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Ordinanza Interlocutoria — n. 23277/2021 — snciv Generato dall'IA

Court remands tax case to ordinary section for review of business closure timing affecting active surpluses.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23277/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the tax dispute to the ordinary section for retrial in public session. The Regional Tax Commission had rejected the taxpayer's claim regarding an active surplus of €180,000 derived from a 2010 invoice, ruling it correctly accounted for in 2010 without payment proof. The Agency of Revenue argued the court omitted a decisive fact: the taxpayer's individual business closure on December 31, 2011, which allegedly altered the surplus's qualification.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and no. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 88 of the TUIR: When a lower court fails to examine a decisive fact regarding the timing of business closure that impacts the qualification of active surpluses, the case must be remanded for new examination.

Parole chiave

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active surplus qualification business closure timing tax income assessment omission of decisive fact remand to ordinary section individual commercial activity tax appeal procedure contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Code of Civil Procedure
Art. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 88 of the TUIR
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36075-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DE LAURENTIS GIULIANO UGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA RAGNorrA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO BONGIOVANNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 527/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.De Laurentis Giuliano Ugo proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 17/7/2015, con il quale l'Ufficio, sulla base di una sopravvenienza attiva di C 180.000,00, rettificava il reddito dell'anno 2011 percepito dal contribuente, con conseguente recupero delle imposte.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso .

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Piemonte accoglieva l'appello rilevando che la fattura ricevuta dal contribuente di C 180.000,00 nel 2010 era stata correttamente contabilizzata per competenza in quell'anno e che la stessa, non essendovi prova del pagamento, non poteva generare alcuna sopravvenienza attiva per il De Laurentis.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2019 n. 36075 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- 1.Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 360 1° comma nr. 5 cpc e dell'art 88 TUIR in relazione all'art 360 1° comma nr 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione costituito dalla chiusura dell'attività commerciale individuale, avvenuta in data 31.12.2011. 2 La controversia, con riferimento alla questione della qualificazione come sopravvenienza attiva, della cessazione della posizione debitoria della contribuente, che secondo la prospettazione dell'Agenzia delle Entrate si sarebbe verificata con la cancellazione della debitrice, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria . 3 La causa va quindi rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione. Così deciso in Roma il 22 giugno 2021 ,, Il Pre idente . Lucio iaibn DEPOSITATA IN CANCE-liatA Gni, 2 b AGO 2021 IL CANCELUFARE IL CANCELLIERE Enrico PETTINE