Italian Court remits case to another section regarding extension of non-discrimination principle to fixed-term contract tenure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to a different section for further examination. The appellant argued that a five-year tenure on fixed-term contracts should automatically qualify for seniority-based pay increases, while the lower court justified the disparity by requiring a positive technical evaluation. The Supreme Court declined to establish a binding precedent on whether the non-discrimination principle extends to position pay, noting the lack of prior jurisprudence on this specific issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 30 comma cod. proc. civ.; The Court of Cassation may remit a case to a different section when the legal questions raised have not been previously decided by the Court with a binding precedent value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2886-2020 proposto da: CANNELLA VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINI() 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO DUCA; - ricorrente - contro ISTITUTO ZOOPROFII ATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA " A.NIIRRI"; - intimato - avverso la sentenza n. 864/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'il /05 /2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da Vincenza Cannella, dirigente biologa Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia "A.Mirri", la quale aveva lamentato che l'Istituto non aveva tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione unificata, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato succedutesi nell'arco temporale 1° aprile 2002/26 febbraio 2009 ed aveva domandato, previo accertamento dell'effettiva esperienza professionale, la condanna dell'amministrazione convenuta a corrispondere il trattamento previsto in favore dei dirigenti in possesso di un'anzianità non inferiore a cinque anni;
2. la Corte territoriale, pur dando atto del principio di diritto affermato da questa Corte con ordinanza n. 7440/2018, ha ritenuto che l'asserita disparità di trattamento rispetto agli assunti a tempo indeterminato fosse giustificata, quanto alla retribuzione di posizione unificata ed all'indennità di esclusività, da ragioni oggettive perché la maggiorazione degli importi contrattualmente previsti a detto titolo è legata non alla sola anzianità di servizio bensì anche alla previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico, ossia a condizioni che nella specie non si erano verificate;
3. per la cassazione della sentenza Vincenza Cannella ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese l'Istituto, rimasto intimato; Ric. 2020 n. 02886 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362 e seguenti cod. civ.), di disposizioni contrattuali dettate dai CCNL per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale (artt. 4 e 5 CCNI, 2000/2001; artt. 31 e 33 CCNI, 8.6.2000; artt. da 25 a 32 CCM, 2002/2005), della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e sostiene, in sintesi, che allo scadere del quinquen:nio il dirigente deve essere sottoposto alla valutazione da parte del collegio tecnico, che condiziona la maggiorazione dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ed anche l'attribuzione di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura semplice; 1.1. il datore di lavoro, pertanto, non può fare ricadere sul dirigente le conseguenze negative dell'omessa valutazione, nella specie non avvenuta sul presupposto, erroneo, della mancata maturazione del quinquennio;
2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 8 del d.lgs. n. 254/2000 all'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 502/1992; 2.1. la ricorrente sostiene che all'esito della riformulazione la norma attribuisce al dirigente con cinque anni di servizio il diritto soggettivo «a vedersi riconosciuti gli incarichi, le indennità e l'aumento del trattamento economico correlati all'anzianità maturata»; Ric. 2020 n. 02886 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- 3. vengono in rilievo nella fattispecie questioni sulle quali questa Corte non ha pronunciato, perché occorre stabilire se il principio di diritto affermato, per la dirigenza medica e veterinaria, da Cass. n. 7440/2018 in tema di indennità di esclusività possa essere esteso anche alla retribuzione di posizione; 3.1. in relazione a quest'ultima, infatti, l'art. 12 comma 3 lett.
a) del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza medica e l'art. 11 comma 3 lett.
a) del CCNL sottoscritto in pari data per la dirigenza sanitaria non medica valorizzano, a differenza della lettera b), la sola anzianità maturata "senza soluzione di continuità" sulla base di contratti di lavoro a tempo indeterminato; 3.2. nel giudizio definito dalla richiamata Cass. n. 7440/2018, inoltre, non era stata prospettata la questione, che invece rileva specificamente nel caso di specie, dei limiti entro i quali il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE., può operare qualora, come nella fattispecie, la progressione stipendiale sia condizionata, oltre che dalla maturazione di una data anzianità, dalla valutazione dell'attività prestata, che, quindi, rende la progressione medesima non automatica, come accade in altri comparti;
4. si tratta di questioni che non sono state decise da questa Corte con affermazione di principio avente valore nomofilattico e ciò giustifica la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta. P. Q. M. La Corte, visto l'art. 380 bis, 30 comma, cod. proc. civ., ritenuto che non ricorrano i presupposti per la trattazione in Sezione Sesta, rimette Ric. 2020 n. 02886 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- la causa alla Sezione Quarta Lavoro per la trattazione in udienza pubblica Così deciso nell'adunanza camerale dell'il maggio 2021 Il Presidente Lucia. EsDoskto ( DEPO