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Ordinanza Interlocutoria — n. 23302/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits appeal admissibility to public hearing due to lack of decisive evidence on filing date.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23302/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the appeal's admissibility to a public hearing because the single ground of cassation lacked decisive evidence. The appellant argued that the appeal filing date, not the notification date, should determine timeliness under labor procedure rules, while the lower court rejected the appeal based on late notification. The Collegium found the argument insufficient to establish a decisive error and thus declined to rule on the merits immediately.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 2, lett. a) c.p.c.: The Court of Cassation remits a cassation appeal to public hearing when the alleged violation of procedural time limits lacks decisive evidence to establish the error.

Parole chiave

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cassation admissibility procedural time limits decisive evidence requirement labor procedure rules remittal to public hearing notification date vs filing date Art. 360 c.p.c. ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 360, comma 2, lett. a) c.p.c.
Art. 111 Cost.
proc civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli art.
Art. 442 c.p.c.
e degli art. 442,433 cod.
Art. 433 c.p.c.
art. 111 Cost
proc civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 111 Cost.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9637-2019 proposto da: BETTONICA ADRIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI BOSCO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE C.F. 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4936/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.Adriano Bettonico impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di prime cure di rigetto dell'opposizione ex art. 615-617 cod. proc.civ. all'intimazione di pagamento di tre cartelle esattoriali; -la sentenza impugnata ha rilevato che l'appello era stato proposto con ricorso anziché con citazione e che il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza era stato notificato dopo il decorso del termine lungo semestrale per l'impugnazione; richiamava il principio secondo il quale la forma erronea del ricorso avrebbe potuto essere sanata solo se la notifica del decreto presidenziale, unitamente al ricorso, fosse avvenuta tempestivamente, ma poichè così non era accaduto, pronunciava l'inammissibilità dell'appello; -la cassazione della sentenza della corte milanese è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione; -la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità ex art.360 bis cod. proc. civ.del ricorso; considerato che: -con l'unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli art. 442,433 cod. proc. civ. per avere la corte territoriale pur dando atto che il deposito del ricorso era avvenuto nel termine Ric. 2019 n. 09637 sez.

M2 - ud. 24-02-2021 -2- semestrale dall'emissione della sentenza impugnata, ritenuto inammissibile il proposto appello in quanto notificato all'appellata oltre il termine lungo di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata; -ciò in quanto ad avviso del ricorrent e il gravame, come accade nel rito del lavoro, debba essere proposto con ricorso, l'unica data da prendere in considerazione per valutare la tempestività o meno della proposizione dello stesso è quella del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice cui è demandato l'esame dell'impugnazione a nulla rilevando se poi effettivamente a seguito della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione da parte del giudicante, la notifica dell'impugnazione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza avvenga oltre il termine mensile o semestrale previsto nel caso in cui venga o meno notificata la sentenza impugnata ; -il Collegio ritiene che il motivo di ricorso così articolato non sia connotato da evidenza decisoria e, pertanto, rimette per la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021. Il • sid t Anton lo Cos ntino DEPOSITATA IN CANCELLERIA Ciuffi., 23 AGO 2021 Ric