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Ordinanza Interlocutoria — n. 23311/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Fourth Section due to unresolved legal issues on seniority-based pay progression.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23311/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding veterinary directors' seniority-based pay. The lower court justified unequal treatment by linking salary increases to a technical evaluation rather than service length alone. The Supreme Court remanded the case to the Fourth Section because it had not previously ruled on whether the non-discrimination principle extends to this specific type of conditional progression.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, 3° comma cod. proc. civ.; The Court of Cassation must remand a case to a different Section when the legal issues presented require a precedent-setting ruling on a matter not yet decided by the Court.

Parole chiave

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remand to different section non-discrimination principle seniority-based progression technical evaluation requirement collective agreement interpretation indennità di anzianità calcolo delle annualità attività lucrativa all'età pensionabile

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, 3° comma cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 1362 e seguenti cod. civ.
Art. 8 d.lgs. n. 254/2000
11-05-2021 -3- delle modifiche apportate dall'art. 8 del d.lgs.
Art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502/1992
254/2000 all'art. 15, comma 4, del d.lgs.
Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7440/2018
vengono in rilievo nella fattispecie questioni sulle quali questa Corte non ha pronunciato, perché occorre stabilire se il principio di diritto affermato, per la dirigenza medica e veterinaria, da Cass. n. 7440/2018 in tema di indennità di esclusività possa essere esteso anche alla retribuzione di posizione; 3.1.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3231-2020 proposto da: CURRO' MARIA, nella qualità di unica erede di Vittoria Currò, VELLA ANTONIO, MONTEVERDE VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO DUCA; - ricorrenti - contro ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. NIIRRI", in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELL() STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 535/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da Vittoria Currò, Vincenzo Monteverde e _Antonio \Tella, dirigenti veterinari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri", i quali avevano lamentato che l'Istituto non aveva tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, stipulati in successione con intervalli non superiori al mese, ed avevano domandato, previo accertamento dell'effettiva esperienza professionale, la condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere il trattamento previsto in favore dei dirigenti in possesso di un'anzianità non inferiore a cinque anni;

2. la Corte territoriale, pur dando atto del principio di diritto affermato da questa Corte con ordinanza n. 7440/2018, ha ritenuto che l'asserita disparità di trattamento rispetto agli assunti a tempo indeterminato fosse giustificata, quanto alla retribuzione di posizione unificata ed all'indennità di esclusività, da ragioni oggettive, perché la maggiorazione degli importi contrattualmente previsti a detto titolo è legata non alla sola anzianità di servizio bensì anche alla previa verifica Ric. 2020 n. 03231 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- positiva da parte del Collegio Tecnico, ossia a condizioni che nella specie non si erano verificate;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese l'Istituto con tempestivo controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362 e seguenti cod. civ.), di disposizioni contrattuali dettate dai CCNL per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale (artt. 4 e 5 CCNL 2000/2001; artt. 31 e 33 CCNI, 8.6.2000; artt. da 25 a 32 CCNI., 2002/2005), della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e sostengono, in sintesi, che allo scadere del quinquennio il dirigente deve essere sottoposto alla valutazione da parte del collegio tecnico, che condiziona la maggiorazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ed anche l'attribuzione di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura semplice; 1.1. il datore di lavoro, pertanto, non può fare ricadere sul dirigente le conseguenze negative dell'omessa valutazione, nella specie non avvenuta sul presupposto, erroneo, della mancata maturazione del quinquennio;

2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto Ric. 2020 n. 03231 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- delle modifiche apportate dall'art. 8 del d.lgs. n. 254/2000 all'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992; 2.1. i ricorrenti sostengono che, all'esito della riformulazione, la norma attribuisce al dirigente con cinque anni di servizio il diritto soggettivo «a vedersi riconosciuti gli incarichi, le indennità e l'aumento del trattamento economico correlati all'anzianità maturata»;

3. vengono in rilievo nella fattispecie questioni sulle quali questa Corte non ha pronunciato, perché occorre stabilire se il principio di diritto affermato, per la dirigenza medica e veterinaria, da Cass. n. 7440/2018 in tema di indennità di esclusività possa essere esteso anche alla retribuzione di posizione; 3.1. in relazione a quest'ultima, infatti, l'art. 12 comma 3 lett.

a) del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica e l'art. 11 comma 3 lett.

a) del CCNL sottoscritto in pari data per la dirigenza sanitaria non medica valorizzano, a differenza della lettera b), la sola anzianità maturata "senza soluzione di continuità" sulla base di contratti di lavoro a tempo indeterminato; 3.2. nel giudizio definito dalla richiamata Cass. n. 7440/2018, inoltre, non era stata prospettata la questione, che invece rileva specificamente nel caso di specie, dei limiti entro i quali il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, può operare qualora„ come nella fattispecie, la progressione stipendiale sia condizionata, oltre che dalla maturazione di una data anzianità, dalla valutazione dell'attività prestata, che, quindi, rende la progressione medesima non automatica, come accade in altri comparti;

4. si tratta di questioni che non sono state decise da questa Corte con affermazione di principio avente valore nomofflattico e ciò giustifica la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta. Ric. 2020 n. 03231 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- P. Q. M. La Corte, visto l'art. 380 bis, 3° comma, cod. proc. civ., ritenuto che non ricorrano i presupposti per la trattazione in Sezione Sesta, rimette la causa alla Sezione Quarta Lavoro per la trattazione in udienza pubblica Così deciso nell'adunanza camerale dell'1 1 maggio 2021 Il Pr