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Ordinanza Interlocutoria — n. 23516/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to first instance for public hearing due to complexity of usury rate calculation dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23516/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the debtors liable for usurious interest rates. The appellants argued that the court incorrectly applied a statistical average increase to the threshold rate rather than the global effective rate, violating specific civil code provisions on usury. The court determined the case involved complex legal issues regarding interest rate calculations that required public examination, thus remitting it to the first instance section for oral hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1815, comma 2, c.c.; Art. 2, comma 1 and 4, n. 108/1996; When a cassation appeal presents profiles of complexity regarding the application of usury laws and interest rate calculations, the court may remand the case to the first instance section for public hearing instead of filtering it.

Parole chiave

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usury law application interest rate calculation global effective rate threshold rate determination cassation remand procedure public hearing requirement civil code usury provisions calcolo degli interessi

Disposizioni normative citate

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Art. 1815, comma 2, c.c.
17 dicembre 2004 in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, con conseguente omessa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c..
Art. 2, comma 1 and comma 4, n. 108/1996
— I ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per aver determinato ed in concreto applicato il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di mutuo in violazione dell'art. 2, comma 1 e comma 4, 1.
d.m. 17 dicembre 2004 in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali
2, comma 2, d.m. 17 dicembre 2004 in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, con conseguente omessa applicazione dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31401-2018 proposto da: PILOTTO PIERMARINO, DE PODESTA' RENGO DANIELA, entrambi personalmente e quali eredi di Pilotto Vittorio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO EMO 144, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentati e difesi dall'avvocato SIMONE GASPARRONI; - ricorrenti - contro HYPO VORALBERGER BANK AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell'avvocato LUCA MAZZEO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHRISTOPH SENONER; - controricorrente - avverso la sentenza n. 91/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 14/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA. LA CORTE OSSERVA1. — Con sentenza del 14 luglio 2018 la Corte di appello di Trento, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Voralberg Landes und Hypothekenbank AG — ora Hypo Voralberg Bank AG — respingeva l'opposizione a precetto proposta da Piermarino Pilotto e Daniela De Podestà Rengo e dichiarava che il primo era debitore, nei confronti della appellante incidentale, per la somma di euro 198.269,39, oltre interessi. Pilotto e De Podestà avevano infatti proposto opposizione al precetto intimato da 'Voralberg Landes und Hypothekenbank, che si assumeva creditrice nei confronti degli intimati in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato 1'8 marzo 2005.

Il Tribunale di Bolzano, aveva pronunciato sentenza reputando usurario l'interesse moratorio convenuto col contratto di mutuo; il giudice del gravame aveva ritenuto invece che non si fosse determinato un superamento del tasso soglia, giacché ai fini dell'usura andava considerata la maggiorazione media per il ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali. 2. — Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte tridentina Piermarino Pilotto e Daniela De Podestà Rengo ricorrono per cassazione: lo fanno con una impugnazione affidata a un solo motivo.

Resiste con controricorso Hypo Voralberg Bank AG. 3. — I ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per aver determinato ed in concreto applicato il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di mutuo in violazione dell'art. 2, comma 1 e comma 4, 1. n. 108/1996 e dell'art. 2, comma 2, d.m. 17 dicembre 2004 in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, con conseguente omessa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.. Deducono: che il parametro del 2,1%, quale maggiorazione media degli interessi corrispettivi rilevata statisticamente, «non può in alcun modo essere utilizzato per 'costruire' un tasso soglia alternativo, specifico degli interessi moratori»; che la Corte distrettuale aveva erroneamente impiegato tale coefficiente numerico per operare la maggiorazione del tasso soglia anziché del tasso effettivo globale medio (TEGM); che in conseguenza dell'inesattezza del metodo di calcolo adottato, il giudice del gravame aveva mancato di fare applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., che sanzionerebbe con una pena civile, consistente nella trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, la pattuizione di interessi usurari. 4.

— Il Collegio reputa che il ricorso presenti profili di complessità che ne sconsigliano la trattazione presso la sezione filtro.

P.Q.M.

N I A La Corte T A T rimette il ricorso alla prima sezione civile, perché sia destinato alla P O S I trattazione in pubblica udienza. D E Così deciso in Roma,