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Ordinanza Interlocutoria — n. 23438/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits inheritance case to public hearing due to lack of decisive evidence on legitime violation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23438/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Second Instance Court's rejection of the claim for legitime violation. The appellant argued that the lower court incorrectly imposed an evidentiary burden regarding the value and chronological order of dissimulated acts. The court held that the appeal lacked decisive evidence to overturn the first-instance findings. Consequently, the case was remitted to a public hearing for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 542, 554, 555, 737 cod. civ.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to present decisive evidence proving the violation of the reserved portion, requiring the case to be remitted to public hearing for further fact-finding.

Parole chiave

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inheritance law legitime violation dissimulated donations evidentiary burden collation of assets cassation appeal reserved portion legittimazione attiva degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 542 cod. civ.
Art. 554 cod. civ.
Art. 555 cod. civ.
Art. 737 cod. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5719-2019 proposto da: D'AGUI' STELLA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, C.So Vittorio Emanuele li 269, presso lo studio dell'avvocato Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CORIGLIANO DOMENICA, CESARO FRANCESCA, D'AGUI' EGIDIO, DE LORENZO GIUSEPPINA„ D'AGUI' CONCETTINA, D'AGUI' ANTONIETTA, D'AGUI' FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Sorbilli; - controricorrenti - contro D'AGUI' ROMANA, D'AGUI' PIETRO; - intimati - avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -la sig.ra Stella Maria D'Aguì impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha respinto il gravame da lei proposto nei confronti della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima da lei avanzata quale figlia ed erede legittimaria del padre Francesco D'Aguì, deceduto senza lasciare testamento, e realizzata attraverso vendite dissimulanti delle donazioni indirette ( a favore di Francesca Ceraso, moglie del figlio Egidio) e altre donazioni a favore dei figli Egidio, Antonietta, Pietro e Silvestro di cui chiedeva la collazione in vista della conseguente declaratoria di divisione ereditaria; -la sentenza impugnata ha respinto il gravame argomentando che non era stato assolto l'onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in che misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso Corigliano Domenica, Cesaro Francesca, D'agui' Egidio, De Lorenzo Giuseppina, D'agui' Concettina, D'agui' Antonietta, D'agui' Francesco mentre sono rimasti intimati D'Agui' Romana, D'Agui' Pietro; -la relatrice ha formulato proposta di accoglimento per ricorso;

Ric. 2019 n. 05719 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- considerato che: -con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 542, 554, 555, 737 cod. civ. per avere la corte territoriale respinto le domande dell'attrice argomentando che ella avrebbe dovuto indicare il valore e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione asseritamente lesivi della quota di legittima e che tale onere non era stato assolto; -ritiene il Collegio che il ricorso non presenti evidenza decisoria e, pertanto, rimette per la decisione alla pubblica .

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021. Anto elio C entino DEPOSITATA IN CANCELLERIA Ocgi, 2 5 AGO 2021 C