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Ordinanza Interlocutoria — n. 23276/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 23276/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23276/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'eccepita questione di legittimità costituzionale, prescindendo da ogni valutazione (anche sommaria) circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza per gli effetti degli artt. 1, comma 1, delle Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, comma 2, della Legge 11 marzo 1953 n. 87, appare prima facie meritevole di cauto apprezzamento ai fini della decisione della controversia.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 375 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 23276/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Burrafato Giuseppe si è costituito con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., si è regolarmente instaurato il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n.123, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, ovvero per violazione degli artt. 3, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione allo stesso art. 6 CEDU.

Parole chiave

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calcolo e tasso di rimborso rimborso dei contributi restituzione dei sussidi statali recupero dei costi ricupero d'imposta imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., si è regolarmente instaurato il contraddittorio camerale.
art. 375 cod. proc. civ
Pertanto, valutandosi che la novità e la complessità di tale questione escludano la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 375 cod. proc. civ., non resta che rinviare la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria a norma dell'art.
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Testo completo

e vn,(7\r‘ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8818/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Burrafato Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Xavier Santiapichi, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n. 5085/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 26 maggio 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania il 26 agosto 2019 n. 5085/05/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza depositata dal medesimo giudicante l'8 agosto 2016 n. 2894/17/2016, passata in giudicato, aveva riconosciuto a Burrafato Giuseppe il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992.

Costituitasi in giudizio, l'amministrazione finanziaria ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario.

Burrafato Giuseppe si è costituito con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., si è regolarmente instaurato il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria, chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n.123, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, ovvero per violazione degli artt. 3, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione allo stesso art. 6 CEDU.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si deduce violazione dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse ottemperato al giudicato tributario con il pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16 -octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, sul presupposto che tale norma disciplinasse espressamente i rimborsi effettuati in sede di procedimento amministrativo, sulla base delle istanze presentate dai contribuenti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

RITENUTO CHE:

1. L'eccepita questione di legittimità costituzionale, prescindendo da ogni valutazione (anche sommaria) circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza per gli effetti degli artt. 1, comma 1, delle Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, comma 2, della Legge 11 marzo 1953 n. 87, appare prima facie meritevole di cauto apprezzamento ai fini della decisione della controversia.

2. Pertanto, valutandosi che la novità e la complessità di tale questione escludano la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 375 cod. proc. civ., non resta che rinviare la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria a norma dell'art. 380-bis, comma 5, cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 26 maggio 2021. IL PRE IDENTE Dott. M men