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Ordinanza — n. 23367/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23367/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23367/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA ( sul ricorso 36612-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATIERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; - ricorrente - contro DEL GIUDICE FRANCA; - intimata - avverso la sentenza n. 2906/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod.proc.civ, art. 112 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 23367/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ML - ud. 23-03-2021 -2- previsti limiti, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, per l'ampio riferimento fatto alle «controversie in materia di trattamenti pensionistici», comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (v.

Parole chiave

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calcolo delle prestazioni d'invalidità ricalcolo delle prestazioni complementari incasso dei contributi di mantenimento diritto alle prestazioni contenzioso dell'assicurazione invalidità restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod.proc.civ
257 del 1992; per la cassazione della sentenza, l'Inps ha proposto ricorso, con un unico motivo; Franca Del giudice è rimasta intimata; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;
art. 112 cod.proc.civ
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA ( sul ricorso 36612-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATIERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO; - ricorrente - contro DEL GIUDICE FRANCA; - intimata - avverso la sentenza n. 2906/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Napoli confermava la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di Franca Del Giudice ad ottenere i benefici pensionistici connessi all'esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, legge nr. 257 del 1992; per la cassazione della sentenza, l'Inps ha proposto ricorso, con un unico motivo; Franca Del giudice è rimasta intimata; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia sul motivo d'appello a mezzo del quale era stata denunciata l'intervenuta decadenza di cui al D.P.R. nr. 639 del 1970, art. 47, eccepita sin dalla memoria costitutiva di primo grado. Deduce l'Inps che il termine di decadenza triennale per proporre l'azione giudiziaria previsto dalla richiamata disposizione (tre anni e trecento giorni), alla data in cui è stato depositato il ricorso (28/01/2014), era già scaduto, poiché la prestazione era stata richiesta all'Inps, in sede amministrativa, in data 16.5.2003; il ricorso è fondato nei termini che seguono; la Corte d'appello era tenuta ad esaminare l'eccezione di decadenza, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro i Ric. 2019 n. 36612 sez.

ML - ud. 23-03-2021 -2- previsti limiti, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, per l'ampio riferimento fatto alle «controversie in materia di trattamenti pensionistici», comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (v.

Cass. nr. 12087 del 2017, nr. 7934 del 014; per fattispecie analoga, v. Cass. nr. 4564 del 2018); trattasi, peraltro, di decadenza -quella prevista dall'art. 47 in commento- dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è (pure) sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio -salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (Cass. nr. 28639 del 2018;

Cass. nr. 3990 del 2016); il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie concreta, effettuando la valutazione omessa; il giudice designato provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 marzo 2021. IL PRESIDENTE oggi, .