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Ordinanza Interlocutoria — n. 23518/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing due to lack of specific precedent on Art. 182 civil procedure code application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23518/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing because no specific precedent existed to resolve the novel legal issue regarding the application of Article 182 of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the Court of Appeal incorrectly applied the statute retroactively to allow a party to cure a lack of litigation mandate in the second instance after it had been raised in the first instance. The court declined to decide the merits ex officio under Article 380-bis, deeming further judicial clarification necessary before a final ruling could be issued.

Regesto Legislator

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Art. 182 cod. proc. civ.; Art. 375, 380-bis cod. proc. civ.: When a cassation case presents a novel legal issue regarding the application of a procedural statute that lacks specific precedent in the Court's jurisprudence, the case must be remitted to a public hearing for further judicial clarification rather than being decided ex officio.

Parole chiave

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novel legal issue procedural statute application lack of precedent remittal to public hearing cure of procedural defect retroactive application litigation mandate rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 182 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ..
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 82, 91 e 97 cod. proc. civ.
Art. 375, comma 2 cod. proc. civ.
civ., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod.
Art. 1-bis legge 25 ottobre 2016, n. 197
civ., come novellato dall'art. 1-bis legge 25 ottobre 2016, n. 197.
art. 380-bis cod. proc. civ
Contro la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Filippone, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 182 cod. proc. civ
20-04-2021 -2- dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del fallimento, «...in forza della intervenuta sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ, promossa da questa Corte con ordinanza riservata 31.10.18.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26948/2017
Cass. n. 19169 del 11/09/2014
Cass. SU 9217/2010
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29833-2019 proposto da: FILIPPONE EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOI 1I, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DE FORTUNA PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio dell'avvocato EMILIO RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RAIMONDI; - controficorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO ROMA L&B DI LUGARINI MASSIMO SAS, MASSIMO LUGARINI; - intimati - avverso la sentenza n. 1629/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

EDUARDO CAMPESE. RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 5 marzo 2018, n. 530, il Tribunale di Velletri accolse le domande proposte dalla curatela del fallimento Ro.Ma. L.&B. di Lugarini Massimo s.n.c. nei confronti di Ezio Filippone, già curatore della medesima procedura, e, per l'effetto, non ne approvò il suo conto di gestione del 7 ottobre 2014 e lo condannò al pagamento, in favore dell'attrice, di € 392.781,23 a titolo di risarcimento del danno.

2. La Corte di appello di Roma, definendo il gravame contro l'appena descritta decisione proposto dal Filippone nei confronti della curatela del fallimento predetto, nonché del curatore Pasquale De Fortuna in proprio, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 1629, lo accolse parzialmente e, in riforma parziale della pronuncia appellata:

z) dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla menzionata curatela nei confronti del Filippone; iz) compensò le spese del doppio grado tra l'appellante e la curatela medesima; dichiarò il difetto di legittimazione passiva del De Fortuna e condannò l'appellante a rifondergli le spese di quel grado, liquidate in € 10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne assorbito il secondo motivo di gravame del Filippone, attinente alla Ric. 2019 n. 29833 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- dedotta nullità della domanda per difetto di procura del difensore del fallimento, «...in forza della intervenuta sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ, promossa da questa Corte con ordinanza riservata 31.10.18.

L'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che i l giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o autorizzazione della parte è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con detti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. 26948/ 2017 ; Cass. n. 19169 del 11 / 09 / 2014;

Cass. SU 9217 / 2010)...».

3. Contro la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Filippone, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, Pasquale De Fortuna, mentre la curatela del fallimento Ro.Ma. L.& B. di Lugarini Massimo s.n.c. è rimasta solo intimata. CONSIDERATO CHE 1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente: I) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ.. Si assume che la corte capitolina, preso atto dell'acquisita circostanza che il giudizio di primo grado era stato avviato e coltivato dal curatore del fallimento senza conferimento di procura ad un difensore, erroneamente aveva accolto l'istanza della parte appellata - la quale aveva chiesto di essere autorizzata a sanare tale vizio in grado di appello per il primo grado di giudizio - ed aveva fatto, quindi, applicazione retroattiva del disposto dell'art. 182 cod. proc. civ. ammettendo la parte che aveva dato corso alla nullità in primo grado a sanarla in appello.

Senza minimamente voler disconoscere la portata Ric. 2019 n. 29833 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -3- innovativa della norma predetta, né la effettiva massima estensione della sua efficacia, nondimeno la corte di appello ne aveva fatto una applicazione oltre i limiti in essa fissati, non potendosi configurare sanatoria rispetto alla procura alle liti in relazione a vizi verificatisi in un precedente grado di giudizio; II) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 91 e 97 cod. proc. civ..

Si contesta l'avvenuta condanna alla refusione delle spese in favore del De Fortuna sul presupposto, ritenuto erroneo, del suo difetto di legittimazione passiva. RITENUTO CHE La questione posta dal primo motivo merita un ulteriore approfondimento, non rinvenendosi nella giurisprudenza di questa Corte precedenti specifici. Pertanto, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex 380-bis cod. proc. civ., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. civ., come novellato dall'art. 1-bis legge 25 ottobre 2016, n. 197.

PER QUESTI MOTIVI Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 aprile 2021. I residente Dott. mbec,o±L. DEPOSITATA IN CANCELLERI