Cassation court dismisses INPS appeal, ruling habitual activity is a factual assessment not subject to non-objection principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that found no obligation for an attorney to join the Forensic Pension Fund. The INPS argued the lack of contestation regarding the attorney's habitual practice of law, while the lower court relied on low income figures to prove the activity was occasional. The Supreme Court held that determining habitual activity involves a factual evaluation rather than a mere allegation, placing it outside the scope of the non-objection principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, legge nr. 335/1995; Art. 360, comma 1, nr. 3 cod. proc. civ.: The requirement of habitual activity for professional pension contributions constitutes a factual assessment subject to merit review, not a mere allegation subject to the principle of non-objection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32930-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore e in persona del procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente- contro PICERNO AGNESE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 31, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CESARO, che la rappresenta e difende; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 925/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di Agnese Picerno e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge nr. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; la Corte territoriale ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa (id est: nel 2009 e nel 2010), di un reddito di importo inferiore ai 5.000,00 euro rappresentasse «un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività, tanto più che l'INPS, su cui incombeva l'onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non (aveva) offerto alcun concreto elemento di prova a supporto della natura abituale dell'attività»; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria;
Agnese Picerno ha resistito con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle partì, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE: Ric. 2019 n. 32930 sez. ML - ud. 22-04-2021 -2- con l'unico motivo di ricorso l'INPS -ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ.- ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge nr. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. nr. 98/2011, conv. con mod. dalla legge nr. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla legge 326/2003, per avere la Corte di appello ritenuto insussistente l'obbligo di versamento della contribuzione in ragione dell'ammontare del reddito conseguito dal professionista nell'anno di riferimento, inferiore al limite indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003 (id est:
Euro 5.000,00); l'Istituto ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, I. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale; ha sostenuto che, nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l'attuale controricorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell'Istituto alla contribuzione pretesa; il ricorso non può trovare accoglimento; questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri Ric. 2019 n. 32930 sez.
ML - ud. 22-04-2021 -3- dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021); dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare «le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00», senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo; nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte dell'avvocato, negli anni in contestazione, di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro nonché l'assenza di elementi probatori di segno diverso della cui deduzione era onerato l'INPS; il motivo di ricorso dell'INPS, che fa leva sul dato pacifico dell'esercizio della professione di avvocato della controparte e sulla mancata contestazione del requisito di abitualità, risulta anzitutto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il contenuto degli atti processuali da cui dovrebbe desumersi l'operare del meccanismo di non contestazione; non solo, ma lo stesso principio di non contestazione appare invocato in modo improprio, cioè come mancata contestazione della insussistenza del requisito di abitualità.
L'onere di contestazione concerne, infatti, le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. nr. 11108/07; Sez. 6 nr. 6606 del 2016). In relazione al caso di specie, il requisito di abitualità, elemento costitutivo della pretesa Ric. 2019 n. 32930 sez. ML - ud. 22-04-2021 -4- avanzata dall'INPS, non ha una dimensione meramente fattuale ma implica un'attività di valutazione e, come tale, si sottrae all'operare del principio di non contestazione; sotto diverso profilo, deve osservarsi come il motivo di ricorso dell'INPS sia stato prospettato in termini di violazione e/o falsa applicazione di legge mentre l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto; la Corte di appello, diversamente da quanto denunciato dall'INPS, ha effettuato, al riguardo, un tipico accertamento di merito, sicchè la pronuncia è conforme ai principi di diritto innanzi esposti; i giudici, come sopra osservato, hanno considerato la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00 e valutato detto elemento indiziario in uno alla condotta processuale dell'Ente per escludere, in concreto, che l'attività fosse stata svolta con carattere di abitualità.
In presenza di tale giudizio, l'INPS avrebbe dovuto censurare il ragionamento decisorio nei termini tracciati dalla Suprema Corte in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. nr. 5083 del 2014); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque complessivamente rigettato; le spese seguono la soccombenza (v. in merito alle spese, in analoga fattispecie, Cass. nr. 7231 del 2021) e si liquidano come da dispositivo; sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge; Ric. 2019 n. 32930 sez. ML - ud. 22-04-2021 -5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza c