Cassation court allows INPS appeal, ruling mandatory INPS enrollment for lawyers with habitual income below 5,000 euros.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Palermo Court of Appeal, quashing the lower court's decision. The INPS argued that a lawyer with habitual professional activity but income below the 5,000 euro threshold was incorrectly exempt from mandatory INPS enrollment. The court held that habitual activity, proven by factors like bar registration, triggers the obligation regardless of the specific income amount, overturning the previous exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011: The obligation to enroll in the INPS Separate Management applies to lawyers with habitual professional activity, even if income is below the 5,000 euro threshold, as habitual activity supersedes the income requirement for mandatory enrollment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27702-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - contro GRACI SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 543/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato il gravame dell'INPS avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di Salvatore Graci (libero professionista iscritto all'Albo degli avvocati ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione all'anno 2010, e l'insussistenza del debito contributivo; ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;
è rimasto intimato il professionista; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di censura -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modific. nella legge nr. 111 del 2011, dell'art. 53 DPR nr. 917 del 1986, modificato dal D.Lgs nr. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22 della legge nr. 576 del 1980, dell'art. 21, comma 10, della legge nr. 247 del 2012; secondo l'Istituto ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell'esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Ric. 2019 n. 27702 sez.
ML - ud. 22-04-2021 -2- Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo; il motivo è fondato; la questione, oggetto del presente ricorso, concernente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia nr. 32608 del 2018 (seguita da Cass. nr. 32167 del 2018, Cass. nr. 519 del 2019, Cass. nr. 3799 del 2019 e da plurime ordinanze di questa sesta sezione); in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. nr. 30344 del 2017 (e numerose altre) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri e architetti, è stato affermato che «sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l'Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa dì previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio»; l'obbligo di cui all' art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, di iscrizione alla Gestione Separata, è, infatti, rivolto a chiunque eserciti in modo abituale, ancorché non esclusivo, una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa dì riferimento; la produzione dì un reddìto superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021).
Nelle pronunce in ultimo citate, si è ulteriormente precisato che il requisito dell'abitualità deve essere accertato, in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale Ric. 2019 n. 27702 sez. ML - ud. 22-04-2021 -3- predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione ( Cass. nr. 4419 del 2021); ai principi qui richiamati non si è conformata la pronuncia impugnata che è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'appello dì Palermo, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 22 apri! 2021 IL PR SI Dott. ssa