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Ordinanza — n. 23372/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on contract liability, ruling factual findings on consensual termination are non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23372/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the claim for damages against INPS. The appellate court found that the employment relationship ended due to a consensual settlement agreement rather than the INPS's erroneous contribution data, and held that the employee could have noticed the error through ordinary diligence. The supreme court ruled that these determinations of fact regarding the parties' intent and the existence of a settlement were matters for the trial judge and thus shielded from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 348 ter cod. proc. civ.: The Court of Cassation cannot review factual findings by the appellate court concerning the existence of a consensual termination agreement and the employee's diligence, as these constitute matters of fact precluded from review under the 'double conformity' principle.

Parole chiave

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contractual liability consensual termination factual findings cassation review ordinary diligence contribution error non-reviewable facts tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
9252 del 2020) investono l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e dunque - sub specie di violazione di legge- schermano vizi riconducibili all'art. 360 nr.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
5 cod.proc.civ., in una ipotesi in cui l'esame di questiones facti è chiaramente preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter cod.proc.civ., in presenza di pronuncia c.d.
Art. 1218 cod. civ.
Art. 1223 cod. civ.
Art. 1175 cod. civ.
Art. 1176 cod. civ.
Art. 1337 cod. civ.
Art. 1338 cod. civ.
Art. 1362 cod. civ.
Art. 1227 cod. civ.
Art. 41 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 287 del 2016
Cass. nr. 635 del 2015
287 del 2016; Cass. nr. 635 del 2015; Cass.
Cass. nr. 25419 del 2014
635 del 2015; Cass. nr. 25419 del 2014;
Cass. nr. 16038 del 2013
Cass. nr. 16038 del 2013; Cass.
Cass. nr. 3010 del 2012
16038 del 2013; Cass. nr. 3010 del 2012.
Cass. nr. 9252 del 2020
Cass. nr. 9252 del 2020) investono l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e dunque - sub specie di violazione di legge- schermano vizi riconducibili all'art.
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Testo completo

a seguente C ORDINANZA sul ricorso 362-2020 proposto da: GALLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NUNZIO RIZZO; - ricorrente - Contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECC ARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 597/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Milano ha respinto l'appello proposto da Antonio Gallo nei confronti dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'invio di dati contributivi, da parte dell'INPS, poi rivelatisi errati; la Corte di merito, condividendo il percorso argomentativo del Tribunale, ha escluso la sussistenza della responsabilità contrattuale dell'ente previdenziale, in particolare escludendo il nesso di causalità tra la condotta dell'INPS e la cessazione del rapporto di lavoro; a tale riguardo, la Corte di merito ha osservato come le parti avessero concordato una risoluzione consensuale, con incentivo all'esodo, ed ha giudicato che, in tale accordo, trovasse origine la risoluzione del contratto di lavoro; i giudici hanno, altresì, osservato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., che l'appellante, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto (comunque) accorgersi dell'errore derivante dalla sovrapposizione, ai fini contributivi, del periodo di apprendistato con quello del servizio militare; avverso detta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione Antonio Gallo, articolato in due motivi; ha opposto difese l'Inps, con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

Ric. 2020 n. 00362 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- CONSIDERATO CHE: con il primo motivo è dedotta -ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione o la falsa applicazione degli artt.1218 e 1223 cod.civ. nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, e 1362 cod.civ., per avere la Corte di appello ritenuto la cessazione del rapporto di lavoro riconducibile alla transazione -e dunque ad una manifestazione congiunta di volontà del ricorrente e del datore di lavoro espressa in sede di conciliazione sindacale- e non, invece, alla volontà (esclusiva) del lavoratore di accedere al trattamento pensionistico.

Erroneamente, pertanto, avrebbe escluso la configurabilità della responsabilità contrattuale dell'Inps nonostante l'errata certificazione del numero dei contributi versati; osserva il Collegio che tutte le censure piuttosto che individuare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme indicate in rubrica e/o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. nr. 287 del 2016; Cass. nr. 635 del 2015; Cass. nr. 25419 del 2014;

Cass. nr. 16038 del 2013; Cass. nr. 3010 del 2012. Con specifico riferimento alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, per tutte, v. Cass. nr. 9252 del 2020) investono l'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e dunque - sub specie di violazione di legge- schermano vizi riconducibili all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., in una ipotesi in cui l'esame di questiones facti è chiaramente preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter cod.proc.civ., in presenza di pronuncia c.d. «doppia conforme»; invero, la ricostruzione della comune volontà di risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito e per effetto di un accordo transattivo, con incentivazione all'esodo, e il conseguente giudizio di esclusione della responsabilità dell'INPS, nel determinismo della volontà risolutiva, configurano un tipico accertamento di fatto, riservato al Giudice di merito e, per quanto innanzi, non più sindacabile in questa sede;

Ric. 2020 n. 00362 sez. ML - ud. 22-04-2021 -3- con il secondo motivo -ai sensi dell'art.360 nr. 3 cod. proc.civ.- è dedotta la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 1227 cod.civ. e dell'art 41 cod.proc.pen. E' censurato il passaggio motivazionale con cui la Corte di appello ha ritenuto comunque che il ricorrente, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell'errore commesso dall'Inps; all'evidenza, l'esame del secondo motivo resta assorbito dal definitivo accertamento di insussistenza della responsabilità contrattuale dell'Istituto; sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 aprile 2021. 01130517ATO N :.s.AgF.11141,A IL P