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Ordinanza Interlocutoria — n. 23442/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds, remitting case for public hearing due to lack of decisive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23442/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal because the appellant failed to meet the evidentiary requirements for a decisive ruling under Article 375 of the Code of Civil Procedure. The case concerns whether judges can award process costs below statutory minimums based on new administrative regulations applicable retroactively. Since no precedent exists and the evidence does not justify an immediate decision, the matter was remitted for a public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.: When a request for a decisive ruling lacks sufficient evidence to determine the outcome, the court must remand the case for further proceedings rather than issuing a summary judgment.

Parole chiave

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interlocutory appeal decisive evidence process costs statutory minimums remittal for hearing procedural dismissal nomofilactic issue impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n.
Art. 4 D.M. 55/2014
CONSIDERATO CHE: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D.
D.M. 37/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12754/2020 R.G., proposto da DAVIDE MARIA BORNIGIA, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Fontanella, con domicilio eletto in Roma, Via Pineta Sacchetti n. 201. -RICORRENTE- contro AGENZIA DELE ENTRATE- RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2708/2020, depositata in data 6.2.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.20221 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. CONSIDERATO CHE: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c..

P.Q.M.

rimette la causa all'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 27.5.2021. L PR TE do DEPOSITATA IN CANCELLERIA GO, 2 5 AGO 2021 I