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Ordinanza — n. 23360/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against employer's contribution obligation, ruling burden of proof lies with employer for reduced rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23360/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Salvatore Dolce's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision to uphold social security contribution obligations. The employer argued for reduced contributions based on industry-specific exemptions, but the court held that the burden of proving exceptional circumstances rests with the employer, not the social security agencies. Consequently, the appeal was dismissed, and the employer was ordered to pay the INAIL litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.: The burden of proof regarding exceptions to minimum social security contributions lies with the employer, who must demonstrate specific legal or contractual grounds for reduced rates rather than relying on general industry exemptions.

Parole chiave

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social security contributions burden of proof allocation minimum contributory rate employer liability Italian civil procedure reduced contribution rates INAIL obligations contributo minimo

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
3 cod.proc.civ.- la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico e articolato motivo di ricorso, è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr.
Art. 370, comma 1 cod. proc. civ.
23-03-2021 -4- l'ultima notifica del ricorso del 24.7.2019, risulta depositato in violazione del disposto di cui all'art. 370, comma 1, cod.proc.civ.
D.L. nr. 244 del 1995, art. 29
244 del 1995, art. 29, (conv.
D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1
338, art. 1 (convertito in L.
art. 2697 cod.civ
3 cod.proc.civ.- la violazione dell'art. 2697 cod.civ.
art. 36 Cost
389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 22986 del 2020
Cass. nr. 15120 del 2019
nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), consolidatosi dopo l'arresto delle Sezioni Unite nr.
Sezioni Unite nr. 11199 del 2002
Cass., sez.un., nr. 2145 del 2021
Cass., sez.un., nr. 2145 del 2021); pertanto, il controricorso del 5.9.2019, pur considerando il termine più favorevole all'Istituto, coincidente con Ric.
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Ordinanza — n. 23264/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory tax relief for construction workers. The court rejects all six grounds for appeal. The court rejects the appeal, ruling that the lower court correctly denied contributory tax relief for construction workers. The court held that the lower court's decision was correct in denying contributory tax relief for construction workers. The court dismissed the appeal, finding no merit in the six grounds raised by the construction company. The court rejected the appeal, maintaining the lower court's decision on contributory tax relief. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's ruling on the denial of contributory tax relief. The court rejected the appeal, confirming the lower court's decision regarding the denial of contributory tax relief. The court dismissed the appeal, finding the lower court's decision on contributory tax relief correct and final.
Sentenza — n. 37246/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS, ruling worker failed to prove pre-1997 social security contributions for TFR guarantee fund.
Ordinanza — n. 10897/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notices, upholding lower court's finding on procedural timeliness and evidence sufficiency.
Ordinanza — n. 8788/2022 — snciv
Cassation court partially dismisses appeal for lack of specific legal violation arguments regarding collective agreements.
Ordinanza — n. 16115/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against social security contributions, ruling employer liability is fixed by collective agreement regardless of voluntary absences.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22726-2019 proposto da: DOLCE MARIO SALVATORE, n.q di titolare dell'omonima ditta artigiana di falegnameria, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CANGELOSI; - ricorrenti - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; controricorrente - contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144 presso la sede dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LORELLA FRASCONA' GIANDOMENICO CATALANO; - controricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1177/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 1'11/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda di Mario Salvatore Dolce volta ad accertare l'insussistenza di obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL; per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello ha ritenuto che il datore di lavoro fosse tenuto al versamento del cd. «minimale contributivo» in difetto di prova, da parte del datore di lavoro, della ricorrenza di un'ipotesi che giustificasse il pagamento dei contributi in forma ridotta, non parametrata, cioè, alla retribuzione cd.

«virtuale»; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Mario Salvatore Dolce, articolato in un unico ed articolato motivo; hanno depositato controricorso l'INAIL e l'INPS; Ric. 2019 n. 22726 sez. ML - ud. 23-03-2021 -2- è rimasta intimata la parte indicata in epigrafe; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico e articolato motivo di ricorso, è dedotta -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- la violazione dell'art. 2697 cod.civ. per avere la Corte di appello attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella tenuta; inoltre è dedotta la contraddittorietà della motivazione; il motivo è infondato; occorre premettere che, secondo l'insegnamento di questa Corte (tra le ultime, Cass. nr.22986 del 2020 e Cass. nr. 15120 del 2019), consolidatosi dopo l'arresto delle Sezioni Unite nr. 11199 del 2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.

«minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre -con incidenza sul distinto rapporto di lavoro- ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. nr. 801 del 2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro; si è osservato come, nel settore dell'edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale Ric. 2019 n. 22726 sez.

ML - ud. 23-03-2021 -3- contributivo (in ragione -si reputa- della peculiarità del settore medesimo ove la possibilità di rendere la prestazione lavorativa è normalmente condizionata da eventi esterni che sfuggono al controllo delle parti). Nondimeno, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione); come logico corollario si è precisato che «ove [...] gli enti previdenziali e assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, anche con riferimento all'orario di lavoro, incombe al datore di lavoro allegare e provare la ricorrenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo» (così Cass.nr.22986 del 2020 cit); ne deriva la conformità a diritto della soluzione adottata dalla Corte territoriale considerato che l'esenzione dall'obbligo contributivo (e di versamento dei premi) era, nel caso concreto, sostenuta dal datore di lavoro sulla base della necessità di adeguare la contribuzione alla prestazione effettivamente resa, nella ritenuta legittimità delle sospensioni concordate ma senza alcuna specificazione che le stesse (id est: le sospensioni) rientrassero tra quelle stabilite da fonti legali o contrattuali; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese vanno liquidate, in favore dell'INAIL, secondo soccombenza; non si provvede, invece, nei confronti dell'INPS perché il controricorso è tardivo.

Si tratta di materia («omissione totale o parziale di contributi») in relazione alla quale non opera la sospensione dei termini in periodo feriale (v. Cass., sez.un., nr. 2145 del 2021); pertanto, il controricorso del 5.9.2019, pur considerando il termine più favorevole all'Istituto, coincidente con Ric. 2019 n. 22726 sez. ML - ud. 23-03-2021 -4- l'ultima notifica del ricorso del 24.7.2019, risulta depositato in violazione del disposto di cui all'art. 370, comma 1, cod.proc.civ. Non si provvede neppure in relazione alla società di riscossione, perché rimasta intimata.

PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'INAIL, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso a