Court remits case to chamber due to lack of binding effect of bankruptcy records on INPS pension fund claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the chamber because the lower court incorrectly applied bankruptcy records to deny INPS pension fund benefits. The appellant argued that bankruptcy status should not automatically bar claims for guaranteed severance pay, while INPS insisted on the binding nature of the bankruptcy estate. The court ruled that the INPS possesses independent authority to verify pension eligibility, meaning bankruptcy records do not preclude the institute from contesting the existence of the employment relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 I. 297/1982; Art. 375 c.p.c.: The INPS holds autonomous power to verify pension fund eligibility and is not bound by the incontestability of bankruptcy estate records regarding the existence of an employment relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente ORDINANZA t NYTC---(2WCUT-Cei,,Cà sul ricorso 35164-2019 proposto da: GATTO GIUSEPPE, elettivamente darniciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI ROBERTO MUZIO, GIORGIO VI I I ORIO MUZIO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocaii MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI; - controticon-ente - avverso la sentenza n. 727/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli non partecipata dell'08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2019 n. 35164 sez. ML - ud. 08-04-2021 -2- RG 35164/2019 RILEVATO CHE 1. con sentenza 13 maggio 2019, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello di Giuseppe Gatto avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di accertamento del diritto a fruire delle prestazioni del Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 I. 297/1982, in relazione al rapporto di lavoro dirigenziale dall'i marzo 2011 al 25 giugno 2013 con Eurocrea Consulting s.r.I., fallita nel 2014 e di condanna dell'Inps al pagamento di C 6.800,20 a titolo di T. f. r. ;
2. in esito alle scrutinate risultanze istruttorie, essa escludeva la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società, presupposto per l'intervento del fondo di Garanzia, non potendo il diritto alla prestazione ex se derivare dall'ammissione del suo credito allo stato passivo del Fallimento, inopponibile all'Inps per la sua limitata efficacia endoconcorsuale;
3. con atto notificato il 7 novembre 2019, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l'Inps resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. il lavoratore deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 I. 297/82, per la gestione dall'Inps di un rapporto di assicurazione sociale obbligatoria in relazione a prestazioni lavorative, rispetto alle quali, se è vero che non sono ad esso automaticamente opponibili per effetto delle risultanze dello stato passivo fallimentare, l'istituto non ha tuttavia la titolarità di un autonomo potere accertativo (primo motivo); nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 115, 251 ss., 257bis c.p.c., per la ravvisata inesistenza di un rapporto di lavoro in base a risultanze istruttorie prive di efficacia probatoria, in difetto di sottoposizione a contraddittorio tra le parti (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo, quale l'inadeguata valorizzazione della deposizione della curatrice del fallimento, sentita come teste (terzo motivo);
RG 35164/2019 2. la questione posta con il primo motivo implica una coerente individuazione dei limiti di opponibilità delle risultanze dello stato passivo fallimentare nei confronti dell'Inps, in relazione ai suoi obblighi nella gestione del Fondo di Garanzia nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, così inducendo l'affermazione di principi di natura nomofilattica;
3. il principio di incontestabilità da parte dell'Inps dell'accertamento operato in a' ambito concorsuale, cuiWincolato sotto i profilo dell'an e del quantum debeatur (Cass. 13 novembre 2014, n. 24231; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24730), ha subito una progressiva erosione con l'affermazione della possibilità per l'Istituto, nella vicenda circolatoria dell'azienda, di contestare, siccome estraneo alla procedura, il credito per t.f.r. in ordine alla sua esigibilità, quale presupposto della garanzia dell'art. 2 I. 297/1992 (Cass. 19 luglio 2018, n. 19277; Cass. 23 febbraio 2021, n. 4897);
4. ciò è stato ritenuto per l'autonomia della prestazione previdenziale, in cui consiste l'assolvimento del detto obbligo di tutela, di natura diversa e distinta da quello di retribuzione della prestazione, ostativo ad eccezioni dell'Inps derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro miranti a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (Cass. 14 novembre 2018, n. 29363, punto 11 in motivazione, Cass. 28 novembre 20:18, n. 30804, punto 9 in motivazione);
5. nel caso di specie, la contestazione in radice dell'esistenza del rapporto di lavoro del dirigente con la società fallita, quale presupposto (anche) di erogazione della prestazione previdenziale da parte del Fondo di Garanzia, pone allora la questione del vincolo per l'Inps delle risultanze dello stato passivo di una procedura concorsuale rispetto alla sua autonomia di accertamento dei requisiti di erogazione della prestazione previdenziale in oggetto;
5. pertanto non sussistono i presupposti previsti dall'art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale;
P.Q.M.
RG 35164/2019 La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 aprile 2021 Il Presidente (dott.