Cassation court dismisses interlocutory order, remanding case for public hearing due to lack of specific justification for judicial expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory order that had scheduled the case for a chamber hearing. The relator proposed a chamber hearing based on the manifest merit of the appeal, but the Collegium rejected this proposal because the request for judicial expense compensation lacked the specific factual circumstances required by law. Consequently, the court ordered the case to be discussed in a public hearing rather than proceeding by default.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The request for judicial expense compensation must be explicitly motivated with specific circumstances related to the controversy, not expressed with a generic formula.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA IMALOCOTORI9 sul ricorso 16932-2020 proposto da: DI PRIMA MARGHERITA ALBA GIOVANNIAelettivamente domiciliate in Roma, via Roma n. 65 presso lo studio dell'avv.to GIOVANNI MESSINA che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA DEL VALLO; - intimati - avverso la sentenza n. 7/2020 del GIUDICE DI PACE di CASTELVETRANO, depositata il 21/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: Ric. 2020 n.16932 sez. 52 - ud. 13/06/2021 1, ‘ 1. Margherita Alba Giovanna Di Prima ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano che ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'ordinanza sindacale n. 32 del 31 marzo 215 emessa dal Comune di Campobello di Mazara.
2. Il Comune di Campobello di Mazara del Vallo è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.
4. Non risultano presentate memorie. CONSIDERATO CHE: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380- bis cod. proc. civ.: « In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo>» Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016;
Sez. 1 - , Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020). - il Collegio non condivide la proposta del Relatore; - il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ric. 2020 n. 16932 sez. 52 - ud. 13/06/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE Lorznpzo Orilla DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0139i, 1 5 AGO 2021 It CANCELLIERE IL CANC.',