotta posta in essere dall'ASL; inconferente è altresì il richiamo del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. che viene in rilievo nella sola ipotesi -qui non ricorrente- in cui il giudice, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova ed individui come soccombente la parte onerata della stessa (id est: della prova).

Nella fattispecie, la Corte di appello di Napoli ha, invece, accertato, in base agli elementi di giudizio, la legittimità delia condotta dell'Azienda sanitaria, sicchè non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell'onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento; con il terzo motivo- ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. nonché la carenza di motivazione. E' censurata la statuizione di compensazione; anche il motivo che riguarda la regolazione delle spese è inammissibile; l'esito finale del giudizio è quello di una soccombenza reciproca, secondo la nozione di questa Corte, comprensiva non solo dell'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte (accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti) ma anche dell'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta (allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti Ric. 2019 n. 27270 sez.

ML - ud. 10-03-2021 -4- uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa della domanda articolata in unico capo: ex plurimis, Cass. nr. 20888 del 2018; Cass.nr. 10113 del 2018); la soccombenza reciproca conferisce al giudice del merito il potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite; il relativo esercizio non è sindacabile in questa sede (ex multis, Cass. nr. 24502 del 2017); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; non deve, però, disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto il controricorso non risulta ritualmente proposto per mancanza di prova dell'avvenuta notifica a controparte: l'atto depositato dall'ASL Napoli 3 Sud, volto a contraddire al ricorso, risulta inviato, sia a mezzo del servizio postale che in via telematica; tuttavia, quanto alla prima notifica, difetta la prova della ricezione del plico da parte della ricorrente, da darsi con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento; quanto alla seconda, mancano, in atti, le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, con attestazione di conformità (v. in argomento, tra le altre, Cass. nr. 27369 del 2017;

Cass. nr. 12605 del 2018); sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso„ a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camera