Italian Court dismisses appeal regarding late resumption of civil proceedings causing automatic case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Mario Zuddas's appeal against the extinction of his civil lawsuit due to a missed three-month resumption deadline. Zuddas argued that the new procedural law made extinction an exception detectable at any stage, but the court applied the law as it stood at the time of the proceedings. The court held that extinction for late resumption remains a matter of public order that judges can declare ex officio even after the first hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 155, comma 2; Art. 307, comma 3 cod. proc. civ.: The extinction of proceedings due to late resumption operates by law and can be declared ex officio by the judge at any stage of the trial, including on appeal.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3058-2019 proposto da: ZUDDAS MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO SPANEDDA; - ricorrente - contro FALLIMENTO POLSARDA SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 38, presso lo studio dell'avvocato MARCO DI CENCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO CAU; - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- ha rigettato l'appello proposto da Mario Zuddas avverso il provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, reso nel contraddittorio con il fallimento Polsard Sri, con cui era stata dichiarata l'estinzione del giudizio; la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione di primo grado che aveva giudicato tardiva la riassunzione del giudizio, interrotto il 26.4.2012, e non riattivato nel termine perentorio di tre mesi (entro il 26.7.2012), secondo le modalità di calcolo ex art. 155, comma 2, cod.proc.civ.
La violazione del termine aveva comportato l'estinzione del processo che, ai sensi dell'art. 307, comma 3, operava di diritto ed era rilevabile d'ufficio; avverso la decisione, ha proposto ricorso Mario Zuddas, articolato in un unico motivo; ha resistito, con controricorso, il Fallimento Polsarda s.r.l.; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione degli art. 155, 305 e 307 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello rilevato d'ufficio l'estinzione «dopo che la causa era stata istruita e trattenuta in decisione» e non alla prima udienza; per la parte ricorrente, il novellato art. 307 cod.proc.civ. ha trasformato l'istituto dell'estinzione, da eccezione in senso stretto, come tale rilevabile solo ad istanza di parte prima di ogni altra difesa, in eccezione in Ric. 2019 n. 03058 sez.
ML - ud. 23-03-2021 -2- senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice, in presenza di allegazioni della parte. Tuttavia, nel silenzio dell'art. 307 cod.proc.civ., che nulla dice in ordine al regime di rilevabilità dell'eccezione, si imporrebbe, secondo la parte ricorrente, un'interpretazione costituzionalmente orientata che ne impedisca la rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio, con pregiudizio per le parti del processo e violazione del canone costituzionale del «giusto processo»; il motivo è infondato; viene in rilievo, ratione temporis, l'art. 307 cod.proc.civ., nel testo risultante dalle modifiche dell'art. 46, comma 15, lett. c), della legge nr. 69 del 2009 (cd. legge di riforma 2009) che, applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, come quello di specie, al quarto comma, così prevede:
«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»; nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto tardiva la riassunzione del processo di primo grado, perché riattivato in violazione del termine perentorio di mesi tre, ed ha, di conseguenza, giudicato corretta la dichiarazione di estinzione del processo resa dal Tribunale; per quanto più rileva in questa sede, i giudici hanno osservato come fosse irrilevante tanto la tardiva eccezione della controparte quanto il fatto che l'estinzione fosse stata rilevata (dal Tribunale) solo all'esito dell'istruzione della causa; osserva il Collegio come la decisione sia corretta, avendo questa Corte già chiarito, proprio nel precedente richiamato dai giudici di merito, che l'estinzione del giudizio -pronunciata ai sensi del nuovo art. 307 cod.proc.civ.- per tardiva riassunzione può essere dichiarata d'ufficio anche dopo la prima udienza successiva alla riassunzione, anche in sede di impugnazione (Cass. nr. 11144 del 2018); il principio merita di essere confermato, senza che sorgano dubbi di violazione del canone costituzionale del giusto processo.
L'istituto dell'estinzione è finalizzato proprio a garantire l'ordinato svolgimento Ric. 2019 n. 03058 sez. ML - ud. 23-03-2021 -3- del processo e attiene alle conseguenze che ogni sistema processuale riconnette, discrezionalmente, all'inattività delle parti, tenute a sopportare il rischio di un giudizio tardivamente attivato; il ricorso va dunque respinto, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 marzo 2021. IL PRESIDENTE Dott.ssa Adriana