Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23509/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against ASL regarding public health staff stabilization and indefinite contract formation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23509/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Russo Carla against the Second Instance Court's decision denying her request for an indefinite-term employment contract with ASL Napoli 3 Sud. Russo argued she had participated in the regional stabilization procedure, but the court noted the Asl suspended and revoked her appointment due to lack of authorization from the acting commissioner. The court ruled that the appeal failed to identify specific statutory violations and did not demonstrate that the lower court omitted the examination of decisive facts regarding the contract's formation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81 L.R. n. 1/2008; Art. 1, comma 519, L. 296/2006: The stabilization procedure for precarious public employees does not grant an immediate subjective right to an indefinite-term contract, as it is conditioned by financial availability, organizational needs, and the fulfillment of all necessary preconditions for public employment access.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment stabilization indefinite term contract healthcare personnel administrative authorization contract formation conditions integrazione nell'assicurazione disoccupazione soppressione delle prestazioni provvedimento professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 L.R. n. 1 del 2008
la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha dato atto che la Russo aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale di cui all'art. 81, L.R.
Art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006
la decisione della Corte di merito risulta conforme ai principi espressi da questa S.C., secondo cui l'art. 1, comma 519, della legge n.
Art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2001
i giudici di appello, premesso che i processi di stabilizzazione sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni, come disposto dall'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2001 e dal D.M.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nessuna delle censure si inserisce nel perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non essendo allegato l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, e che abbia rilievo decisivo ai fini della controversia;
art. 380 bis cod. proc. civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 287 del 2016
di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass.
Cass. n. 635 del 2015
287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass.
Cass. n. 25419 del 2014
635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.n.
Cass. n. 16038 del 2013
Cass. n. 3010 dei 2012
16038 del 2013; Cass. n. 3010 dei 2012);
Cass. n. 6868/2015
Cass. S.U. n. 19166/2017
Cass. S.U. n. 19166/2017);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente Cc ORDINANZA sul ricorso 13718-2019 proposto da: RUSSO CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CORRIAS LUCENTE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO TURTURIELLO; - ricorrente - contro ASL NAPOLI3 SUD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VFIA POLI 29, presso la Sede di Rappresentanza, rappresentata e difesa dall'avvocato EDUARDO MARTUCCI; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 5602/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Napoli ha accolto l'appello dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di Russo Carla, diretta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Azienda, quale collaboratore professionale sanitario, profilo di fisioterapista, con conseguente ordine di immissione in servizio;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha dato atto che la Russo aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale di cui all'art. 81, L.R. n. 1 del 2008, modificato dalla L.R. n. 5 del 2008; che tale procedura si era svolta con la predisposizione di appositi elenchi, previa presentazione delle domande da parte degli interessati, e con la nomina di una apposita commissione; che con delibera n. 722 del 10.6.2010 erano state approvate cinque graduatorie e la Russo, inserita in una delle graduatorie, aveva ricevuto dall'Asl un telegramma del 28.7.2010 per la scelta della sede e la presentazione dei documenti;

3. ha aggiunto che con successivo telegramma del 19.8.2010 l'Asl aveva comunicato alla Russo la sospensione della immissione in servizio e, successivamente, con nota del 16.11.2010, la revoca delle precedenti delibere per mancata autorizzazione del Commissario ad acta; questi, infatti, con decreto n. 56 del 30.9.2010 aveva sospeso il decreto commissariale n. 22 del 26.3.2010, in attuazione del quale era stata adottata la delibera aziendale n. 722/2010 di approvazione delle cinque graduatorie; con successivo decreto Ric. 2019 n. 13718 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- n. 61 del 22.10.2010 il Commissario ad acta, a modifica del precedente decreto n. 56/2010, aveva sancito il divieto assoluto per le aziende sanitarie della Regione Campania di procedere ad assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, fino al 31.12.2011;

4. i giudici di appello, premesso che i processi di stabilizzazione sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni, come disposto dall'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2001 e dal D.M. n. 7 del 30.4.2007, hanno escluso che l'inserimento della appellata in graduatoria e l'invio di un telegramma per la scelta della sede potesse valere quale comportamento concludente ai fini della costituzione del rapporto di lavoro, in mancanza della sottoscrizione del contratto e della presentazione della documentazione, adempimenti a cui, secondo lo stesso telegramma, era espressamente subordinata l'assunzione;

5. avverso tale sentenza Russo Carla ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; V/1/4s! Napoli 3 Sud ha resistito con controricorso;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. Considerato che:

7. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt.342 e 434 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello benché redatto senza i requisiti richiesti dalle citate disposizioni e attraverso la pedissequa reiterazione degli argomenti difensivi svolti dall'Asl nella comparsa di costituzione in primo grado; Ric. 2019 n. 13718 sez. ML - ud. 24-03-2021 -3- 8. col secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e dell'art. 81, L.R. Campania n. 1 del 2008, e successive modifiche;

9. si afferma che i giudici dil appello non avrebbero considerato che il decreto n. 22 del 26.3.2010 aveva disposto la stabilizzazione dei precari ai sensi dell'art. 81 cit.; che con atto del 7.7.2010 della Giunta Regionale Campania, a firma del Direttore di Settore, erano state autorizzate le assunzioni del personale precario di cui alla delibera n. 722/2010; che in tale momento, in uno con l'invio del telegramma per la scelta della sede e per concordare l'inizio della prestazione, doveva considerarsi costituito il rapporto di lavoro; che i decreti nn. 56 e 62 del 22.10.2010 erano successivi al perfezionamento del diritto all'assunzione e incapaci di incidere sullo stesso;

10. il primo motivo di ricorso è infondato;

11. sul tema della inammissibilità dell'appello, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 27199 del 2017) hanno affermato il seguente principio di diritto: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

12. la sentenza appena citata ha sottolineato che "i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria Ric. 2019 n. 13718 sez. ML - ud. 24-03-2021 -4- attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione. La diversità tra il giudizio di appello e quello di legittimità va fermamente ribadita proprio alla luce della portata complessiva della riforma legislativa del 2012 la quale ... mentre ha introdotto un particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ.), ha nel contempo ristretto le maglie dell'accesso al ricorso per cassazione per vizio di motivazione; il che impone di seguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste".

13. ciò sul rilievo che costituisce "regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale", in coerenza con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui le limitazioni all'accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (cfr. sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia; Cass., S.U., n. 10878 del 2015)".

14. l'esame dei motivi di appello, integralmente trascritti dall'Asl nel controricorso, rivela D'insussistenza del vizio denunciato. Le critiche e le censure mosse dall'Azienda col ricorso in appello erano formulate in maniera conforme ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione come delineati dalle sentenze sopra richiamate, in modo da indicare con precisione il quantum appellato e le questioni sottoposte all'esame dei giudici di secondo grado, non richiedendosi la prospettazione di un progetto alternativo di decisione; Ric. 2019 n. 13718 sez.

ML - ud. 24-03-2021 -5- 15. la Corte d'appello ha infatti respinto l'eccezione rilevando che "l'atto, nel suo complesso, contiene una specifica censura avverso la ricostruzione dei fatti, come dedotti in primo grado e condivisa dal giudicante, negando in radice l'obbligo dell'Asl di assumere il personale precario e la sussistenza, rilevata dal Tribunale, di comportamenti concludenti in tal senso, stante la mancata stipula del contratto individuale di lavoro a causa della mancata autorizzazione da parte della Regione Campania"; d'altra parte, i requisiti necessari ai fini della ammissibilità del ricorso in appello„ non essendo necessarie formule sacramentali, ben possono essere soddisfatti attraverso la reiterazione delle difese svolte in primo grado, ove ciò sia sufficiente e svolgere una sostanziale critica alla decisione del primo giudice;

16. neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento;

17. quanto alle censure di violazione di legge, per difetto di adeguata specificità; occorre infatti considerare che, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass.n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 dei 2012);

18. le censure mosse da parte ricorrente non individuano specifiche statuizioni della sentenza impugnata in contrasto Ric. 2019 n. 13718 sez. ML - ud. 24-03-2021 -6- con l'art. 81 L.R. cit. ma si limitano a riproporre l'assunto della avvenuta costituzione del rapporto di lavoro prima della revoca, senza neanche replicare ai rilievi contenuti nella sentenza impugnata in ordine alla mancata sottoscrizione del contratto, prevista quale condizione necessaria per l'assunzione;

19. la decisione della Corte di merito risulta conforme ai principi espressi da questa S.C., secondo cui l'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 non ha attribuito un diritto soggettivo all'assunzione a tutto il personale precario delle pubbliche amministrazioni, bensì, ha solo «inteso avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento di tale precariato con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato» (Cass. n. 6868/2015), processo necessariamente condizionato dal rispetto delle disponibilità finanziarie e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale, nonché dal possesso da parte dell'aspirante alla stabilizzazione dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego pubblico (v. Cass. S.U. n. 19166/2017);

20. nessuna delle censure si inserisce nel perimetro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non essendo allegato l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, e che abbia rilievo decisivo ai fini della controversia;

21. per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto;

22. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

23. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma :17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228;

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 13718 sez. ML - ud. 24-03-2021 -7- La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi