Cassation court remits case to public hearing regarding cooperative member withdrawal and self-help rights under Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by ordering a remittal to a public hearing rather than issuing a final judgment. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Civil Code provisions regarding mutual benefit cooperatives and the inapplicability of self-help rights. The court found the appeal lacked decisive evidence on this specific legal point and required further oral argument to resolve the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1454, 1460 c.c.; When a cassation appeal lacks decisive evidence regarding the specific application of withdrawal and self-help provisions in cooperative relations, the case must be remitted to a public hearing for further examination.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31622-2019 proposto da: GUARIGLIA FRANCESCO, in persona della sua procuratrice Agresti Annunziata, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SETTIMI° CHELLI; - ricorrente - contro COOPERATIVA CASEIFICI4DI SORANO SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ANGELETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA FORMICONI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1092/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.
Francesco Guariglia, socio della Cooperativa Caseificio di Sorano s.a. ( d'ora in poi solo Cooperativa), impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha accolto l'appello della Cooperativa avverso la sentenza di prime cure di accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta dalla medesima Cooperativa ai decreti ingiuntivi ottenuti dal Guariglia per il pagamento del rimborso di quote sociali e per il latte conferito nei mesi da maggio ad agosto 1998; -a fondamento dell'opposizione la Cooperativa sosteneva di avere un controcredito maggiore che il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo per la parte relativa Oa perdita di bilancio relativa all'esercizio 1998 da addebitare al socio Guariglia e per la parte a titolo di quota capitale, escludendo le penali richieste dal Caseificio per il mancato conferimento che aveva poi portato all'esclusione del Guariglia dalla Cooperativa; -la sentenza impugnata accoglie il gravame e statuisce in riforma della sentenza del primo giudice, l'illegittimità della sospensione del conferimento del latte da parte del Guariglia argomentando che l'esercizio del diritto di autotutela nelle cooperative agricole ha effetti potenzialmente distruttivi della cooperativa medesima e perciò non consentiva l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. e per l'effetto ha riconosciuto il controcredito escluso; -la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con un unico motivo, cui resiste con controricorso la Cooperativa;
Ric. 2019 n. 31622 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di infondatezza del ricorso; -entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 1454 e 1460 del codice civile per avere la corte d'appello erroneamente stabilito l'illegittimità del recesso e l'inapplicabilità al caso di specie dell'eccezione di inadempimento, non considerando che la Cooperativa non rientra tra quelle a mutualità prevalente, essendo il suo oggetto sociale essenzialmente la raccolta -e- la migliore utilizzazione del latte conferito dai soci (cfr. art. 3 Statuto); -il Collegio, avuto riguardo alla specificità del rapporti sociali nell'ambito di una cooperativa zootecnica, ritiene che il ricorso non presenti evidenza decisoria e, pertanto, dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella canera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021. nte Ant. ello Co ntino DEPOSITATA IN CANCEUERIA CUI, 2 5 AGO 20