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Ordinanza Interlocutoria — n. 23301/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for public hearing due to conflicting precedents on damages in delayed property delivery.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23301/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand to the lower court for a public hearing to resolve a conflict between existing precedents regarding damages in delayed property delivery cases. The appellant argued for compensation based on rental value, while the appellee contended that the lack of proven utility rendered such claims inadmissible. The court decided to suspend the judgment because the inconsistency in prior rulings required direct examination to establish the correct legal standard.

Regesto Legislator

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Art. 2932 c.c.; Art. 360 c.p.c.: When conflicting precedents exist within the same court regarding the assessment of damages for delayed delivery of real estate, the case must be remanded for public hearing to clarify the applicable legal rule.

Parole chiave

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delayed property delivery damages assessment conflicting precedents remand for public hearing rental value estimation proven utility requirement civil procedure remand restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 2932 c.c.
Art. 360 c.p.c.
articolo 2932 c.c
a) accolto la domanda di trasferimento ex articolo 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

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20545/18
21239/18
12630/19
20708/19
21272/20
39/21
13071/18
11203/19
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 25224-2018 proposto da: DN,1 DEI F.LLI MATERA ALESSANDRO PASQUA1,1 ALFONS() SALVATORE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MASTRANCELO; -- ricorrente - VENE ANTONIO MAR10, elettivamente domiciliato in ROMA, MAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASOUAlt \NN ARI i; - controricorrente e ricorrente incidentale - (433 avverso la sentenza n. 868/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La corte d'appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, ha:

a) accolto la domanda di trasferimento ex articolo 2932 c.c. di un capannone industriale;

b) rigettato la domanda del promissario acquirente di risarcimento del danno dipendente dal ritardo nella consegna del capannone; su questo punto la corte territoriale ha argomentato che il danno non era stato provato e non poteva essere dimostrato mediante la stima peritale del valore locativo, «non avendo mai provato parte appellante il probabile utilizzo del bene immobile, la probabile percezione di ricavi da detto utilizzo ovvero corrispondenti perdite derivanti dalla necessità di procurarsi altrove beni simili». Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, rispettivamente principale ed incidentale, tanto il promettente venditore quanto il promissario acquirente.

Il ricorso incidentale pone una questione sulla quale nella giurisprudenza di questa Corte sembra ravvisabile una distonia, se non un vero e proprio contrasto, tra taluni precedenti, riferibili alla Seconda sezione civile (20545/18, 21239/18, 12630/19, 20708/19, 21272/20, 39/21), e altri precedenti, riferibili alla Terza sezione civile (13071/18, 11203/19). Donde l'opportunità della trattazione in pubblica udienza. Ric. 2018 n. 25224 sez. M2 - ud. 20-01-2021 -2- PQM La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 21 gennaio 2020. Il Presideríte est. An o,<tosentino DEPOSITATA IN CANCE-U_ERIA OC9i, 2 3 AGO 2021 ri CANCELLIERE CANCELLIER