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Ordinanza — n. 23374/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted ruling on partial tenancy contract due to implicit rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23374/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosalba Marinaro against an INPS decision inadmissible. The appellant argued the lower court violated procedural rules by failing to explicitly rule on her claim regarding a partial tenancy contract. The court held that an implicit rejection of a claim constitutes a valid ruling, and the lower court had already addressed the factual basis of the contract in its decision.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 5: An omission of ruling is only established if the decision completely fails to address a specific claim, whereas an implicit rejection of a request constitutes a valid ruling on that matter.

Parole chiave

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omessa pronuncia colonia parziaria violazione art. 112 c.p.c. giudizio di legittimità impugnazione INPS aiuti nel settore agricolo disoccupazione parziale disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
5444/2006), la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art.
Art. 360 c.p.c., n. 5
e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n.
Art. 152 disp. Att. c.p.c.
22-04-2021 -5- legittimità essendo stata resa la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.; ai sensi del D.P.R.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
c.p.c.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L.
art. 2164 c.c
in quanto avrebbe omesso di pronunciare su tutti i motivi d'appello ed in particolare, sulla mancata applicabilità dell'art. 2164 c.c., che ravvisa il rapporto di colonia parziaria nella associazione tra il concedente ed il colono e sulla considerazione che i coloni parziari furono assimilati per legge (art.
art. 380 bis cod.proc.civ
L'INPS resiste con controricorso; la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ.
art. 112 c.p
è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Considerato che: l'unico motivo è manifestamente inammissibile in quanto, pur deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 c.p
e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n.
art. 152 disp. Att. c.p
22-04-2021 -5- legittimità essendo stata resa la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.; ai sensi del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20311/2011
22-04-2021 -4- l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass.
Cass. n. 3756/2013
20311/2011, Cass. n. 3756/2013)).
Cass. n. 5444/2006
In particolare, si è precisato (Cass. n. 5444/2006), la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art.
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Testo completo

ente C We ORDINANZA sul ricorso N. r.g. 34888-2019 proposto da: MARINARO ROSALBA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA' 20 (TEL/FAX 06.3218821 06.32501127), presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO IULIANO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCAIUA 29, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO TRIOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA PASSARELLI, MAURO STERRAZZA, VINCENZO STUMPO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALAFIORE. Rilevato che: la Corte d' Appello di Salerno ha rigettato l' impugnazione proposta da Rosalba Marinaro avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa Marinaro nei confronti dell'INPS, con ricorsi distinti poi riuniti, aventi ad oggetto la opposizione alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'annualità del 2011 (avvenuta mediante elenco di variazione telematico del 15 settembre 2014) e l'impugnativa della richiesta di ripetizione dell'indebito riferito alla disoccupazione agricola agricola percepita per la stessa annualità; a fronte della sentenza di primo grado, che aveva valutato insussistenti i presupposti in fatto relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, la Corte d'Appello ha ritenuto del tutto inconferente il richiamo alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 3038/2016 ed anche l'annullamento del verbale ispettivo che aveva disconosciuto il contratto. di piccola colonia stipulato dall'appellante, perché tale sentenza era stata totalmente riformata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 181/2019; nel merito, la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado ribadendo che le risultanze istruttorie avevano dimostrato che in concreto la coltivazione dei fondi avveniva da parte delle figlie di Gorizia Busillo ( madre della ricorrente) con l'aiuto del marito Molinaro e di altri suoi familiari, tra cui Rosalba Molinaro, per poi dividere i prodotti tra tutti i familiari e non solo tra le piccole colone, per cui era rimasta esclusa la concreta sussistenza della residuale fattispecie prevista dalla legge n. 203/1982;

Ric. 2019 n. 34888 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- avverso tale sentenza ricorre per cassazione Rosalba Marinaro con un motivo; si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. in quanto avrebbe omesso di pronunciare su tutti i motivi d'appello ed in particolare, sulla mancata applicabilità dell'art. 2164 c.c., che ravvisa il rapporto di colonia parziaria nella associazione tra il concedente ed il colono e sulla considerazione che i coloni parziari furono assimilati per legge (art. 3 d.lgs. lgt. 212/1946 e art. 8 1. 334/1968) ai braccianti agricoli; in particolare, anche la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare che, dalla prova per testi, era emerso che la Marinaro era stata vista lavorare sui fondi di cui al contratto, per poi dividere con la concedente i frutti dei terreni; tale dato non era stato contestato e l'appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado per aver escluso la ricorrenza della colonia parziaria per mancanza di prova della condivisione delle spese senza considerare che non vi erano state in concreto spese di gestione del fondo ed era stata offerta la prova dell'attività agricola prestata;

L'INPS resiste con controricorso; la proposta del relatore ex art. 380 bis cod.proc.civ. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; Considerato che: l'unico motivo è manifestamente inammissibile in quanto, pur deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione ad affermate omissioni di pronuncia su motivi d'appello, svolge una critica rivolta all'esito del giudizio di qualificazione della natura del rapporto intercorso tra la ricorrente e la affermata concedente Gorizia Busillo ed, in particolare, la ricorrente denuncia gli apprezzamenti che la sentenza impugnata ha effettuato per giungere alla conclusione che la Ric. 2019 n. 34888 sez.

ML - ud. 22-04-2021 -3- coltivazione dei fondi avveniva da parte delle figlie della Busillo, madre della ricorrente, con l'aiuto del marito Molinaro e degli altri familiari, compresa la ricorrente per poi dividere tra tutti tali soggetti i prodotti del fondo, con ciò ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti di legge previsti per la configurabilità della fattispecie della piccola colonia agrarian, e la legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate nell'anno 2011; questa Corte di legittimità ha evidenziato in più occasioni (cfr.

Cass. n. n. 8439 del 2020, n.14561 del 2012, n. 317 del 2002 e Cass. n. 3547 del 2004; principio e ribadito con Cass. n. 2886/2014) che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su di una domanda (o un eccezione), ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale sia il "chiesto" al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio agli atti del giudizio, atteso che la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso;

è stato pure osservato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con Ric. 2019 n. 34888 sez.

ML - ud. 22-04-2021 -4- l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013)). In particolare, si è precisato (Cass. n. 5444/2006), la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costituitivi della "domanda" di appello), là dove, nel caso dell'omessa motivazione, l'attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l'eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia; nel caso di specie, a fronte di una motivazione che respinge essenzialmente a seguito di accertamento in fatto la tesi di parte basata sulla concreta configurabilità di un contratto di colonia parziaria, la ricorrente lamenta generiche ed astratte omissioni di esame dei motivi d'appello, senza avvedersi che tali motivi sono stati affrontati e risolti nel senso che la Molinaro aveva reso attività di collaborazione nei confronti dei propri genitori, senza dividere con costoro alcuna spesa di gestione del fondo; si tratta, là dove si contesta l'apprezzamento in fatto del materiale probatorio, di critica all'esercizio di una tipica attività giurisdizionale di merito estranea al giudizio di legittimità; alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; al rigetto non segue la condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di Ric. 2019 n. 34888 sez.

MI - ud. 22-04-2021 -5- legittimità essendo stata resa la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di